07 Agosto
Redazione
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Il Tribunale di Vasto, con l’ordinanza il 5 luglio 2012, oltre a fornire una chiara esemplificazione applicativa dell’istituto della mediazione delegata, ha ritenuto opportuno stabilire alcuni principi cui le parti devono attenersi.
In primis, il Giudice, al fine di motivare la scelta di inviare le parti in mediazione, ha richiamato le “condizioni di estrema congestione in cui versa il proprio ruolo istruttorio e decisorio”, rilevando poi “la necessità di una definizione rapida del procedimento secondo le modalità conciliative auspicate dalla Direttiva Europea approvata dal Parlamento e dal Consiglio n. 2008/52/CE del 12.5.2008, allo scopo di garantire un miglior accesso alla Giustizia”.
Di conseguenza, aggiungendo un sia pur breve richiamo sulle recentissime disposizioni del D.L. n. 83 del 2012, il quale prevede il mancato risarcimento ex legge Pinto per chi rifiuti la proposta di conciliazione, ha invitato le parti ad attivare la procedura di mediazione.
Così provvedendo, tuttavia, il Giudice ha ritenuto altresì di puntualizzare il fatto che la formulazione da parte del mediatore di una proposta, in mancanza di accordo ed anche in assenza di una richiesta congiunta delle parti costituisca un passaggio fondamentale della procedura di mediazione, onde consentire al Giudice di valutare comportamenti processuali “ostinatamente protesi alla coltivazione della soluzione giudiziale della controversia”. Di conseguenza, ha invitato le parti a scegliere un Organismo il cui regolamento non contenga clausole limitative della facoltà del mediatore di formulare una proposta conciliativa. In questo modo, ove non vi fosse accordo, il Giudice potrà valutare quale delle parti, alla luce della proposta rifiutata, abbia eventualmente tenuto un comportamento sanzionabile.
ORDINANZA RISERVATA
IL GIUDICE
Dott. Fabrizio Pasquale
A scioglimento della riserva assunta nel procedimento di cui in epigrafe;
LETTI gli atti e la documentazione di causa;
VISTE le condizioni di estrema congestione in cui versa il proprio ruolo istruttorio e decisorio;
RILEVATA la necessità di una definizione rapida del procedimento secondo le modalità conciliative auspicate dalla Direttiva Europea approvata dal Parlamento e dal Consiglio n. 2008/52/CE del 21.5.2008, allo scopo di garantire un miglior accesso alla giustizia;
LETTO l’art. 5, secondo comma, del D. L.gs. 4 marzo 2010, n. 28;
RITENUTO che la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti rendono particolarmente adeguato il ricorso a soluzioni amichevoli della medesima, anche in considerazione del contenuto delle proposte conciliative formulate nel corso del giudizio;
RITENUTO, peraltro, opportuno che, nella scelta dell’organismo di mediazione, le parti si rivolgano ad enti il cui regolamento non contenga clausole limitative del potere, riconosciuto al mediatore dall’art. 11, secondo comma, del D. Lgs. n. 28/10, di formulare una proposta di conciliazione quando l’accordo amichevole tra le parti non è raggiunto, in particolare restringendo detta facoltà del mediatore al solo caso in cui tutte le parti gliene facciano concorde richiesta, in quanto tali previsioni regolamentari frustrano lo spirito della norma – che è quello di stimolare le parti al raggiungimento di un accordo – e non consentono al giudice di fare applicazione delle disposizioni previste dall’art. 13 del citato decreto, in materia di spese processuali, così vanificandone la ratio ispiratrice, tesa a disincentivare rifiuti ingiustificati di proposte conciliative ragionevoli;
CHE la formulazione di una proposta di conciliazione da parte del mediatore – tutte le volte in cui le parti non abbiano raggiunto un accordo amichevole ed anche in assenza di una richiesta congiunta delle stesse – costituisce un passaggio fondamentale della procedura di mediazione, vieppiù valorizzato dalle recenti disposizioni del D.L. 22.06.2012 n. 83, il quale – modificando l’art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo – ha introdotto il comma 2quinquies, a norma del quale “non è riconosciuto alcun indennizzo: […] c) nel caso di cui all’articolo 13, primo comma, primo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28”, con ciò confermando la tendenza del legislatore ad introdurre nell’ordinamento meccanismi dissuasivi di comportamenti processuali ostinatamente protesi alla coltivazione della soluzione giudiziale della controversia, la cui individuazione – però – presuppone necessariamente la previa formulazione (o, comunque, la libera formulabilità) di una proposta conciliativa da parte del mediatore ed il suo raffronto ex post con il provvedimento giudiziale di definizione della lite;
INVITA i difensori e le parti ad attivare la procedura di mediazione per la soluzione della controversia, ricorrendo ad un qualsiasi organismo di conciliazione, pubblico o privato, presente nel circondario del Tribunale di Vasto, purché regolarmente iscritto nell’apposito registro istituito con decreto del Ministero della Giustizia, ai sensi dell’art. 16 del D. L.gs. 4 marzo 2010, n. 28, e a condizione che il regolamento dell’ente non contenga clausole limitative della facoltà del mediatore di formulare una proposta conciliativa, subordinandone – in particolare – l’esercizio alla condizione della previa richiesta congiunta di tutte le parti;
ASSEGNA alle parti termine di giorni quindici per la presentazione della domanda di mediazione;
RINVIA la causa, per il prosieguo, all’udienza del 09/10/2012, ore 11.30;
INVITA le parti a comunicare all’Ufficio l’esito della procedura prima della prossima udienza;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza per intero.
Vasto, 5 luglio 2012.
IL GIUDICE
Dott. Fabrizio Pasquale
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