26 Luglio
Redazione
News
Come è noto, quando la parte interessata, in una delle materie ricomprese nell’elenco di cui all’art. 5 del decreto legislativo n. 28 del 2010, non provvede ad introdurre preliminarmente il procedimento di mediazione, la domanda giudiziale deve essere dichiarata improcedibile.
Tale declaratoria deve essere resa con sentenza, dal momento che si tratta evidentemente di una statuizione di natura decisoria, anche se solo in rito.
Orbene, quando il giudice, rilevato il mancato esperimento del tentativo di mediazione, assegna il termine entro il quale lo stesso deve essere avviato, detto termine risulta ovviamente riferibile ad entrambe le parti: con altrettanta chiarezza, tuttavia, va affermato che, in assenza di domande riconvenzionali, la parte convenuta in giudizio non può avere alcun interesse alla procedibilità dell’azione, con la conseguenza che la parte attrice sarà condannata alle spese senza che ricorrano le gravi ed eccezionali ragioni richieste dalla legge per la compensazione.
D’altra parte, come evidenziato dal Tribunale di Lamezia Terme (sentenza 22 giugno 2012), quanto sopra affermato deriva dal principio generale ricavabile dall’art. 91 c.p.c., in forza del quale le spese di lite vanno poste a carico della parte che, azionando una pretesa accertata come infondata o resistendo all’altrui pretesa fondata, abbia dato causa ad un giudizio od al suo protrarsi.
Ecco il testo della pronuncia con le relative motivazioni.
TRIBUNALE CIVILE DI LAMEZIA TERME
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Giusi Ianni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
FATTO E DIRITTO
Va dichiarata l’improcedibilità della domanda per mancato espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell’art. 5 d.lgs. 28/2010.
All’esito, infatti, dell’esaurimento della fase a cognizione sommaria del procedimento, con il diniego dell’ordinanza di rilascio invocata dall’intimata e contestualmente al mutamento del rito ai sensi degli artt. 426 e 667 c.p.c., è stato assegnato alle parti termine per l’instaurazione della procedura di mediazione, rientrando le cause locatizie tra quelle obbligatoriamente assoggettate al predetto onere (in caso di sfratto per morosità una volta disposto il mutamento del rito, ex art. 5, comma 4, lettera b, d.lgs. 28/2010) .
Non avendo, pertanto, le parti dato corso alla procedura (per come concordemente dichiarato), la domanda sottesa all’intimazione di sfratto per morosità deve essere dichiarata improcedibile.
La declaratoria di improcedibilità assume la forma della sentenza, trattandosi di statuizione di ordine decisorio (benché solo in rito).
Le spese di lite si liquidano come da dispositivo e vengono poste a carico di parte intimante, quale parte che con la propria condotta ha dato avvio al procedimento senza poi compiere gli adempimenti necessari per la sua prosecuzione.
In forza, infatti, del criterio generale di cui all’art. 91 c.p.c., le spese di lite vanno poste a carico della parte che, azionando una pretesa accertata come infondata o resistendo ad una pretesa fondata, abbia dato causa al processo o alla sua protrazione e che debba qualificarsi tale in relazione all’esito finale della controversia. Causare un processo, tuttavia, significa anche costringere alla sopportazione di un’iniziativa giudiziaria rivelatasi incompleta, per la mancata ottemperanza agli oneri procedurali sottesi alla sua definizione. Se, quindi, è vero che, in generale, il termine per la mediazione viene per legge assegnato ad entrambe le parti, è altrettanto evidente che in assenza di domande riconvenzionali la parte evocata in giudizio può non avere alcun interesse alla procedibilità dell’azione, sicché non sussistono le gravi ed eccezionali ragioni richieste dalla legge per la compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Giusi Ianni, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da … nei confronti di …, con atto di intimazione di sfratto per morosità notificato il 9 settembre 2011, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
Lamezia Terme, 22 giugno 2012
IL GIUDICE
dott.ssa Giusi Ianni
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