14 Giugno
Redazione
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L’art. 20 del decreto legislativo n. 28 del 2010 prescrive gli adempimenti necessari per la determinazione della misura del credito d’imposta che la normativa in vigore riconosce per i procedimenti di mediazione.
Come è noto, il credito d’imposta è previsto con riferimento a tutte le procedure di mediazione, sia avviate facoltativamente sia nelle ipotesi in cui il tentativo si pone come condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Laddove la mediazione abbia esito positivo, l’entità del credito è rapportata all’indennità versata ai soggetti che, presso l’organismo prescelto, hanno svolto il procedimento, mentre in caso di verbale negativo l’ammontare del credito è ridotto della metà.
In particolare, il comma 4 del menzionato art. 20 prevede che ”Il credito d’imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, da parte delle persone fisiche non titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi. Il credito d’imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico sulle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.
A tale proposito, il Ministero della Giustizia ha reso noto, il 12 giugno scorso, quanto di seguito riportato:
”Con riferimento agli adempimenti inerenti al credito d’imposta, l’art. 20 del d. lgs n. 28 del 2010 ha prescritto specifici adempimenti per la determinazione della misura del credito di imposta.
Si segnala che:
Si informa, inoltre, che nella sezione VI delle istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi 2012 è precisato che se la comunicazione (relativa al credito d’imposta) è pervenuta in data successiva alla presentazione della dichiarazione dei redditi, il credito d’imposta può essere indicato nella dichiarazione relativa all’anno in cui è stata ricevuta la comunicazione”.
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