10 Gennaio
Avv. Chiara Navarra
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In un procedimento di mediazione, l’attività di negoziazione si riferisce al processo in cui le parti coinvolte cercano di raggiungere un accordo su una controversia attraverso il dialogo e la negoziazione assistita da un mediatore neutrale.
Il mediatore facilita la comunicazione tra le parti, aiuta a identificare gli interessi comuni e le possibili soluzioni, e lavora per trovare un compromesso soddisfacente per entrambe le parti.
La negoziazione in mediazione non è vincolante fino a quando non viene raggiunto e formalizzato un accordo.
Durante questo processo, le parti hanno l’opportunità di esprimere le loro opinioni e preoccupazioni, esplorare opzioni creative per la risoluzione della controversia e trovare una soluzione che soddisfi i bisogni di entrambe le parti.
In generale, quattro sono le fasi della negoziazione:
Anche il procedimento di negoziazione in mediazione può essere suddiviso in fasi, che coinvolgono tutti gli attori della mediazione (e cioè il mediatore, le parti ed i rispettivi legali) e che ricalcano le fasi tipiche del procedimento di negoziazione, come sopra dettagliate.
La mediazione si apre con il discorso introduttivo del mediatore.
Si tratta di un discorso di apertura del mediatore circa le caratteristiche e le regole del tavolo di mediazione (neutralità ed equidistanza del mediatore; volontarietà della mediazione; riservatezza del tavolo di mediazione; assenza di decisioni vincolanti emesse dal mediatore; possibilità di sessioni separate con il mediatore, di sessioni tra le sole parti, di sessioni tra i soli avvocati delle parti; regole di ‘buona comunicazione’; modalità di stesura del possibile accordo finale).
Anche le parti ed i loro avvocati sono chiamati a pronunciare un discorso c.d. di apertura, che consiste nella esposizione iniziale, ad opera di ciascuna parte, dei fatti della controversia che le ha portate al tavolo di mediazione e della qualificazione di quei fatti da parte degli avvocati.
A seguito del discorso di apertura di ciascuna parte (e del rispettivo avvocato), il mediatore (di regola) svolge una ricapitolazione di quanto detto, utilizzando il metodo della c.d. parafrasi.
Si tratta del cuore dell’incontro di mediazione.
Tale fase è dedicata all’indagine degli interessi che si agitano sotto le posizioni (giuridiche) delle parti.
È in tale fase che il mediatore gioca un ruolo determinante nel cercare di superare un confronto spesso difficile tra le parti e situazioni di stallo mediante l’impiego di tecniche comunicative appropriate e del c.d. ascolto attivo.
Di norma il confronto tra le parti incomincia con una sessione c.d. congiunta, durante la quale il mediatore ascolta le pari ed i rispettivi legali intorno ad un medesimo tavolo.
Il compito del mediatore in questa fase è delicato in quanto il conflitto è spesso acceso e, pertanto, occorre gestire l’emotività e la conflittualità più o meno elevata del rapporto e della comunicazione.
Dopo questo primo confronto, il mediatore può organizzare gli incontri separati per analizzare i fattori del conflitto, gli interessi e le necessità delle parti e per individuare le alternative possibili per il raggiungimento dell’accordo.
Tale fase coincide generalmente con le sessioni separate del mediatore con le parti ed i loro consulenti.
Per la gestione della predetta fase, il metodo di negoziazione (orientato al problem solving) consiste in quattro principi fondamentali:
È questa la fase dedicata alla c.d. tempesta dei cervelli (brainstorming) in cui le parti e i loro avvocati sono incoraggiati e supportati dal mediatore ad immaginare, sulla base dell’esplorazione degli interessi sino a quel momento svolta, possibili opzioni di soluzione della controversia.
Grazie alla fase esplorativa ed al costante aiuto del mediatore, viene estesa la c.d. zona di possibile accordo (ZOPA), con maggiore possibilità di soddisfazione reciproca delle parti in conflitto.
Il contenuto dell’accordo raggiunto in mediazione può essere molto vario e, talvolta, fantasioso, nonchè contenere pattuizioni anche di natura non giuridica.
L’unico limite imposto dal legislatore è il seguente: l’accordo deve essere conforme alle norme imperative e all’ordine pubblico.
Generate le più varie opzioni di soluzione del conflitto, si apre la fase della loro attenta e puntuale valutazione, onde giungere alla scelta condivisa di quella che soddisfi maggiormente tutte le parti.
Nella valutazione delle opzioni solutorie è essenziale l’utilizzo di criteri oggettivi, che permettano di scegliere quali tra tutte siano le più realistiche, fattibili, eseguibili, capaci di garantire una soluzione del conflitto di lunga durata.
Il mediatore è chiamato ad aiutare le parti e i loro avvocati nell’individuare tali criteri oggettivi per la risoluzione del conflitto, evitando che le parti restino “arroccate” sulle proprie posizioni, pregiudicando così il raggiungimento di un possibile accordo.
Alla luce della valutazione sulla base di criteri oggettivi delle diverse opzioni generate dalle parti, il mediatore aiuta le parti nell’orientarsi verso una soluzione condivisa di reciproca soddisfazione dei loro interessi.
Si rileva come la soluzione condivisa potrà rivelarsi quella giusta solo se l’accordo sarà ritenuto da entrambe le parti un buon accordo, che permetterà alle stesse di risolvere la controversia in modo soddisfacente e duraturo, preservando anche i loro rapporti personali e/o familiari e/o commerciali e/o professionali.
Ove raggiunta una soluzione condivisa di reciproca soddisfazione degli interessi delle parti, segue una fase di concreta stesura dell’accordo che raccolga tale soluzione dandovi una veste giuridica.
In questa fase il ruolo primario è svolto dagli avvocati che assistono le parti in conflitto che, di concerto con il mediatore, hanno il compito fondamentale di redigere il verbale di accordo nel rispetto dei contenuti di cui all’art. 12 del D.Lgs. 28/2010, conferendo allo stesso efficacia esecutiva.
Da tutto quanto esposto, consegue come sia indispensabile formare una nuova categoria di avvocati che abbiano la capacità e le competenze necessarie per assistere la parte in mediazione, poichè la difesa processuale – alla quale gli avvocati vengono di norma preparati – è assai differente dalla difesa della parte in mediazione.
Diffondere la cultura della mediazione tra gli avvocati, significa formare i professionisti nell’apprendimento delle tecniche di ascolto e negoziazione, al fine di riuscire ad utilizzare nel modo più efficacie ed incisivo possibile lo strumento della mediazione, non solo a scopo deflattivo (per “alleggerire” il carico ormai insostenibile dei tribunali) ma anche e soprattutto per riuscire a modificare l’approccio delle parti al conflitto ed alla relativa risoluzione.
L’obiettivo è infatti quello di passare da un approccio c.d. “win – lose” (strategia tipica di una soluzione giudiziale di un rapporto conflittuale, dove le parti tendono a screditarsi reciprocamente e lo scopo è quello di sconfiggersi a vicenda) ad un approccio c.d. “win – win” (strategia tipica di chi cerca sinergie con gli altri, allo scopo di perseguire la reciproca soddisfazione).
Quest’ultima tipologia di approccio è quella ottimale in ogni rapporto di negoziazione (e quindi anche in mediazione) e produce gli effetti più vantaggiosi per tutte le parti coinvolte nel conflitto.
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