La condanna al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di ammontare pari al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi del secondo periodo dell’art. 8, co. 4 – bis, D.lgs 28/2010, in virtù della sua natura sanzionatoria, deve essere adottata nei confronti di ciascuna delle parti che non abbiano partecipato – senza giustificato motivo – al procedimento di mediazione. Ciò tanto più nell’ipotesi in cui, come nel caso di specie, le posizioni delle parti “…non siano inscindibili ed esse possano quindi valutare indipendentemente l’una dall’altra di aderire alla prospettiva conciliativa”.
E’ quanto statuito dal Tribunale di Verona nella sentenza in commento, relativa ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo incardinato dal debitore principale e dal suo garante nei confronti nei confronti della Banca originaria creditrice, che aveva ottenuto il decreto opposto a titolo di saldo di conto corrente con annessa apertura di credito.
Rigettata la domanda attorea in quanto palesemente infondata, stante l’inconsistenza dei motivi addotti a sostegno di essa, il Tribunale osserva come non debba essere trascurato “…un ulteriore elemento di prova sfavorevole agli attori” (quello) “…costituito dalla loro mancata partecipazione al procedimento di mediazione svoltosi in corso di causa, della quale essi non hanno addotto nessuna giustificazione, e che ben può essere valorizzato ai fini della decisione alla luce del disposto dell’art. 8, comma 5 d. lgs. 28/2010”.
Da quanto precede discende, quindi, che “…ciascuno degli attori va anche condannato al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma pari al contributo unificato ai sensi dell’art. 8 comma 5, secondo periodo del d. lgs. 28/2010.
Tale condanna infatti, avendo natura sanzionatoria, va adottata nei confronti di ciascuna delle parti che non abbiano partecipato al procedimento di mediazione senza giustificato motivo, a fortiori quando, come nel caso di specie, le loro posizioni non siano inscindibili ed esse possano quindi valutare indipendentemente l’una dall’altra di aderire alla prospettiva conciliativa”.
Ancora un’applicazione, dunque, della previsione di cui all’art. 8, co. 4 – bis, D.lgs 28/2010, con conseguente condanna nei confronti di tutte le parti chiamate in mediazione che, senza giustificato motivo, non parteciparono alla stessa.
Nessun dubbio può sussistere in ordine alla natura sanzionatoria della norma in parola, dal momento che il versamento non è contemplato a favore di controparte, ma è dovuto nei confronti dello Stato che, pertanto, viene a percepire l’importo in misura raddoppiata.
In sostanza, quindi, i presupposti per l’irrogazione della sanzione possono riassumersi come segue:
innanzitutto, la parte che abbia ingiustificatamente disertato la mediazione deve essersi poi costituita in giudizio, con conseguente inapplicabilità della sanzione nei confronti del contumace. La previsione appare coerente con la finalità perseguita dal legislatore, che è evidentemente quella di disincentivare coloro i quali intendano sottrarsi volontariamente al tentativo di conciliazione. In altri termini, risultando una soluzione stragiudiziale in concreto praticabile soltanto a condizione che il tavolo riguardi tutte le parti coinvolte, si intende sanzionare la condotta di chi, sottrattosi per l’appunto al tentativo conciliativo, successivamente si costituisca in giudizio, trattandosi di un comportamento che, ovviamente, non può che implicare un incremento del contenzioso, in controtendenza con gli stessi obiettivi deflattivi propri della mediazione.
In secondo luogo, dalla natura sanzionatoria di cui sopra risulta esclusa ogni valutazione di carattere discrezionale da parte del giudice. La legge, infatti, prevede che “il giudice condanna”, non che “il giudice può condannare”, formula, quest’ultima, che avrebbe dovuto considerarsi come indicativa di una facoltà lasciata al giudice. Incidentalmente, va rilevato che, invece, il “può” è stato impiegato nel primo periodo della disposizione in analisi, con esclusivo riferimento, quindi, all’argomento di prova ex art. 116, co. 2, c.p.c.. Di conseguenza, ove non venga addotta alcuna motivazione alla mancata partecipazione alla mediazione ovvero laddove le ragioni esplicitate dalla parte non vengano ritenute tali da costituire “giustificato motivo”, la condanna risulterà automatica.
