In base all’art. 5, co. 1, D.lgs 28/2010, la mediazione è obbligatoria per i contratti assicurativi come condizione di procedibilità della domanda giudiziale, data la frequenza e durata dei contratti e delle eventuali controversie. L’intento del legislatore è deflattivo, similmente a quanto stabilito per contratti bancari e finanziari. Tra le controversie più comuni rientrano il rifiuto della copertura assicurativa, la sottostima dei danni, l’interpretazione delle clausole, modifiche unilaterali della polizza, e il mancato rispetto delle condizioni contrattuali. La riforma Cartabia del 2023 ha inasprito le sanzioni per mancata partecipazione alla mediazione, prevedendo, ad esempio, una penale fino al doppio del contributo unificato, incentivando la partecipazione attiva al tentativo di conciliazione. Approfondiamo l’argomento.
Contratti assicurativi
Sussistono le più svariate tipologie di contratti assicurativi, aventi ciascuna l’obiettivo di coprire i più diversi ambiti della vita e delle attività professionali ed economiche.
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