Dall’1 gennaio 2017 per tutte le controversie in materia di FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, è obbligatorio fare un tentativo di conciliazione prima di iniziare un giudizio in Tribunale.
Ricorda che il tentativo di mediazione può essere svolto solo dopo aver inoltrato un reclamo scritto che non abbia avuto alcun esito. Per esito negativo del reclamo, si intende la circostanza in cui il Gestore abbia dato una risposta insoddisfacente ovvero siano decorsi 50 giorni dall’invio e il gestore non abbia risposto alcunché.