Il D.lgs 28/2010 dispone, all’art. 5, co. 1 – bis, che chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio è tenuto, preliminarmente, ad intraprendere il procedimento di mediazione. Quindi, come in tutte le ipotesi contemplate dall’art. 5, co. 1 – bis, la mediazione anche in materia di condominio si pone come condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L’istanza di mediazione deve essere depositata presso un Organismo di Mediazione che abbia una sede (principale o secondaria) nel circondario del Tribunale ove si trova il Condominio. Approfondiamo l’argomento.
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Ecco quali sono le controversia condominiali per le quali esiste l’obbligo di esperire la mediazione obbligatoria.
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La materia condominiale rientra nell’alveo in cui la mediazione si pone come condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
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Nella materia condominiale, la mediazione è spesso una soluzione ottimale perché punta a normalizzare i rapporti personali tra i condomini in lite.
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