13 Novembre
Redazione
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A.D.R. INTESA S.r.l. ha prontamente aderito alla Circolare del Ministero della Giustizia 12 novembre 2012. Secondo tale Circolare, per i procedimenti di Mediazione obbligatoria già attivati nonchè per le eventuali nuove istanze rientranti nell’ambito della previsione di cui all’art. 5 del D.Lgs 28/2010 che dovessero essere presentate prima della pubblicazione della decisione della Corte, l’Organismo di mediazione è tenuto ad uno specifico obbligo di informazione della parte istante (nonchè della parte eventualmente comparsa) del venire meno, dal momento della pubblicazione della decisione della Corte Costituzionale sulla Gazzetta Ufficiale, dell’obbligatorietà del tentativo di mediazione. Di conseguenza a partire da oggi verrà sottoposto all’attenzione delle parti che si rivolgeranno ad A.D.R. INTESA Srl per un procedimento di mediazione rientrante nelle previsioni dell’art. 5 del D.Lgs 28/2010 il modulo qui allegato.
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L’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28/2010, che ha subito importanti modifiche da parte della riforma Cartabia, prevede le materie per le quali, chi intende avviare una causa, deve prima esperire la procedura di mediazione, tra cui “le liti relative a condominio”.
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Ecco quali sono le controversia condominiali per le quali esiste l’obbligo di esperire la mediazione obbligatoria.
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Nelle controversie per le quali è previsto come obbligatorio l’esperimento del procedimento di mediazione, quest’ultimo è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
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La materia condominiale rientra nell’alveo in cui la mediazione si pone come condizione di procedibilità della domanda giudiziale.