AVVIA UNA MEDIAZIONE: PER AVVIARE UN PROCEDIMENTO OCCORRE PRESENTARE UNA SPECIFICA ISTANZA.

AVVIA UNA MEDIAZIONE

Nelle liti aventi ad oggetto compensi non pagati tra l’ex amministratore ed  il condominio la mediazione è comunque obbligatoria.

Commento:

Nell’ipotesi di mancato pagamento dei compensi professionali in favore dell’amministratore, quest’ultimo dovrà preliminarmente invitare il condominio presso un organismo di mediazione territorialmente competente, altrimenti incorrerà nella improcedibilità della domanda giudiziale. Questa è la conclusione a cui è giunto il Tribunale di Bari in una recente ordinanza con la quale ha per l’appunto dichiarato l’improcedibilità della domanda giudiziale, fissando, in conseguenza, il termine per consentire alle parti di adire l’organismo di mediazione competente.

Testo integrale:

TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice onorario,
sciogliendo la riserva che precede,
visto il ricorso per reclamo ex art.177 c.p.c del 13.05.2014;
lette le deduzioni formulate dalle parti nel verbale di udienza del 21.05.2014;
considerato che il presupposto della domanda attorea è costituito comunque dall’adempimento delle obbligazioni nei rapporti tra Amministratore e Condominio di tal guisa da ritenere che la fattispecie in esame ricada nella materia del condominio per la quale è previsto l’esperimento del procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità giudiziale;
visti e applicati gli artt. 5 – i bis e 6 del D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 aggiornato al D.L. 13 agosto 2011 n. 138 e successivamente al Decreto Legge 21 giugno 2013 n.69 (Legge di conversione 9 agosto 2013 n. 98);

P.Q.M.

– Revoca l’ordinanza del 07.05.2014;
dichiara l’improcedibilità della domanda giudiziale;
– fissa l’udienza del _____ assegnando alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.
Si comunichi.
Bari, 26.05.2014
Il Giudice Onorario

R. De Luca