Ai sensi dell’art. 4, co. 2, D.lgs 28/2010, l’istanza di mediazione “…deve indicare l’organismo, le parti, l’oggetto e le ragioni della pretesa“.
La legge, pertanto, nel rispetto delle caratteristiche e delle finalità proprie dell’istituto della mediazione, non prescrive una forma specifica della domanda, stabilendo, tuttavia, che il procedimento si consideri instaurato dal momento della presentazione della domanda, il che implica che la stessa debba essere depositata in forma scritta.