Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nell’ordinanza in commento, applica ancora una volta il consolidato schema mediante il quale il giudice, formulata una proposta transattiva o conciliativa ai sensi dell’art. 185 – bis c.p.c., dispone contestualmente – per l’ipotesi in cui la proposta medesima non venga ritenuta accoglibile da una o da entrambe le parti – la mediazione delegata ex art. 5, co. 2, D.lgs 28/2010.

Ancora, dunque, l’utilizzo combinato (e predisposto ex ante) della mediazione endoprocedimentale e di quella delegata.

Il Giudice precisa innanzitutto che le parti “…hanno l’onere di prendere in seria considerazione la proposta conciliativa formulata dal Giudice, a pena di eventuale applicazione dell’art. 91 comma I c.p.c., (secondo cui il giudice <se accoglie la domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta>) e dell’art. 96 comma III, c.p.c. (secondo cui <in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’art.91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata>)”.

Il giudice dispone poi, per l’eventualità di una non satisfattorietà immediata della proposta così come formulata, il tentativo di mediazione, precisando che “…che le parti dovranno essere presenti dinanzi al mediatore personalmente e munite di assistenza legale di un avvocato iscritto all’Albo”, e, soprattutto, invitando il mediatore a verbalizzare quale, tra le parti presenti, dichiari di non voler proseguire nella mediazione oltre l’incontro preliminare, come peraltro già più volte indicato in altri provvedimenti giurisprudenziali (cfr., tra i più recenti, Trib. Roma, sez. XIII, ord. 14 dicembre 2015).

Si tratta di un aspetto fondamentale, e che spesso, come ben sa chi opera in concreto nella mediazione, diviene fonte di risvolti polemici da parte del soggetto chiamato in mediazione il quale, da un lato, dichiara l’insussistenza dei presupposti per l’inizio del tentativo di mediazione, allo scopo di arrestare il procedimento al primo incontro, dall’altra mira a ottenere una verbalizzazione neutra, come se, sul punto, le parti concordassero.

Si tratta di un atteggiamento che non può e che non deve essere consentito, a fronte di una parte istante che mostri la propria disponibilità ad entrare effettivamente in mediazione.

Non si vede come e perché il mediatore non dovrebbe poter fissare a verbale una tale dichiarazione, dal momento che l’art. 8, co. 1, D.lgs 28/2010, lo chiama ad interrogare le Parti circa la possibilità di iniziare il tentativo (e non circa la volontà di iniziarlo…): un domanda la risposta alla quale non potesse essere oggetto di verbalizzazione costituirebbe, evidentemente, un non senso logico prima ancora che giuridico; d’altra parte, l’abituale richiamo, che in questi casi viene opposto, all’art. 9, D.lgs 28/2010, secondo cui il procedimento di mediazione è improntato alla riservatezza, non ha alcuna ragion d’essere: se, infatti, la parte non ritiene sussistenti i presupposti per iniziare il tentativo, che quindi abortisce, non vi è nulla di relativo al merito della vicenda sostanziale oggetto della controversia da tutelare attraverso il principio di riservatezza del procedimento, dal momento che, nell’ipotesi or ora menzionata, giammai il medesimo ha avuto inizio.

Dott. Luigi Majoli

Testo integrale:

 

TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE I
IL GIUDICE DESIGNATO

Visti gli atti e i documenti di causa;
esaminata la CTU rimessa in atti nonché l’istruttoria processuale sulla scorta delle domande delle parti;
a scioglimento della riserva presa all’udienza del ______
– rilevato che nelle more del procedimento è entrato in vigore con immediata applicabilità in quanto norma processuale (Trib. Milano, 26.06.2013), l’art. 185 bis cpc a mente del quale “ il giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l’istruzione, formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all’esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice”.
– considerato che le parti hanno l’onere di prendere in seria considerazione la proposta conciliativa formulata dal Giudice, a pena di eventuale applicazione dell’art. 91 comma I c.p.c., (secondo cui il giudice “se accoglie la domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta”) e dell’art. 96 comma III, c.p.c. (secondo cui “in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’art.91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”);
– considerato opportuno proporre alle parti una proposta conciliativa, avuto riguardo alla natura del giudizio e al valore della controversia nonché all’esistenza di alcune questioni di pronta soluzione in diritto;
– ritenuto opportuno disporre l’esperimento del procedimento di mediazione per consentire alle parti di confrontarsi sulla proposta giudiziale, viste le varie posizioni emerse in sede di udienze del____ e_____ (all’esito delle quali le parti hanno richiesto rinvio pendenti trattative di bonario componimento) nonché del _____e ____ (ove solo parte opposta ha formalizzato una propria proposta conciliativa):
letto ed osservato l’art. 5 comma II, d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, secondo il quale l’esperimento del procedimento di mediazione disposto dal Giudice è condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
precisato che le parti dovranno essere presenti dinanzi al mediatore personalmente e munite di assistenza legale di un avvocato iscritto all’Albo;
viste le modifiche introdotte dal D.L. 21 giugno 2013 n.69, convertito con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013 n.98;
visto il proprio carico di ruolo, il quale consiglia, a seguito dello studio della causa e della proposta conciliativa effettuata, di demandare alla mediazione delegata la ricerca di una comune volontà delle parti di giungere ad una soluzione concordata;

PQM

Letto ed applicato l’art. 185 bis c.p.c.,

FORMULA alle parti la seguente proposta conciliativa sulla scorta dei fatti costitutivi portati in giudizio:
corresponsione da parte di______ per quanto di propria spettanza, alla____________ della somma di euro 45,000,00 all’attualità oltre Iva e Cpa, con rinunzia dei difensori alla solidarietà professionale, il tutto a compensazione delle reciproche pretese azionate nel presente giudizio. All’esito del versamento di tale somma, parte opposta dovrà fornire attestazione di conformità ai parametri di legge in relazione ai materiali forniti.
Letto ed applicato l’art. 5 comma II d.lgs. 4 marzo 2010 n.28,

DISPONE l’esperimento del procedimento di mediazione avvisando le parti che, per l’effetto, l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale;

INVITA il mediatore a verbalizzare quale, tra le parti presenti, dichiari di non voler proseguire nella mediazione oltre l’incontro preliminare;

FISSA udienza in data _____ per verificare l’esito della procedura di mediazione, assegnando alle parti il termine di quindici giorni dalla notifica dell’odierna ordinanza, per la presentazione della domanda di mediazione da depositarsi nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia nel luogo avuto riguardo ai criteri dell’art. 4 I comma del d.lgs. 28/210, salva la facoltà delle parti di scegliere concordemente un organismo avente sede in luogo diverso da quello indicato nell’art.4 citato.

Si riserva all’esito ogni altra eventuale determinazione intesa al proseguimento della causa.
Si comunichi.

Santa Maria C.V., 22.2.2016

Il Giudice