Infine, in ordine al momento processuale in cui deve comminarsi la sanzione in parola, va osservato che non trattandosi di un rimborso delle spese per contributo unificato sostenute dall’attore, ma di una sanzione imposta dallo Stato, non sussiste la necessità che la valutazione del giudice venga effettuata in sede di decisione sul regime delle spese di lite in sentenza.
Certamente, il Giudice dovrà attendere la scadenza delle preclusioni istruttorie di cui ai termini ex art. 183, co. 6, c.p.c. ovvero la fine della fase istruttoria quando il motivo sia allegato e si intenda provarlo per testimoni o con documenti da depositare nei termini di cui sopra. Ma ove il convenuto espliciti le ragioni della propria mancata partecipazione alla fase stragiudiziale già in comparsa di risposta o alla prima udienza, ben potrà il giudice, ove non le ritenga persuasive, pronunciare la condanna con ordinanza in quest’ultima sede e, a fortiori, ciò potrà avvenire laddove il medesimo convenuto non adduca alcun motivo a sostegno della propria diserzione a fronte della chiamata in mediazione.
Come rilevato in un recente precedente (cfr. Trib. Palermo, sez. I civ., ord. 29 luglio 2015, Dott. Ruvolo), non può ritenersi “…preclusivo all’immediata comminatoria della sanzione economica in questione il fatto che non sia stata convertita in legge quella parte dell’art. 12 del decreto legge 22 dicembre 2011 n. 212 che prevedeva che tale sanzione venisse comminata <con ordinanza non impugnabile pronunciata d’ufficio alla prima udienza di comparizione delle parti, ovvero all’udienza successiva>”.
Ciò, ad avviso di scrive, appare francamente condivisibile: dalla mancata conversione in parola deve conseguire non la necessaria valutazione in sentenza circa l’applicazione della sanzione ma, al contrario, una non necessaria predeterminazione, nel senso sopra chiarito, del momento processuale in cui il giudice è tenuto ad effettuare il sindacato in questione.
Dott. Luigi Majoli
SENTENZA
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Giudice Unico del Tribunale di Verona,
sezione III Civile, Dott. Massimo Vaccari
MOTIVI DELLA DECISIONE
A. SRL IN LIQUIDAZIONE e L. C. C. hanno proposto opposizione davanti a questo Tribunale al decreto in data 08.11.2013 con il quale era stato loro ingiunto, nelle loro rispettive qualità di debitrice principale e di garante, di pagare alla Banca P. la somma di euro 491.488,43, oltre agli interessi convenzionali, a titolo di saldo del c/c n. 2036/33 con annessa apertura di credito, aperto presso la filiale di Peschiera del suddetto istituto di credito.
A sostegno della domanda di revoca, annullamento, declaratoria di nullità e/o inefficacia del decreto opposto gli attori hanno dedotto i seguenti motivi:
La convenuta si è costituita in giudizio resistendo alla domanda avversaria e assumendone l’infondatezza.
Ciò detto con riguardo agli assunti delle parti, la domanda attorea è palesemente infondata e va pertanto va rigettata, stante l’inconsistenza dei motivi addotti a sostegno di essa.
Quanto al primo di essi deve qui ribadirsi che è smentito dalla documentazione allegata al ricorso monitorio, che è costituita dagli estratti conto relativi ad un periodo di più di un anno (doc.5).
A ciò aggiungasi che in fase di opposizione la convenuta ha integrato la predetta documentazione , producendo gli estratti conto relativi agli anni 2010 e 2011, consentendo cosi ad avere a disposizione gli estratti conto dall’ inizio del rapporto fino alla sua conclusione.
Anche il secondo motivo di opposizione è smentito dalla corrispondenza prodotta da parte convenuta, che dà conto di come effettivamente le trattative tra le parti per la ristrutturazione del debito della società opponente non avessero sortito esito ben prima del recesso della convenuta. A ciò aggiungasi che anche gli eventi successivi a quel momento, come opportunamente evidenziato dalla difesa dell’opposta, confermano che la A. SRL IN LIQUIDAZIONE aveva abbandonato quella prospettiva, atteso che in data 18.04.2014 aveva presentato proposta di concordato preventivo presso questo Tribunale (doc.4 di parte convenuta).
Quanto infine all’ultimo motivo di opposizione, va innanzitutto condiviso il rilievo, sollevato dalla convenuta, di inammissibilità del disconoscimento operato dagli attori in quanto generico. Parimenti generica però risulta la deduzione attorea circa la pretesa violazione dei obblighi informativi da parte della convenuta, atteso che essa non è stata corredata dalla individuazione dello specifico oggetto della informativa che sarebbe stata omessa, con la conseguenza che non si comprende se essa dovesse consistere in elementi ulteriori rispetto al contenuto, già molto dettagliato, dei contratti prodotti in causa.
Non va infine trascurato che ulteriore elemento di prova sfavorevole agli attori è costituito dalla loro mancata partecipazione al procedimento di mediazione svoltosi in corso di causa, della quale essi non hanno addotto nessuna giustificazione, e che ben può essere valorizzato ai fini della decisione alla luce del disposto dell’art. 8, comma 5 d. lgs. 28/2010.
Venendo alla regolamentazione delle spese di lite, esse vanno poste a carico degli attori opponenti in applicazione del principio della soccombenza. Alla liquidazione delle somme spettanti a titolo di compenso si procede come in dispositivo sulla base del d.m. 55/2014.
In particolare il compenso per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione può essere determinato assumendo a riferimento i corrispondenti valori medi di liquidazione previsti dal succitato regolamento, incluso in quello per la terza delle predette fasi quello relativo alla assistenza in fase di mediazione. Il compenso per la fase decisionale invece va quantificato in una somma pari al corrispondente valore medio di liquidazione, ridotto del 30 %, alla luce della considerazione che la prima è consistita nel solo deposito delle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c.. e nella partecipazione ad una udienza, mentre nella fase decisionale le parti hanno ripreso le medesime argomentazioni che avevano già svolto in precedenza.
Sull’importo riconosciuto a titolo di compenso per la fase di merito alla convenuta spetta anche il rimborso delle spese generali nella misura massima consentita del 15 % della somma sopra indicata e di quelle vive, quantificate in euro 73,80 di cui 48,80 per l’avvio della mediazione.
Ciascuno degli attori va anche condannato al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma pari al contributo unificato ai sensi dell’art. 8 comma 5, secondo periodo del d. lgs. 28/2010.
Tale condanna infatti, avendo natura sanzionatoria, va adottata nei confronti di ciascuna delle parti che non abbiano partecipato al procedimento di mediazione senza giustificato motivo, a fortiori quando, come nel caso di specie, le loro posizioni non siano inscindibili ed esse possano quindi valutare indipendentemente l’una dall’altra di aderire alla prospettiva conciliativa.
P.Q.M.
Il Giudice unico del Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni diversa ragione ed eccezione disattesa e respinta, rigetta le domande avanzate dagli attori opponenti e per l’effetto condanna gli stessi, in solido tra loro, a rifondere alla convenuta opposta le spese del presente giudizio, che liquida nella somma di euro 19.699,80, di cui euro 19.626,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 % del compenso, Iva, se dovuta, e Cpa.
Condanna altresì gli attori al versamento all’entrata del bilancio dello Stato della somma di euro 528,00 ciascuno.
Verona 12/11/2015
il Giudice
Dott. Massimo Vaccari