Proposta di modifica della mediazione nelle controversie in ambito condominiale
La Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, all’esito di un iter avviato il 31 gennaio 2011, ha definito il testo base della riforma del condominio (A.C. 4041).
L’art. 71-ter si riferisce espressamente, in termini assai completi, alla mediazione obbligatoria nelle controversie relative alla materia in esame.
Qui di seguito, il testo licenziato dalla Commissione:
̋Art 71-ter. – Per controversie in materia di condominio, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si intendono quelle derivanti dalla violazione o dalla errata applicazione delle norme del Libro Terzo, Titolo VII, Capo II del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni di attuazione, nonché le controversie in cui il condominio è parte.
La domanda di mediazione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, presso un organismo di mediazione che si trovi nella circoscrizione del Tribunale nella quale il condominio è situato.
Al procedimento è legittimato a partecipare l’amministratore, previa delibera assembleare da assumersi con le maggioranze di cui all’art. 1136, secondo comma,del codice.
Se i termini di comparizione davanti al mediatore non consentono di assumere detta delibera, il mediatore dispone, su istanza del condominio, idonea proroga della prima comparizione.
La proposta di mediazione deve essere approvata dal’assemblea con le maggioranze ci cui all’art. 1136, secondo comma, del Codice. Se non si raggiungono le predette maggioranze, la proposta si deve intendere non accettata.
Il mediatore fissa il termine di cui all’art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, tenendo conto della necessità per l’amministratore di munirsi della delibera assembleare”.