La domanda proposta al giudice incompetente in materia di contratti agrari non obbliga al tentativo di conciliazione
Interessante pronuncia in tema di contratti agrari da parte del Tribunale di Mantova (Tribunale di Mantova, sez. agraria, 19 aprile 2012, n. 198).
Nella pronuncia si sottolinea il fatto che ove una domanda giudiziale in materia di contratti agrari risulti inizialmente proposta dinanzi ad un giudice incompetente, essa non deve essere preceduta dal tentativo di conciliazione stragiudiziale ai sensi dell’art. 46 della L. n. 203 del 1982, neppure prima della riassunzione davanti alle sezioni specializzate agrarie.
Rileva infatti il Giudice come ”…la riassunzione della causa (…) non comporta l’instaurazione di un nuovo rapporto processuale, ma costituisce la prosecuzione di quello promosso davanti al Giudice dichiaratosi incompetente.
Non è quindi improponibile la domanda che l’attore abbia proposto davanti al Tribunale in composizione ordinaria invece che innanzi alla competente Sezione specializzata agraria.
In tal caso (…) l’attore ha proposto una domanda davanti ad un Giudice incompetente ma non una domanda improponibile, certo essendo che per la proposizione di domande, anche se relative a controversie agrarie, innanzi al Tribunale ordinario non è necessario l’esperimento del tentativo di conciliazione (Cass. Civ., Sez. III, 12/12/2003, n. 19056)”.