Mediazione Civile ai tempi del Coronavirus: il DL Cura Italia

Il punto sulla mediazione civile alla luce dei provvedimenti di cui al D.L. “Cura Italia”

Scopo delle presenti note è quello di precisare l’attuale situazione relativamente alla fattibilità degli incontri di mediazione, alla luce della nota emergenza derivante dal COVID19 e dei conseguenti provvedimenti restrittivi adottati dal Governo al fine di ridurre l’esposizione al rischio dei cittadini, limitando, pertanto, quanto più possibile le situazioni di contatto tra le persone.

Il punto essenziale da chiarire, sulla base del disposto del D.L. 17 marzo 20202, n. 18 (c.d. “Cura Italia”), è che le mediazioni, a determinate condizioni, vale a dire utilizzando le modalità telematiche, possono continuare a svolgersi.

MAGGIORI INFO? CONTATTACI

Quanto precede, in forza di alcune considerazioni che in questa sede sembra opportuno sia pur brevemente approfondire.

In primo luogo, va rilevato come il decreto legge in parola, nel sospendere udienze e termini nei processi fino al 15 aprile 2020, all’art. 83, co. 20, abbia sospeso altresì i termini per lo svolgimento di “qualunque” attività nei procedimenti di mediazione di cui al D.lgs 28/2010, oltre che nelle altre procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie, come ad esempio la negoziazione assistita. Ciò, prosegue la disposizione in esame, “…quando i procedimenti in questione siano stati promossi entro il 9 marzo 2020 e quando costituiscano condizione di procedibilità della domanda giudiziale“.

Si opera, dunque, una duplice distinzione, tra procedimenti che costituiscono o meno condizione di procedibilità e, nel primo caso, tra le istanze depositate anteriormente ovvero successivamente al 9 marzo 2020.

Dalla predetta previsione normativa, sembra pertanto possa trarsi quanto segue:

  1. con riferimento alle mediazioni volontarie, esse non sono evidentemente investite dalla sospensione. Le istanze, quindi, potranno essere depositate e i termini continueranno a decorrere normalmente. Tutti gli incontri, ovviamente, potranno svolgersi esclusivamente in modalità telematica;
  2. relativamente alle mediazioni che costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale depositate PRIMA del 9 marzo u.s. (cioè le mediazioni di cui all’art. 5, co. 1 – bis, co. 2 e co. 5, D.lgs 28/2010 – rispettivamente obbligatorie ante causam, delegate dal giudice e previste da clausola contrattuale, statuto o atto costitutivo dell’ente), attività e termini sono, come accennato in precedenza, sospesi fino al 15 aprile 2020 incluso. Di conseguenza, incontri in modalità fisica, primi o successivi che siano, potranno essere fissati solo dopo la predetta data. Ma nulla toglie, anche nell’ipotesi in parola, che, con il consenso di tutte le parti, i procedimenti possano iniziare o essere proseguiti in modalità telematica, peraltro prevista in via generale, vale a dire in assenza di situazioni emergenziali, dall’art. 3, co. 4, D.lgs 28/2010: appare arduo opinare che ciò che è comunque espressamente consentito in situazione di normalità, non lo sia vieppiù in una situazione oggettivamente eccezionale;
  3. con riferimento, infine, alle mediazioni che costituiscono condizione di procedibilità depositate DOPO il 9 marzo u.s., le istanze possono certamente essere depositate e l’Organismo provvederà a protocollarle alla data del deposito, ma – stante la sospensione dei termini – gli stessi decorreranno a far data dal 16 aprile 2020. Gli incontri “normali”, pertanto, dovranno essere fissati successivamente a quest’ultima data. Anche in questo caso, peraltro, laddove tra le parti vi sia accordo in tal senso (e modalità di convocazione permettendo), il procedimento potrà svolgersi, al limite per quanto concerne il solo primo incontro, in modalità telematica.

MAGGIORI INFO? CONTATTACI

In secondo luogo, sembra opportuno rilevare come un’impostazione d’insieme come quella appena richiamata, risulti fortificata dalle ulteriori misure di contenimento e di gestione dell’attuale emergenza epidemiologica introdotte dal DPCM del 22 marzo 2020, secondo cui (art. 1, co. 1, lett. a) “le attività professionali non sono sospese“, potendo dunque proseguire, laddove implichino il rapporto ed il contatto tra più persone, esclusivamente in modalità a distanza.

D’altra parte, la lett. c) del medesimo primo comma dell’art. 1 prevede che “le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile“. Ora, se detta possibilità è espressamente prevista e consentita per le attività che sarebbero altrimenti sospese, non si vede per quale ordine di motivi la stessa non dovrebbe a fortiori valere per ciò che rientra nell’ambito di attività certamente qualificabili come professionali.

Infine, sotto il profilo logico prima ancora che giuridico, una considerazione sembra in ogni caso imporsi: collocandosi oggi al centro di tutte le misure assunte la tutela del bene supremo della vita e della salute, e non implicando la modalità telematica rischio alcuno, beninteso se correttamente applicata, vale a dire postazione remota rigorosamente individuale per ciascuno dei protagonisti del procedimento, non si vede perché quest’ultima non possa utilizzarsi ai fini dello svolgimento degli incontri di mediazione, consentendo, in questi difficili frangenti, di erogare senza eccessivi ritardi almeno una parte di quello che, non va dimenticato, rimane pur sempre un servizio di primaria importanza.

PER APPROFONDIRE: GUARDA IL VIDEO DEL DOTT. MAJOLI SULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK