05 Novembre
Redazione
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Commento
Ordinanza del Tribunale di Cassino con la quale, oltre alla (ri)affermazione del principio di “effettività” della mediazione, si mette a fuoco il problema della legittimazione di coloro i quali rappresentino le parti nell’ipotesi in cui le stesse non partecipino personalmente al procedimento.
Nel caso di specie, il Giudice rigetta l’istanza di concessione della clausola di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione e, ritenendo la causa comunque non di pronta soluzione, necessitante cioè di adeguata istruttoria in virtù di una opposizione a sua volta fondata su prova scritta, risultando non ancora esperito il tentativo di mediazione, ai sensi dell’art. 5, co. 1 – bis, D.lgs 28/2010, assegna alle parti il previsto termine di 15 gg. per l’avvio del tentativo medesimo presso un organismo territorialmente competente.
Il Giudice avvisa espressamente le parti del fatto che un eventuale verbale negativo in assenza di partecipazione personale delle stesse sarà ritenuto improduttivo di effetti giuridici (vale a dire non risulterà idoneo al soddisfacimento della condizione di procedibilità della domanda giudiziale), aderendo, quindi, a quella giurisprudenza secondo la quale ove le parti si limitino a comparire innanzi al mediatore senza aderire alla proposta di quest’ultimo di procedere al tentativo, di “mediazione” in senso tecnico non si può proprio parlare (Cfr., ex multis, Trib. Firenze, ordd. 17 e 19 marzo 2014, Trib Bologna, ord. 5 giugno 2014, Trib. Roma, ord. 30 giugno 2014)
Naturalmente, se è vero, da un lato, che su cosa debba intendersi per “mediazione” non possono sussistere dubbi, in ragione della definizione fornitaci dall’art. 1, co. 1, lett. a) del medesimo D.lgs 28/2010, secondo cui si tratta della “l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa”, dall’altro, ove si tratti di persone giuridiche (come nel caso di specie) ovvero, in casi che dovrebbero essere eccezionali, anche di persone fisiche, è anche vero che non sempre le parti potranno partecipare “fisicamente” all’incontro con il mediatore. Il Tribunale, con riferimento a detta ipotesi, sottolinea come i legali rappresentanti delle persone giuridiche debbano essere muniti degli idonei poteri, altrimenti la parte sarà considerata non partecipante al procedimento con le conseguenti sanzioni tanto a favore dell’Erario quanto di controparte (chiaro, in quest’ultimo caso, il riferimento all’applicabilità dell’art. 96, co. 3, c.p.c.).
Nei casi di rappresentanza delle parti in mediazione, occorre quindi porsi in concreto il problema della legittimazione del rappresentante. In questa sede basti rammentare che la rappresentanza in esame ha natura negoziale e non processuale, e quindi il rappresentato dovrà conferire adeguata procura ad negotia che autorizzi il rappresentante ad agire in nome e per conto, con idonea puntualizzazione dei poteri e dei limiti. In sostanza, in mediazione, il mediatore e l’altra parte dovranno essere in grado di interfacciarsi con un soggetto che risulti realmente in grado di esplorare tutte le possibilità conciliative, molte delle quali, come ben ha presente chi pratica la mediazione, emergono nel procedimento (e dal procedimento), spesso molto al di là delle posizioni iniziali. Per queste ragioni, soltanto la procura notarile speciale, redatta ad hoc per il singolo affare, oltre a permettere al rappresentante di stipulare atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, sembra in grado di fornire le necessarie garanzie in ordine alla sua utilizzabilità nei confronti di terzi.
Testo (estratto)
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
ORDINANZA
Il Giudice, lette le richieste ed allegazioni delle parti;
Rilevato che allo stato non sussistono sufficienti elementi a conforto del provvedimento interdittale opposto, fondato su documenti inidonei, in presenza dell’opposizione, a rendere esecutivo il decreto ingiuntivo de quo;
Che, stante l’articolata opposizione, peraltro fondata in parte su prova scritta, la causa deve ritenersi comunque non di pronta soluzione e necessiterà di adeguata istruzione probatoria,
P.Q.M.
Rigetta l’istanza di concessione della clausola di provvisoria esecuzione del decreto opposto;
Visto il D.lgs 28/2010 e le successive integrazioni e le attuali modifiche legislative, dichiara improcedibile, allo stato, il presente giudizio di opposizione;
Concede termine, alle parti, di giorni quindici per la presentazione dell’apposita istanza presso Organismo di mediazione costituito nel circondario del Tribunale di Cassino, a decorrere dal giorno 03 novembre 2014;
Avvisa le parti che il verbale di mediazione con esito negativo, senza la partecipazione delle parti personalmente (nella specie i legali rappr.ti delle persone giuridiche muniti degli idonei poteri) o tramite procuratori speciali ad hoc o che comunque abbiano dichiarato di non aderire al procedimento, sarà nell’un caso ritenuto improduttivo di effetti giuridici e nell’altro caso produttivo di sanzioni, a favore dell’Erario e dell’altra parte, come previsto dalla legge;
Nella denegata ipotesi di mancato accordo, ove non sia dipeso da comportamenti sleali delle parti, fissa nuova udienza per il prosieguo al 09 giugno 2015, h.12,00.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti, il riordino del fascicolo cartaceo e l’aggiornamento dei dati telematici.
Cassino, 08/10/2014
Il Giudice
Dott. Filippo Giuseppe Capuzzi
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