Contratto d’Opera: dal 30-06-2023 obbligatorietà del tentativo di mediazione
Il DLgs 149/2022, art. 7 , riforma l’art. 5 del DLgs 28/2010, incrementando le materie subordinate al tentativo obbligatorio di mediazione ed includendo fra queste le controversie relative ai contratti d’opera.
L’art.2222 definisce le caratteristiche del rapporto di prestazione d’opera e recita letteralmente: “Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo [2225] un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV [1655]”. Il rapporto obbligatorio descritto riguarda la realizzazione di un’opera o la prestazione di un servizio a mezzo del lavoro autonomo, senza vincolo di subordinazione, a forma libera. Il rapporto giuridico tra committente e fornitore dell’opera può sorgere anche a mezzo di accordo orale e non necessariamente scritto con il quale il fornitore si impegna ad erogare la propria prestazione a fronte di un prezzo. Solo nei contratti d’opera della PA è richiesta la forma scritta ad substantiam come ha indicato in diverse occasioni la Suprema Corte. Tale forma può ritenersi assolta con un atto firmato dal professionista e dall’organo dell’ente legittimato a esprimerne la volontà all’esterno, con l’indicazione degli elementi essenziali dello stesso, ovvero l’oggetto della prestazione, il termine ed il compenso. (Cass. ordinanza n.11465/2020)
A fronte di una obbligazione di dare, il compenso pattuito, il prestatore d’opera si obbliga ad un fare, ovvero alla realizzazione di un’opera, manuale o intellettuale a mezzo del suo lavoro, risultando quest’ultimo prevalente rispetto all’opera stessa. La prestazione d’opera si caratterizza dall’autonomia dell’organizzazione del lavoro, sulla base delle aspettative manifestate dal committente, anche con l’ausilio di collaboratori. Tra gli obbligati non si instaura nessun tipo di rapporto subordinato, tipico del contratto di lavoro, bensì una relazione commerciale, dove il fornitore dovrà attenersi alle richieste del committente (ad es. l’imbianchino terrà conto del colore delle pareti gradite dal committente) .
Oggetto del contratto è l’opera resa dal fornitore al committente, di qualsiasi tipo, purché venga resa prevalentemente dal fornitore. Nel contratto vengono regolati altri aspetti caratterizzanti le prestazioni, la durata e le caratteristiche e le modalità di esecuzione del lavoro, il compenso pattuito, le eventuali spese a carico delle parti e le modalità di pagamento.
Il contratto d’opera può essere manuale oppure intellettuale
Nel contratto d’opera manuale l’obbligazione è da intendersi più frequentemente di scopo. Rientrano tra questo tipo di contratti i rapporti con gli artigiani, l’idraulico, il manovale, l’elettricista, il falegname ecc..
Nel contratto d’opera intellettuale l’obbligazione è da intendersi più frequentemente di mezzo. Il raggiungimento dello scopo è la logica conseguenza dell’opera prestata il cui risultato non viene garantito. Un esempio è l’attività difensiva degli avvocati, i quali si obbligano al compimento diligente della prestazione assunta senza garanzia del risultato di una vittoria giudiziaria.
Una eccezione è la prestazione sanitaria di routine. Secondo la giurisprudenza, considerata la facilità applicativa di linee guida che portano al raggiungimento del risultato, ove detto risultato non intervenga si deve ritenere il prestatore, il sanitario, responsabile. I contratti d’opera possono includere i più disparati oggetti e coinvolgere figure professionali molto diverse fra loro: consulenti in qualsiasi settore, l’avvocato, il medico, il dentista, il notaio, l’artista, ecc… Le prestazioni artistiche sono prevalentemente regolate attraverso contratti d’opera e riguardano il settore della musica, della danza, delle arti visive, ad esempio la fotografia, la realizzazione di video, la redazione di articoli anche per social e web, la realizzazione di un progetto informatico, la scrittura di un libro, la realizzazione di una campagna pubblicitaria.
Differenze con altre tipologie negoziali: l’appalto e la prestazione di servizi
Il contratto d’opera si differenzia dal contratto d’appalto per due elementi, la prevalenza nel primo dell’opera del prestatore sia sui materiali impiegati che sulla pluralità di soggetti che intervengono nella realizzazione dell’opera stessa e dell’organizzazione pluralistica. I due tipi contrattuali hanno in comune l’obbligazione, verso il committente, di compiere un’opera o un servizio a fronte di un corrispettivo, senza vincolo di subordinazione e con assunzione del rischio da parte di chi li esegue.
