Sembra opportuno, ormai , interrogarsi seriamente se abbia un senso o meno, per la parte chiamata in mediazione, la scelta di aderire al procedimento per poi dichiarare, in sede di primo incontro dinanzi al mediatore, l’insussistenza dei presupposti per l’inizio del tentativo di mediazione ai sensi dell’art. 8, co. 1, D.lgs 28/2010.
In altri termini, prendere parte alla mediazione al solo fine di evitare le conseguenze di una mancata partecipazione senza giustificato motivo nel successivo giudizio, senza entrare nel merito della controversia così da non rendere dovuta la relativa indennità, limitandosi all’esborso delle sole spese di avvio, rappresenta un modus agendi sempre più spesso “bocciato” dai Giudici, anche – e questo è l’aspetto senz’altro più rilevante – al di fuori delle ipotesi di mediazione delegata ex art. 5, co. 2, D.lgs 28/2010.
Il Tribunale di Civitavecchia, con l’ordinanza in commento, torna dunque a soffermarsi sul concetto di effettività del tentativo di mediazione, sottolineando, in particolare, come nell’espressione mancata partecipazione al procedimento debba intendersi compresa non solo l’ipotesi dell’assenza ma anche il rifiuto ingiustificato di iniziare la mediazione, in quanto si è comunque in presenza di condotte omissive nella sostanza equivalenti, volte in ogni caso a frustrare la possibilità stessa di tentare una soluzione stragiudiziale della lite (coerentemente, tra l’altro, con quanto previsto dall’art. 88 c.p.c. in tema di dovere di lealtà).
In sostanza, pur trattandosi di mediazione relativa a una controversia inerente a materia assoggettata al regime dell’obbligatorietà ritualmente avviata ante causam, malgrado la allegazione di un verbale di mancato accordo non avendo la Parte chiamata (o, a fortiori, entrambe le parti) ritenuto sussistenti i presupposti per l’inizio del tentativo, il Giudice ha ritenuto il procedimento non esperito, sulla base del principio di effettività, elaborato in giurisprudenza, come ben noto, a partire dalle “storiche” pronunce del 17 e 19 marzo 2014 del Tribunale di Firenze, non essendosi avuta alcuna discussione tra le parti tendente alla ricerca di una fuoriuscita dalla lite in sede, per l’appunto, stragiudiziale..
La condizione di procedibilità della domanda giudiziale, voluta dal legislatore con evidenti finalità deflattive, non può tradursi in un inutile orpello formale tale da – paradossalmente – aumentare tempi e costi della giustizia civile. Secondo il Tribunale di Civitavecchia, ciò anche in presenza di mediazione avviata ante causam e non, dunque disposta dal Giudice in base ad una sua propria valutazione circa la mediabilità della controversia.
Non sarà dunque facile per le Parti, in ipotesi siffatte, persistere nell’evitare l’ingresso nel merito della vicenda in sede di mediazione e, forse, proprio da questa sede potrà emergere una soluzione a costi e con tempi enormemente più contenuti rispetto alla extrema ratio rappresentata dal giudizio.
Dott. Luigi Majoli
Testo integrale:
Verbale della causa nrg __/2015
tra
C.A., M.A., P.A.
Attori
contro
Convenuto
nonché
E.F., E.A.
Intervenuto
Oggi 15 gennaio 2016, alle ore 12.00, innanzi al dott. Maria Flora Febbraro, sono comparsi:
Per C.A., M.A., P.A., E.F. e E. A., l’avv. L.M. e oggi sostituito dall’ Avv. P.G., la quale chiede termine a difesa e per esame con particolare riferimento alla costituzione odierna della A.R.F.
Per A.R.F l’Avv. M.S., la quale si riporta alla comparsa, insiste nell’eccezione di improcedibilità della domanda degli attori e degli interventori e chiede termine a difesa per esame relazione alla costituzione degli interventori.
verificato che la procedura di mediazione, prevista quale condizione di procedibilità della domanda è stata esperita dagli attori e dagli interventori ma non si è conclusa non essendo iniziata dopo il primo incontro, letto ed applicato il combinato disposto dall’artt. 8, comma 1 e 5, comma 1, d.lgs. 28/2010 come modificato dal c.d. Decreto Del Fare n. 69/2013, convertito in legge, fissa in “prosieguo di prima udienza” la data del 2.12.2016 ore 10.30 disponendo la prosecuzione del procedimento di mediazione con il suo inizio ovvero la rinnovazione del procedimento entro il termine di 15 giorni. Riserva all’esito ogni altra valutazione sulle questioni preliminari e di merito sollevate dalle parti. Invita le stessa a delucidare all’Autorità adita se è iniziato il processo penale con costituzione di parte civile dei danneggiati, odierni istanti.
E’ verbale, Civitavecchia lì 15.1.2016
Il Giudice
dott.ssa Maria Flora Febbraro