AVVIA UNA MEDIAZIONE: PER AVVIARE UN PROCEDIMENTO OCCORRE PRESENTARE UNA SPECIFICA ISTANZA.

AVVIA UNA MEDIAZIONE

19 Marzo

Redazione

News

Decreto Mediazione parere favorevole, con correzioni, da parte del Consiglio

Parere favorevole, con correzioni, da parte del Consiglio di Stato in ordine alle modifiche del DM 180/2010.

In data 25/2/2014, il Consiglio di Stato, con il parere n. 640/14, sezione Consultiva per gli atti normativi, si è pronunciato sullo schema di modifica al DM 180/2010 in materia di mediazione civile.

Pur trattandosi di parere favorevole, va osservato come il Consiglio di Stato abbia inteso formulare alcuni rilievi circa lo “schema di regolamento recante modifica al decreto del Ministro della Giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sulla determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione nonché sull’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’art. 28 del decreto legislativo n. 28 del 2010”.

Come è noto, si tratta di un intervento non più differibile considerando le innovazioni arrecate, a livello di normazione primaria, dalla legge 98/2013, di conversione del c.d. “decreto del fare”, alla previgente normativa relativa alla mediazione.

Lo schema si compone di 9 articoli, tali da modificare o integrare quanto previsto dal DM 180/2010, peraltro già precedentemente modificato dal DM 145/2011.

In estrema sintesi:

  • l’art. 1 modifica l’art. 4, co. 2, lett. a) del DM 180, richiedendo un capitale minimo di euro 10.000 quale requisito di capacità finanziaria per il soggetto che richieda l’iscrizione nel registro;
  • l’art. 2 si riferisce all’art. 8 del predetto DM (obbligo di comunicazione trimestrale al Ministero delle statistiche circa l’attività di mediazione svolta);
  • l’art. 3 rafforza l’obbligo di comunicazione dei dati di cui sopra;
  • l’art. 4 mira a rafforzare il monitoraggio ministeriale di cui all’art. 11;
  • l’art. 5, ad integrazione di quanto previsto dall’art. 14 del DM 180, introduce l’art. 14 bis, relativo alle situazioni di incompatibilità e di conflitto di interessi;
  • l’art 6, a modifica dell’art. 16, co. 2, del DM, introduce un aumento delle spese di avvio per le controversie il cui valore ecceda i 250.000 euro (da 40 a 80 euro), specificando che le stesse sono dovute da entrambe le parti, ai fini dello svolgimento del primo incontro, anche in caso di mancata conciliazione;
  • l’art 7, con riferimento agli enti di formazione, introduce, quanto alla capacità finanziaria, una modifica analoga a quella disposta per gli organismi;
  • gli artt. 8 e 9, infine, recano le disposizioni transitorie e quelle relative all’entrata in vigore.

In particolare, va rilevato che, in ordine al summenzionato art. 14 bis, riguardante il profilo deontologico dell’avvocato mediatore (incompatibilità e conflitti di interesse) e con il quale si ribadiscono i vincoli di incompatibilità già stabiliti dal nuovo Codice deontologico forense, approvato lo scorso 31 gennaio, il Consiglio di Stato osserva che “…la prescrizione con la quale il divieto contemplato dall’articolo medesimo si estende anche ai “professionisti soci, associati ovvero che esercitino la professione negli stessi locali” (comma 1) e ai “professionisti soci, associati ovvero che esercitano negli stessi locali” (comma 3) non risulti appropriata nella odierna sede normativa (di attuazione dell’art. 16 del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28), trattandosi di questione che può presentare interconnessioni con l’ordinamento forense, come tale necessitante – semmai – di apposita previsione in altra iniziativa normativa.

Ne consegue l’espunzione dal 1° e 3° comma dei citati riferimenti”.

Non resta, dunque, che attendere la stesura del testo definitivo del decreto, atteso che il parere del Consiglio di Stato, bensì obbligatorio, non è peraltro vincolante.

Post correlati

28
MAR

MEDIAZIONE CIVILE

Mediazione in luogo della negoziazione assistita: la domanda è procedibile

Tribunale di Agrigento, sentenza n. 15/2025.

21
MAR

MEDIAZIONE CIVILE

Credito d’imposta mediazioni: come possono ottenerlo gli avvocati

Tutto ciò che gli avvocati devono sapere per richiedere il credito d’imposta sulle spese di mediazione.

27
FEB

MEDIAZIONE CIVILE

Mediazione civile: come richiedere il credito di imposta

Crediti d’imposta riconosciuti per le mediazioni presentate dopo il 30 giugno 2024: importi, requisiti e modalità di richiesta.

14
FEB

Condominio

Condominio sanzionato per la mancata partecipazione al procedimento di mediazione

Tribunale di Roma, Sez. V, sentenza 4 gennaio 2025, n. 172.

7
FEB

News

La riservatezza nel procedimento di mediazione civile

Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell’organismo o partecipa al procedimento di mediazione è tenuto all’obbligo di riservatezza.

10
Gen

News

Cenni sull’attività di negoziazione in mediazione

In un procedimento di mediazione, l’attività di negoziazione si riferisce al processo in cui le parti coinvolte cercano di raggiungere un accordo su una controversia attraverso il dialogo e la negoziazione assistita da un mediatore neutrale.

AVVIA UNA MEDIAZIONE

Per avviare un procedimento di mediazione ai fini della composizione bonaria della controversia esistente, occorre presentare una specifica istanza ad ADR Intesa.