Mediazione Civile Online: Cura Italia

Mediazione Civile Telematica: Il Cura Italia, D.L. 18/2020, convertito in legge

Convertito definitivamente in legge, all’esito della seduta tenutasi alla Camera dei Deputati il 24 aprile 2020, con 229 voti favorevoli, 123 contrari e 2 astenuti, il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “Cura Italia”), peraltro con il medesimo testo consolidatosi a seguito dell’approvazione da parte del Senato, nella giornata del 9 aprile scorso, (142 voti favorevoli, 99 contrari e 4 astensioni), del maxiemendamento interamente sostitutivo dell’articolo unico del d.d.l. n. 1766, per l’appunto di conversione del predetto decreto legge.

Per quanto di interesse nella presente sede, occorre segnalare importanti elementi di novità in relazione alla fattibilità degli incontri di mediazione, alla luce della nota emergenza derivante dal COVID19 e dei conseguenti provvedimenti restrittivi adottati dal Governo al fine di ridurre l’esposizione al rischio dei cittadini, limitando, pertanto, quanto più possibile le situazioni di contatto tra le persone.

Occorre preliminarmente osservare che, con l’art. 36, co. 1, D.L. 8 aprile 2020, n. 23, (recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”), il termine del 15 aprile 2020 previsto dall’art. 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è stato “…prorogato all’11 maggio 2020. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo è spostato è fissato al 12 maggio 2020. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti di cui ai commi 20 e 21 dell’art. 83 del decreto-legge n. 18 del 2020”.

Ciò premesso, occorre rilevare come in sede di conversione del predetto decreto “Cura Italia”, sia stata approvata non soltanto la modifica del comma 20 dell’art. 83, ma anche l’aggiunta allo stesso del nuovo comma 20 – bis, prevedendo in tal modo, da un lato, la sospensione dei termini – e non anche delle attività – dei procedimenti di mediazione e disciplinando, dall’altro, finalmente in via esplicita, la praticabilità e le modalità di svolgimento degli incontri di mediazione attraverso dispositivi telematici.

Giova anticipare fin da subito come, in caso di procedura telematica, l’avvocato, che sottoscrive con firma digitale, potrà dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto ed apposta in calce al verbale e all’eventuale accordo di conciliazione.

Di seguito, il testo delle disposizioni in parola, come conformatosi all’esito del passaggio parlamentare:

Art. 83, comma 20:

Dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020 sono altresì sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nei procedimenti di negoziazione assistita ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti, quando i predetti procedimenti siano stati introdotti o risultino già pendenti a far data dal 9 marzo fino al 15 aprile 2020. Sono conseguentemente sospesi i termini di durata massima dei medesimi procedimenti”.

Comma 20-bis:

Nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020, gli incontri di mediazione in ogni caso possono svolgersi in via telematica con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento. Anche successivamente a tale periodo gli incontri potranno essere svolti, con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento, in via telematica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, mediante sistemi di videoconferenza. In caso di procedura telematica l’avvocato, che sottoscrive con firma digitale, potrà dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto ed apposta in calce al verbale ed all’accordo di conciliazione. Il verbale relativo al procedimento di mediazione svoltosi in modalità telematica sarà sottoscritto dal mediatore e dagli avvocati delle parti con firma digitale ai fini dell’esecutività dell’accordo prevista dall’articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

In sintesi, dunque:

come in precedenza già ricordato, sul termine previsto dal comma 20 è intervenuto il decreto-legge n. 23/2020 che, all’art. 36, comma 1, prevede che le disposizioni che prorogano il termine del 15 aprile all’11 maggio “si applicano, in quanto compatibili ai procedimenti di cui ai commi 20 e 21 dell’articolo 83”.

Ciò che va posto maggiormente in rilievo, tuttavia, è l’inserimento del comma 20-bis, volto a disciplinare, per il periodo dal 9 marzo al 30 giugno, anche nei procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie, l’impiego di procedure telematiche con incontri mediante sistemi di videoconferenza. Il verbale che conclude positivamente la mediazione potrà essere sottoscritto digitalmente dal mediatore e dagli avvocati delle parti. Quanto alle parti stesse, la disposizione prevede che l’avvocato possa dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto ed apposta in calce al verbale dell’accordo di conciliazione.

