Mancata allegazione esito mediazione delegata: improcedibilità della domanda giudiziale
Tribunale di Roma, Giudice Estensore Dott. Laura Centofanti – sentenza n. 3699 del 09.03.2022.
La recente sentenza in commento riguarda una vertenza in materia bancaria. In particolare, il Giudice, dopo aver rilevato d’ufficio l’improcedibilità giudiziale della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell’art. 5 D. Lgs. 28/2010, rinviava la causa assegnando alla parte interessata il termine di quindici giorni per introdurre il predetto procedimento.
Nella successiva udienza parte attrice si limitava a dedurre in atti di avere proposto la domanda di mediazione, senza però produrre alcuna documentazione a sostegno di tale circostanza e senza allegare l’esito del procedimento. Alla luce delle vicende processuali sopra riportate, considerato che nessuna delle parti documentava l’effettivo espletamento del tentativo di mediazione obbligatorio, il Giudice rilevava quanto segue:
- l’art. 5 comma 1 bis del D. Lgs. 28/2010 dispone che chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia di contratti bancari è tenuto preliminarmente a promuovere il procedimento di mediazione e, quindi, l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
- il termine assegnato per l’introduzione del procedimento di mediazione non ha natura perentoria;
- ciò che rileva ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità, è “l’utile esperimento, entro l’udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione – da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l’accordo” (cfr., da ultimo, Cass. Sez. II, sentenza del 14 dicembre 2021 n. 40035);
- il mero deposito da parte dell’attrice dell’istanza di mediazione avvenuto pochi giorni prima dell’udienza fissata dal Giudice per l’eventuale prosieguo del giudizio e, quindi, il mancato effettivo svolgimento della procedura di mediazione entro il giorno dell’udienza, non consente di ritenere sussistente la condizione di procedibilità.
In conclusione, se è vero che il termine di quindici giorni assegnato dal Giudice per il deposito dell’istanza di mediazione non è perentorio, è anche vero che il deposito oltre il suddetto termine ed in prossimità dell’udienza di rinvio, determina inevitabilmente – come nel caso in esame – l’improcedibilità della domanda.
Avv. Stefania Lupini