09 Luglio
Redazione
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Il Tribunale di Mantova, con l’ordinanza n. 158 del 25 giugno 2012, ha affermato, secondo un approccio che appare da condividersi integralmente, come non sia affatto necessario che le domande proposte al fine di introdurre un procedimento di mediazione siano compiutamente ed esattamente formulate sotto il profilo strettamente giuridico, risultando sufficiente, come peraltro espressamente previsto dall’art. 4 D.lgs n. 28 del 2010, la circostanza che l’istanza contenga l’indicazione dell’oggetto e delle ragioni della pretesa, così da consentire alle parti l’eventuale raggiungimento di un accordo conciliativo in merito ad essa.
Il Giudice, avendo la parte convenuta eccepito in via pregiudiziale l’improcedibilità della domanda proposta dagli attori ai sensi dell’art. 5 del D.lgs n. 28 del 2010, per non esservi corrispondenza ed identità tra le domande contenute nell’istanza di mediazione prodromica ed obbligatoria e le domande successivamente proposte in giudizio, ha rigettato detta eccezione di improcedibilità, osservando come ”…nell’ambito della procedura di mediazione non è obbligatoria l’assistenza tecnica di un difensore, per cui non può ritenersi che le domande proposte in sede di mediazione debbano essere compiutamente ed esattamente formulate sotto il profilo giuridico, essendo sufficiente, come espressamente previsto dall’art.4 D.Lgs n. 28 del 2010 che l’istanza contenga l’indicazione dell’oggetto e delle ragioni della pretesa, al fine di consentire alle parti di raggiungere un accordo conciliativo in merito”.
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