20 Luglio
Redazione
News
Nell’ipotesi in cui, in seguito all’invito del giudice alla mediazione ai sensi dell’art. 5, co. 3, D.lgs n. 28 del 2010, l’udienza sia stata differita oltre il termine dei quattro mesi, ove le parti, decorso detto termine, richiedano un ulteriore rinvio sulla base della circostanza che la mediazione è ancora in corso, l’istanza potrà essere accolta.
In tal senso ha opinato il Tribunale di Varese (ordinanza 20 giugno 2012), muovendo dal presupposto che il termine di quattro mesi legislativamente previsto per la durata del procedimento di mediazione ha natura di termine ordinatorio e, di conseguenza, risulta disponibile dalle parti ove, alla scadenza, la mediazione sia ancora in corso. Pertanto, in quest’ultima ipotesi, anche tenendo nel dovuto conto la finalità della mediazione, l’eventuale istanza di ulteriore rinvio può essere accolta.
Il Giudice rileva che in linea generale le parti non hanno, ovviamente, la disponibilità del tempo del processo; con riferimento al tentativo di mediazione, peraltro, non si tratta di inutile spreco, ma di “energie temporali” spese sia per l’interesse mostrato dalle parti ad una composizione bonaria della lite, sia per l’interesse pubblico alla deflazione del contenzioso civile.
Impostando la questione su basi differenti, per converso, si rischierebbe di pervenire a conseguenze manifestamente illogiche: il giudice, in effetti, scaduto il termine, dovrebbe proseguire nelle attività processuali malgrado il perdurare del tentativo di mediazione, causando in tal modo un evidente danno alle possibilità di composizione stragiudiziale della lite, a dispetto della palese volontà mostrata dalle parti in tal senso.
Ecco qui di seguito il provvedimento in questione:
Tribunale di Varese
20 giugno 2012
Ordinanza
…omissis…
P.Q.M.
Letto ed applicato l’art. 5, comma III, d.lgs. 28/2010, rinvia la causa all’udienza del 28 settembre 2012 ore 11.00 per verificare l’esito della mediazione.
Varese lì 20 giugno 2012
Il Giudice
dr. Giuseppe Buffone
Post correlati
News
In un procedimento di mediazione, l’attività di negoziazione si riferisce al processo in cui le parti coinvolte cercano di raggiungere un accordo su una controversia attraverso il dialogo e la negoziazione assistita da un mediatore neutrale.
News
È fondamentale capire come si può gestire il conflitto per riuscire a superarlo al fine di raggiungere l’accordo.
Condominio
L’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28/2010, che ha subito importanti modifiche da parte della riforma Cartabia, prevede le materie per le quali, chi intende avviare una causa, deve prima esperire la procedura di mediazione, tra cui “le liti relative a condominio”.
Condominio
Ecco quali sono le controversia condominiali per le quali esiste l’obbligo di esperire la mediazione obbligatoria.
Corsi
A febbraio 2025 è previsto un nuovo corso base per diventare mediatore civile, rivolto a tutti i laureati, della durata di 94 ore.
Materie di mediazione obbligatoria
Nelle controversie per le quali è previsto come obbligatorio l’esperimento del procedimento di mediazione, quest’ultimo è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.