Il D.lgs. 28/2010 prevede la mediazione obbligatoria per divisione di comunioni ordinarie (art. 713 e ss. c.c.) e ereditarie (art. 1111 e ss. c.c.). La divisione giudiziale si svolge in tre fasi: formazione dell’asse, definizione delle quote e attribuzione. Nelle mediazioni e nei giudizi in materia di divisione è necessaria la partecipazione di tutte le parti interessate, l’assenza di un comunista provoca diventa un problema insormontabile in mediazione. La mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, consente di evitare un lungo contenzioso, specialmente per beni con valore affettivo. Se si riesce a raggiungere un accordo è possibile, con l’autentica delle firme da parte del notaio, effettuare la trascrizione dell’accordo stesso e beneficiare dell’esenzione dall’imposta di registro fino a centomila euro. Approfondiamo l’argomento.
Divisione
La divisione rappresenta una delle materie in cui la mediazione si pone quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
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