In una controversia in materia bancaria il Tribunale di Bari, constatato l’omesso avvio del procedimento di mediazione, costituente nella fattispecie condizione di procedibilità della domanda giudiziale, invita le parti ad ad esperirlo ai sensi dell’art. 5, co. 1 – bis, D.lgs 28/2010, riservando, per l’ipotesi di mancato accordo in mediazione, di procedere alla nomina di CTU e anticipando alle parti i quesiti che saranno formulati al medesimo.

Dispone infatti il Giudice che il CTU “…1) accerti il CTU, acquisita tutta la documentazione in atti, i rapporti dare/avere tra le parti e il rispetto dei singoli tassi alla soglia della legge n.108/1996, eliminando gli addebiti per interessi in corso di superamento; 2) applichi la capitalizzazione prevista in contratto ove la relativa clausola sia stata specificamente approvata per iscritto e ne preveda la reciprocità tra le parti escludendo in caso contrario qualsiasi capitalizzazione; 3) determini il CTU il saldo del rapporto in questione al netto delle somme eventualmente versate dall’opponente, verificando altresì il rispetto del tasso soglia anche in riferimento agli interessi moratori pattuiti”.

La pronuncia in esame assume interesse proprio per le possibilità che schiude in sede di mediazione: in effetti, il conseguente, sensibile, aggravio di costi derivante dalla CTU giudiziale, sembra agevolmente superabile in mediazione, risultando l’oggetto della stessa già esattamente circoscritto dall’anticipazione fornita dal giudice.

L’eventuale (e assai plausibile, data la materia in oggetto) nomina, su istanza in tal senso delle parti del procedimento, di un consulente tecnico da parte dell’Organismo, dunque per sua natura e provenienza terzo rispetto alle parti stesse, sarà agevolata dal fatto che – ferma la possibilità per le stesse di prevedere ulteriori ambiti di verifica tecnica – i quesiti ai quali il consulente incaricato dovrà fornire risposta saranno già esattamente determinati dall’ordinanza giudiziale, superandosi, in tal modo, quelle distanze che frequentemente insorgono tra le parti in ordine all’esatta individuazione dell’esatto perimetro dell’accertamento.

Dott. Luigi Majoli

 

Testo (dispositivo): 

TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE


Il Giudice Unico,
Visti gli atti, sciogliendo la riserva che precede;
Osservato che all’odierna udienza la difesa dell’opponente ha insistito nella eccezione di improcedibilità della domanda per omesso esperimento della procedura conciliativa di mediazione in violazione del disposto di cui all’art.5 d.lgs. 28/2010, tempestivamente sollevata con l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo;
Osservato che l’eccezione, ritualmente proposta, appare fondata in relazione alla natura del contratto posto alla base dell’opposto monitorio e che peraltro la parte opposta non ha neppure insistito all’udienza del 12.10.2015 per la concessione della clausola ex 648 cpc;

 PQM

Visto l’art. 5, comma 1 bis d.lvo 28/2010;
Assegna gg 15 dalla comunicazione del presente procedimento per l’attivazione del procedimento di mediazione;
Invita i difensori delle parti ad informare i loro assistiti della presente ordinanza nei termini di cui all’art. 4 comma 3 d.lgs. 28/2010 e delle conseguenze previste dalla legge in caso di mancata attivazione e/ mancata partecipazione al procedimento.
Rinvia per il prosieguo all’08.02.2016 h. 9,30, riservando, in caso di mancato raggiungimento dell’accordo, di nominare CTU (con il conseguente aggravio di costi, agevolmente superabile davanti al mediatore e con il riscontro l’esame congiunto dei valori dei tassi soglia vigenti e l’eventuale ricalcolo in contradditorio del dovuto) che provvederà a

1) accerti il CTU, acquisita tutta la documentazione in atti, i rapporti dare/avere tra le parti e il rispetto dei singoli tassi alla soglia della legge n.108/1996, eliminando gli addebiti per interessi in caso di superamento;
2) applichi la capitalizzazione prevista in contratto ove la relativa clausola sia stata specificamente approvata per iscritto e ne preveda la reciprocità tra le parti escludendo in caso contrario qualsiasi capitalizzazione;

3) determini il CTU il saldo del rapporto in questione al netto delle somme eventualmente versate dall’opponente, verificando altresì il rispetto del tasso soglia anche in riferimento agli interessi moratori pattuiti.
Si comunichi alle parti.
Bari, 19.10.2015.

Il Giudice

Dott.ssa Laura Fazio