AVVIA UNA MEDIAZIONE: PER AVVIARE UN PROCEDIMENTO OCCORRE PRESENTARE UNA SPECIFICA ISTANZA.
AVVIA UNA MEDIAZIONE21 Marzo
Redazione
MEDIAZIONE CIVILE
Con il credito d’imposta previsto dal Decreto Legislativo 28/2010, chi partecipa ad una mediazione obbligatoria o su invito del Giudice può recuperare parte delle spese legali.
Le modalità di determinazione, liquidazione e pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta, dell’onorario spettante all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dagli articoli 5, comma 1, e 5-quater, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e dall’articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, sono attualmente disciplinate dal decreto interministeriale del 1° agosto 2023.
Ai sensi dell’art. 3 di detto decreto, mediante l’apposita piattaforma on line, a pena di inammissibilità, l’avvocato può presentare:
Potranno, quindi, essere inserite le fatture dei versamenti effettuati a vantaggio dell’avvocato (operati sempre con modalità tracciabile).
L’accesso è possibile solo con l’identità digitale, tramite apposita piattaforma web resa disponibile dal Ministero della giustizia al seguente indirizzo:
Una volta entrati, dopo aver effettuato la registrazione con l’inserimento dei propri dati anagrafici, bisogna selezionare “ISTANZA CREDITO IMPOSTA”.
Il Portale chiede espressamente di inserire l’indirizzo mail PEC, per ricevere le comunicazioni che, comunque, rimarranno presenti nella apposita area riservata della piattaforma.
Se si riscontrano difficoltà nell’inserimento dei dati si può scrivere all’indirizzo mail supporto.siamm@giustizia.it.
I dati richiesti :
Una volta indicati i dati obbligatori minimali (segnalati da asterisco “*” e la scritta campo obbligatorio in rosso), si abiliterà il pulsante Aggiungi Procedura per registrare la procedura e visualizzarla nella tabella in alto.
Terminata la compilazione dei dati richiesti, si seleziona il tasto Salva e Invia istanza, il sistema registra i dati e porta l’istanza nello stato di IN ATTESA DI VALIDAZIONE.
Ricordiamo che l’ammontare massimo di credito riconoscibile per ogni procedura è di euro 600 dimezzati in caso di mancato accordo.
Il credito d’imposta per la mediazione civile è un’agevolazione fiscale riconosciuta alle parti che partecipano a una procedura di mediazione. Copre parzialmente o totalmente i costi dell’indennità di mediazione e dell’assistenza legale, fino a determinati limiti.
Possono fare richiesta le parti coinvolte in una mediazione civile avviata dopo il 30 giugno 2024, purché abbiano sostenuto i relativi costi e abbiano documentazione fiscale adeguata.
La richiesta deve essere inviata online tramite il Portale Isg.giustizia.it, utilizzando un’identità digitale SPID, CIE o CNS.
La domanda deve essere inoltrata entro il 31 marzo 2025 tramite la piattaforma online.
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