Sulla base delle nuove disposizioni, pertanto, sembrano finalmente superati molti dei dubbi suscitati dalla originaria versione della disposizione in parola, che nel sospendere udienze e termini nei processi fino al 15 aprile 2020, all’art. 83, co. 20, aveva sospeso altresì i termini per lo svolgimento di “qualunque” attività nei procedimenti di mediazione di cui al D.lgs 28/2010, oltre che nelle altre procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie, come ad esempio la negoziazione assistita. Ciò, proseguiva il testo in esame, “…quando i procedimenti in questione siano stati promossi entro il 9 marzo 2020 e quando costituiscano condizione di procedibilità della domanda giudiziale“.

Sembra peraltro opportuno rilevare come già prima delle predette modifiche introdotte in sede di conversione i procedimenti di mediazione potessero svolgersi, nel caso di consenso di tutte le parti, attraverso modalità telematiche: a tale proposito, si rammentino l’art. 3, co. 4, D.lgs 28/2010, secondo cui “La mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche previste dal regolamento dell’organismo” nonché le ulteriori misure di contenimento e di gestione dell’attuale emergenza epidemiologica introdotte dal DPCM del 22 marzo 2020, secondo cui (art. 1, co. 1, lett. a) “le attività professionali non sono sospese“, potendo dunque proseguire, laddove implichino il rapporto ed il contatto tra più persone, esclusivamente in modalità a distanza.

D’altra parte, la lett. c) del medesimo primo comma dell’art. 1 prevede che “le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile“. Ora, se detta possibilità viene espressamente prevista e consentita per le attività che sarebbero risultate altrimenti sospese, non si vede per quale ordine di motivi la stessa non debba a fortiori valere per ciò che rientra nell’ambito di attività certamente qualificabili come professionali.

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Ad ogni modo, al di là delle considerazioni che precedono, non può che accogliersi con il massimo favore l’esplicitazione di ciò che sembrava pur sempre potersi ricavare in via interpretativa.

Con riferimento al testo licenziato dal Parlamento, stante la correlazione, nelle materie di cui all’art. 5, co. 1-bis, D.lgs 28/2010, tra mediazione civile ed (eventuale) futuro giudizio, sembra opportuno rilevare come nel corso dell’esame in Senato sia stato inserito anche il comma 20-ter relativo alle modalità di conferimento della procura alle liti.

Secondo la disposizione in parola, “Fino alla cessazione delle misure di distanziamento previste dalla legislazione emergenziale in materia di prevenzione del contagio da COVID-19, nei procedimenti civili la sottoscrizione della procura alle liti può essere apposta dalla parte anche su un documento analogico trasmesso al difensore, anche in copia informatica per immagine, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità, anche a mezzo di strumenti di comunicazione elettronica. In tal caso, l’avvocato certifica l’autografia mediante la sola apposizione della propria firma digitale sulla copia informatica della procura. La procura si considera apposta in calce, ai sensi dell’articolo 83 del codice di procedura civile, se è congiunta all’atto cui si riferisce mediante gli strumenti informatici individuati con decreto del Ministero della giustizia”.

In particolare, si prevede dunque una modalità semplificata di sottoscrizione della procura alle liti per i procedimenti civili, in base alla quale la parte può apporre la propria sottoscrizione anche su un documento analogico, da trasmettere al difensore insieme alla copia di un documento di identità in corso di validità.

Il documento analogico sottoscritto (vale a dire il documento cartaceo scansionato) può essere inviato al difensore anche in copia informatica per immagine, avvalendosi dell’utilizzo di strumenti di comunicazione elettronica (es. email, strumenti di messaggistica istantanea, ecc.). Nel caso di trasmissione in via elettronica, l’avvocato è tenuto a certificare che la firma della parte sia autografa apponendo la propria firma digitale sulla copia informatica della procura.

Ai sensi dell’art. 83 c.p.c., secondo cui “quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura”, la procura così compilata si considera apposta in calce all’atto o agli atti cui si riferisce se viene congiunta ad essi tramite gli strumenti informatici individuati con decreto del Ministero della Giustizia.

La modalità di sottoscrizione della procura alle liti individuata dal comma 20-ter, finalizzata ad ovviare alle misure di distanziamento sociale stabilite dalle norme emanate per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, potrà essere utilizzata fino alla cessazione di tali misure.

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