Interessante pronuncia con la quale si riafferma il principio della cumulabilità della mediazione delegata con la proposta transattiva (o conciliativa) formulata dal giudice ex art. 185 bis c.p.c. Posta l’applicabilità dell’art. 185 – bis c.p.c. anche ai giudizi pendenti alla data della sua entrata in vigore, data la sua natura di norma processuale e quindi soggetta al principio tempus regit actum, il Giudice procede alla formulazione della proposta, fissando un termine entro il quale le parti potranno valutare se aderire o meno alla stessa. In caso di mancata adesione, dalla scadenza del termine fissato dal giudice decorreranno i 15 gg. Nei quali dovrà essere proposta istanza di mediazione presso un organismo territorialmente competente per l’esperimento del tentativo ai sensi dell’art. 5, co. 2, d.lgs 28/2010.
Viene infine fissata un’udienza alla quale le parti potranno anche non comparire, ove abbiano ritenuto di accordarsi sulla base della proposta stessa o a seguito del tentativo di mediazione; viceversa, in caso di mancato accordo, potranno in quella sede fissare a verbale quali siano state le rispettive posizioni, anche al fine di consentire la eventuale valutazione giudiziale della loro condotta processuale ai sensi degli artt. 91 e 96, co. 3, c.p.c.
Trib. Milano, Sez. Specializzata in materia di Impresa
ordinanza 21 marzo 2014
Il giudice istruttore,
letti gli atti introduttivi e le sei memorie depositate ex art. 183 co. 6° c.p.c.,
ed esaminati i documenti prodotti dalle parti,
sciogliendo la riserva automaticamente assunta il 18/3/2014,
RILEVATO
che non vi è specifica contestazione, ad opera della XX s.r.l., in merito alla quantificazione del residuo credito ‘provvigionale’ (in realtà, partecipazioni agli utili del Punto vendita napoletano dell’associante) maturato dal X alla cessazione del rapporto (ottobre 2012) e risultante dalle fatture prodotte dall’attore sub doc. 12;
che non vi è altresì stata specifica contestazione ad opera dell’associato del conteggio relativo ai cc.dd. sospesi riferiti agli introiti di biglietteria, come documentato dalla società convenuta ai suoi documenti 6 & 7, portanti un residuo credito dell’Associante dell’ammontare di € 1.363,00;
che per il resto le parti si addebitano reciproci inadempimenti – di dubbia fondatezza- dai quali sarebbero discesi danni di cui, l’uno chiedendone accertamento giudiziale in via equitativa e l’altra cumulando ogni possibile penale contrattuale, hanno chiesto il risarcimento nella rispettiva misura di € 88.814,94 ed € 53.850,00;
RITENUTO
che, così stando le cose e a quasi un anno e mezzo dai fatti, la causa ha già avuto un corso sproporzionato rispetto ai termini reali della controversia, che avevano indotto il difensore della società convenuta – già nel primissimo scambio di corrispondenza alla fine del 2012- ad ipotizzare un ragionevole componimento riconoscendo “le eventuali competenze maturate dal sig. X (…) a seguito del regolare adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali dal medesimo assunte in merito alla gestione degli incassi e delle prenotazioni effettuate” (cfr. doc. 5 conv.);
che pertanto, anche alla luce della dubbia rilevanza e congruenza – nella parte in cui possono ritenersi ammissibili – dei mezzi di prova orale offerti da ambo le parti nelle rispettive memorie ex art. 183 co. 6° n. 2 c.p.c., le parti vanno piuttosto invitate ex art. 185 bis c.p.c. a valutare attentamente una ipotesi di definizione transattiva della causa in termini di riconoscimento e corresponsione dalla …. al X del saldo residuo di € 16.934,11 (18.297,00 – 1.363,00), con reciproca rinuncia a tutte le altre pretese risarcitorie ed alla refusione delle spese di lite da ciascuno di essi sin qui sostenute;
F. che sin d’ora lo scrivente, ove le parti rifiutassero immotivatamente tale proposta, si riserva di avviarle a mediazione ai sensi dell’art. 5 co. 2° del d. lgs. n. 28/2010,
p. t. m.
letti gli artt. 183 co. 7° e 185 bis c.p.c.,
Milano, 21/3/2014.
Il Giudice,
Dr. G. Vannicelli