05 Luglio
Redazione
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Il Consiglio nazionale forense ha depositato, il 3 luglio scorso, un proprio atto di intervento relativamente al giudizio di legittimità costituzionale concernente le norme che disciplinano la mediazione finalizzata alla conciliazione in ambito civile e commerciale.
Si tratta della questione sollevata dal Tribunale di Genova con ordinanza 18 novembre 2011. Come è noto, il prossimo 23 ottobre dovrebbe (il condizionale in questo caso sembra d’obbligo…) tenersi l’udienza di discussione innanzi alla Corte costituzionale.
Nell’atto di intervento, il Consiglio nazionale forense chiede che sia dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 del decreto legislativo n. 28 del 2010, nella parte in cui contempla l’esperimento del procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale prevedendone al tempo stesso il carattere oneroso, e nella parte in cui prevede che solo il convenuto possa non aderire al procedimento di mediazione medesimo.
Da rilevare, infine, come anche l’OUA (Organismo Unitario dell’Avvocatura) abbia posto l’accento sul fatto che le ordinanze di rimessione alla Corte costituzionale ed alla Corte di Giustizia europea siano in costante aumento. Attualmente, si è raggiunta quota dieci: quelle del TAR Lazio, del Tribunale di Genova, del Tribunale di Torino e dei giudici di pace di Parma, Salerno, Recco, Genova e Catanzaro, cui deve aggiungersi il rinvio alla Corte di Giustizia operato dal giudice di pace di Mercato San Severino.
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