Mediazione-civile-d.lgs-28-2010

Mediazione fiscale: no alla sospensione feriale dei termini

Con la circolare 22/E dello scorso 11 giugno, l’Agenzia delle entrate ha emanato nuove direttive in materia di programmazione e gestione della mediazione e del contenzioso tributario per il 2012.

In particolare, il documento precisa che la sospensione feriale dei termini dal 1° agosto  al 15 settembre non trova applicazione nell’ambito del procedimento di mediazione, che dovrà dunque in ogni caso concludersi nei 90 giorni previsti, dal momento che si tratta di una fase amministrativa e non processuale.

Da rilevare, peraltro, che per la proposizione dell’istanza di mediazione le regole sulla sospensione dei termini devono invece considerarsi rilevanti, come già precisato dalla circolare 9/E, in virtù dello ”stretto nesso tra la presentazione dell’istanza e la proposizione del ricorso giurisdizionale”.

In sostanza, fino all’istanza di mediazione si è all’interno di una fase processuale, alla quale dunque si applica la sospensione, mentre con la presentazione della stessa si entra in una  fase amministrativa, con conseguente irrilevanza dei termini.

In pratica, quindi, ove i 60 giorni dalla notifica dell’accertamento scadano nel periodo feriale, scatta la sospensione (per l’intero periodo di 46 giorni), e si potrà proporre reclamo dopo la conclusione di essa, con conseguente dovere per l’ufficio di adoperarsi nei successivi 90 giorni; se invece i 60 giorni scadono prima dell’inizio del periodo di sospensione, quest’ultimo non si applica e, dunque, l’ufficio dovrà provvedere entro i successivi 90 giorni.

Infine, la circolare prevede espressamente l’obiettivo minimo dell’esame del 90% delle istanze presentate dai contribuenti, con la conseguenza, quindi, che, a obiettivo minimo raggiunto, il restante 10% potrebbe non risultare neanche oggetto di considerazione da parte degli uffici.