Ancora sul mancato avvio della mediazione in sede di opposizione a decreto ingiuntivo

Commento:

 Ultima pronuncia, in ordine di tempo, relativa alla vexata quaestio della mancata introduzione del procedimento di mediazione nel giudizio nascente dall’opposizione a decreto ingiuntivo.

Nel caso concreto nessuna delle parti aveva provveduto ad avviare la mediazione disposta dal giudice ai sensi dell’art. 5, co. 2, D.lgs 28/2010, con conseguente declaratoria di improcedibilità della domanda e conferma del decreto oggetto di opposizione.

Nella motivazione si evidenzia come nel processo instauratosi a seguito dell’opposizione al decreto monitorio, la domanda che diviene improcedibile è quella proposta mediante atto di citazione dall’opponente, dal momento che, come è noto, nel giudizio di opposizione è il medesimo a rivestire il ruolo di attore, in quanto su di lui incombe l’onere di far sì che il decreto ingiuntivo non acquisti il carattere della definitività.

Dato che la vigente normativa in materia di mediazione civile non deroga espressamente a quanto previsto nel c.p.c. riguardo al procedimento speciale in oggetto, nel caso di estinzione o – come nel caso di specie – di improcedibilità del  giudizio di opposizione ai sensi dell’art. 653 si determina il consolidarsi degli effetti del decreto ingiuntivo.

Testo integrale:

 TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI

sezione CIVILE

Oggi_____, alle ore_____innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, sono comparsi:
L’avv._____per__________per parte opposta delega
che deposita, il quale dà atto che non è stata presentata domanda di mediazione; chiede pertanto che la opposizione venga dichiarata improcedibile, riportandosi in subordine alle conclusioni già formulate in comparsa di risposta; deposita nota spese e chiede trattenersi la causa in decisione anche ex art. 281-sexies c.p.c.
nessuno per l’opponente;
Il Giudice
esperita discussione orale dà lettura della sentenza da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale.
Il Giudice
dott. DARIO BERNARDI

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI Sezione Unica CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bemardi visto l’art. 281-sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. ______ promossa da:
Omissis
Contro
Omissis
OPPONENTE OPPOSTA

CONCLUSIONI

L’opposta ha concluso come da verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni.; per l’opponente valgono le conclusioni dell’atto introduttivo

MOTIVI DELLA DECISIONE

Promossa da decreto ingiuntivo n._____opposizione avverso il____ (con il quale il Tribunale di Rimini gli ingiungeva il pagamento, in favore di della somma di € _____ , oltre interessi e spese della fase monitoria), concessa la provvisoria esecutività dello stesso, la causa veniva mandata in mediazione ex art 5, 2° comma D.Lgs 28/2010, con termine di 15 giorni per la presentazione della relativa domanda.
Nessuna delle parti provvedeva ad instaurare, nel termine assegnato il procedimento di mediazione.
L’opponente non si presentava alla successiva udienza, nella quale venivano precisate le conclusioni.
L’opposizione è improcedibile.
Ai sensi del novellato 2° comma dell’art. 5 l. med. “Fermo quanto previsto dal comma l-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso, l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello. Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di’ quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione“.
La domanda che diviene improcedibile è, nel giudizio che si instaura in seguito all’opposizione a decreto ingiuntivo, la domanda formulata con l’atto di citazione in opposizione (ed eventualmente con la comparsa di risposta o con comparse di terzi), che è l’atto che ha dato origine al procedimento di opposizione, nel quale l’opponente ha la veste processuale di attore (ciò che significa essenzialmente che l’onere di impedire che il decreto divenga definitivo è  messo all’iniziativa processuale dell’ingiunto: senza opposizione il decreto diviene definitivo; se il processo si estingue il decreto diviene definitivo).
Questo importa, in ossequio ai principi processuali propri di tale procedimento speciale (ai quali, è bene ricordarlo, la normativa in tema di mediazione non deroga espressamente), che alli’estinzione (o, come nel caso di specie, all’improcedibilità) del procedimento di opposizione consegua il consolidarsi degli effetti del decreto ingiuntivo (art. 653 c.p.c.; conforme Trib. Busto Arsizio 15.6.2012).
Ritenere, al contrario, che la mancata  instaurazione del procedimento di mediazione conduca alla revoca del decreto ingiuntivo importerebbe un risultato “eccentrico” rispetto alle regole processuali proprie del rito, in quanto si porrebbe in capo all’ingiungente opposto l’onere di coltivare il giudizio di opposizione per garantirsi la salvaguardia del decreto opposto, in contrasto con l’impostazione inequivoca del giudizio di opposizione come giudizio eventuale rimesso alla libera scelta dell’ingiunto.
Sul piano degli effetti concreti ciò condurrebbe ad un risultato opposto rispetto a quello – deflattivo per il sistema giudiziario -che l’istituto della mediazione si propone di raggiungere, imponendo ad una parte (l’opposto) che già è munita di un titolo (il decreto ingiuntivo) che si consolida in caso di estinzione del giudizio (di opposizione) e che può dirsi non interessata alla prosecuzione della lite, di attivarsi anche laddove l’altra parte (l’opponente), non si dimostri più interessata all’esito della stessa (e ciò, come sovente avviene in caso di opposizioni dilatorie, in seguito all’emissione dei provvedimenti di cui agli artt. 648 e 649 c.p.c.); dunque, in presenza di una situazione di accomodamento di entrambe le parti sul contenuto del decreto ingiuntivo opposto, verrebbe onerato l’opposto di proseguire il giudizio al fine di esperire il (a questo punto davvero inutile) procedimento di mediazione; peraltro, la parte opposta che dovesse avere sostenuto spese vive nell’ambito di tale subprocedimento, non essendoci più ostacoli di procedibilità sino alla decisione definitiva del merito, difficilmente sarebbe indotta all’abbandono della lite, anche in presenza di un atteggiamento di sostanziale abbandono da parte dell’opponente; ciò importerebbe la permanenza di      una causa sul ruolo invece che l ‘eliminazione della stessa; ancora, in caso di inosservanza dell’onere di procedere a mediazione, in seguito alla revoca del decreto opposto ed in seguito all’eventuale fallimento del tentativo di mediazione successivamente esperito, la causa di merito verrebbe puntualmente riproposta, con l’effetto pratico che tale interpretazione condurrebbe (come detto sempre in ipotesi di fallimento della mediazione) alla permanenza della lite sul ruolo del giudice invece che alla formazione del giudicato sul rapporto oggetto del decreto ingiuntivo.
Deve quindi ribadirsi che il mancato esperimento della mediazione, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, non importa revoca del decreto stesso.
Nulla sulle spese.

P.Q.M.

 Il Tribunale, visto l‘art. 281-sexies c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel procedimento R.G.N.______tra Omissis e Omissis
così dispone:
l. dichiara l’opposizione improcedibile;
2. nulla sulle spese. Rimini,
Il Giudice
dott. Dario Bernardi