In giurisprudenza (Cassazione n. 819/1997 e 7606/1999) la differenza è indicata da due elementi distintivi, l’uno soggettivo l’altro oggettivo: il primo consiste nella natura di media o grande impresa dell’assuntore dell’opera o servizio, il secondo nel realizzare gli stessi attraverso il dispiego di «una complessa organizzazione di fattori produttivi» (Cassazione n. 819/1997), quindi con totale o prevalente utilizzazione di manodopera dipendente. La disciplina che regola l’uno e l’altro contratto è in molte parti assimilabile. Nel contratto dei servizi, differentemente dal contratto d’opera vi è rapporto continuativo e costante che si instaura tra il committente ed il fornitore. Nel contratto d’opera, diversamente, vi è la previsione di un termine finale all’opera, il termine di conclusione la costruzione di un immobile o di consegna dell’elaborazione di un software.
Della regolamentazione e delle liti – Mediazione civile
Per la regolamentazione del rapporto d’opera e per il suo scioglimento il codice civile prevede alcune norme che descrivono il recesso e le conseguenze dell’opera viziata. In caso il fornitore dell’opera non si attenga alle condizioni stabilite dal contratto e alla regola dell’arte quest’ultimo può chiedere al fornitore di conformarsi entro un dato termine trascorso il quale potrà esercitare recesso (2224 cc); se l’opera risulta viziata il committente può denunciare il vizio entro otto giorni ed in caso di mancata sua rimozione o della difformità potrà agire alternativamente per la richiesta della rimozione dei vizi o riduzione del prezzo e/o risarcimento del danno entro un anno dalla denuncia. (2226 cc). Se l’opera risulta totalmente inidonea allo scopo per la quale era stata commissionata e sia ravvisabile una condotta colposa si giunge la risoluzione del contratto. In ogni caso il committente può esercitare il recesso unilaterale corrispondendo al fornitore quanto dovuto per la porzione dell’opera già realizzata ed il mancato guadagno (2227cc). Ove sopravvenga una impossibilità all’esecuzione dell’opera non imputabile alle parti il prestatore d’opera ha diritto ad un compenso in relazione all’utilità che deriva dalla parte dell’opera realizzata (2228cc).
Ragioni di lite con riguardo al tipo negoziale in esame possono verificarsi nella contestazione del corretto adempimento dell’obbligazione del fare, ovvero che l’opera abbia le caratteristiche pattuite, e nella consegna secondo il termine concordato. In caso di prestazione intellettuale la contesa può riguardare la diligenza con la quale sia stata svolta la prestazione. Anche il prezzo può diventare oggetto di lite nel caso il suo pagamento non intervenga entro i termini previsti e, lì dove siano previsti degli acconti ad avanzamento lavoro, può sorgere la diversa prospettazione di chi abbia ingenerato, ad esempio, il rallentamento dell’esecuzione, se sia un ritardo da attribuire al fornitore o la mancanza di provvista da parte del committente. Invero la casistica è molto ampia quale conseguenza della poliedricità dell’oggetto del contratto d’opera e dei diversi settori della vita economica e sociale nel quale esso trova applicazione. Sebbene il tentativo d mediazione in materia di prestazione d’opera non sia stata inizialmente ricompresa nel novero delle materie obbligatorie è possibile osservare come litiganti in detta materia si siano affidati all’istituto della mediazione su base volontaria, così come del resto in materia di appalto, per il raggiungimento di accordi conciliativi. Pertanto non sorprende che il legislatore abbia ritenuto utile incentivare lo strumento conciliativo ponendo l’obbligo del tentativo in materia di contratto d’opera. Rimane il dubbio se il legislatore abbia inteso parlare di contratti d’opera in senso stretto e se si debba ipotizzare che anche i contratti di appalto debbano intendersi ricompresi fra le materie obbligatorie latu sensu.
In generale è bene ricordare a chi poco conosca l’istituto della mediazione civile e commerciale che questo istituto rappresenta una opportunità per le parti in lite per dirimere la loro controversia potendo direttamente incidere sulla propria sfera giuridica anche in sede contenziosa con possibilità di risolvere le questioni rapidamente e secondo propria utilità con risparmio di tempo e denaro, tutti aspetti di significativa importanza sia per le imprese, per le quali il fattore temporale ed economico costituisce elemento di risparmio e redditività, sia per i soggetti privati nel cui caso rileva anche un altro aspetto fondamentale della vita umana, il benessere emotivo, a fronte dello stress che una controversia lunga e consegnata alla decisione di terzi può procurare.