Ancora una pronuncia da parte del Tribunale di Roma, sez. XIII, civile, in tema di mediazione delegata.
Non risultando avviato il procedimento di mediazione disposto dal giudice ex art. 5, co. 2, D.lgs 28/2010 senza esplicitazione di alcun giustificato motivo, la domanda giudiziale non può che essere dichiarata improcedibile.
Inoltre, per quanto concerne i profili inerenti le spese, le stesse, regolate “…secondo le previsioni, orientative per il giudice che tiene conto di ogni utile circostanza per adeguare nel modo migliore la liquidazione al caso concreto, della l. 24.3.2012 n. 27 e del D.M. Ministero Giustizia 10.3.2014 n. 55, vengono liquidate come in dispositivo a carico dell’attrice anche per quanto riguarda l’assicurazione la cui partecipazione al giudizio come terza chiamata è stata diretta conseguenza della domanda attrice”.
Siamo dunque in presenza di una duplice conseguenza dell’inosservanza di quello che, in virtù della riforma del D.lgs 28/2010 ad opera della legge 98/2013, è assurto al rango di un vero e proprio potere attribuito al giudice. Come è noto, infatti, tanto in primo grado quanto in appello, il giudice può disporre il tentativo di risoluzione stragiudiziale della controversia presso un organismo territorialmente competente, dopo aver effettuato una “diagnosi” della lite, che tenga conto della natura di essa, dello stato dell’istruzione e del comportamento delle parti. L’esperimento del tentativo, a questo punto, diviene condizione di procedibilità della domanda. Di qui, inevitabilmente, la declaratoria di improcedibilità ove risulti che il procedimento, senza giustificato motivo, non sia stato instaurato.
Non solo.
La mancata introduzione della procedura di mediazione, infatti, espone parte attrice al pagamento delle spese non soltanto in favore della parte originariamente convenuta in giudizio, ma anche del terzo chiamato in causa ex art. 106 c.p.c. (nella fattispecie un’Assicurazione), in quanto la sua partecipazione al giudizio, appunto come parte terza chiamata, è diretta conseguenza dell’iniziativa attorea.
In NOME del POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ROMA SEZIONE Sez.XIII°
N. RG. 68615-11
REPUBBLICA ITALIANA
Il Giudice dott. cons. Massimo Moriconi
nella causa
tra
XXX (avv.to A.P.)
attrice
E
YYY (avv. V.C.)
convenuto
E
Assicuratori dei Lloyd’s …(avv.ti M.F. e S.G.)
convenuta
ha emesso e pubblicato, ai sensi dell’art.281 sexies cpc, alla pubblica udienza del 29.9.2014 dando lettura del dispositivo e della presente motivazione, facente parte integrale del verbale di udienza, la seguente
letti gli atti e le istanze delle parti,
osserva:
Con ordinanza del 20.12.2013 il giudice ha disposto la mediazione demandata ai sensi del novellato art.5 co.II° del decr.lgsl.28/10.
Nel provvedimento oltre ad un proposta del giudice formulata ai sensi dell’art.185 bis, in caso di non raggiungimento dell’accordo veniva concesso un termine fino al 28.2.2014 per depositare presso un organismo di mediazione la relativa domanda.
All’udienza del 19.6.2014 il (nuovo) difensore della XXX dava atto che la domanda di mediazione non era stata introdotta.
Non venivano al riguardo offerte giustificazioni di alcun genere.
Le controparti (notaio YYY e i Lloyd’s) si opponevano eccependo l’improcedibilità della domanda.
L’art. 5 co. II° prevede che “fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di giudizio di appello. Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione”.
Essendo pacifico che il procedimento di mediazione non è stato avviato, e non essendo stato addotto alcun motivo giustificativo, ne consegue la improcedibilità della domanda.
Le spese (che vengono regolate secondo le previsioni – orientative per il giudice che tiene conto di ogni utile circostanza per adeguare nel modo migliore la liquidazione al caso concreto- della l.24.3.2012 n.27 e del D.M. Ministero Giustizia 10.3.2014 n.55) vengono liquidate come in dispositivo a carico dell’attrice anche per quanto riguarda l’assicurazione la cui partecipazione al giudizio come terza chiamata è stata diretta conseguenza della domanda attrice.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda eccezione e deduzione respinta, così provvede:
DA’ ATTO della mancata attivazione dell’esperimento di mediazione demandata;
DICHIARA improcedibile la domanda di M.Z. ;
CONDANNA M.Z. al pagamento delle spese di causa che liquida in favore di YYY in complessivi €.7.000,00 per compensi oltre IVA, CAP e spese generali; nonché degli Assicuratori dei Lloyd’s in persona del legale rappresentante pro tempore in complessivi €.5.000,00 per compensi oltre IVA, CAP e spese generali.
Roma 29.9.2014
Il Giudice
dott.cons. Massimo Moriconi