La mediazione civile e commerciale è un agile strumento, offerto ai cittadini e alle imprese, per una rapida e semplificata risoluzione delle controversie. La riforma della mediazione civile ha come principale obiettivo istituzionale quello di ridurre il flusso in ingresso di nuove cause nel sistema Giustizia.
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In merito alla rilevanza di tale strumento, occorre evidenziare che la mediazione, essendo rivolta all’analisi degli interessi, anche sottesi, delle parti, al fine del componimento di una lite, si distanzia notevolmente da tutti gli altri strumenti di risoluzione delle controversie diritto-dipendenti che, per loro stessa natura, non consentono all’operatore (Giudice o Arbitro che sia) di valutare aspetti diversi dal dettato normativo.
Infatti, la mediazione è uno strumento, unico nel suo genere, che consente un’analisi flessibile delle problematiche inerenti le parti contendenti, proprio in quanto incentrata sull’evidenziazione e l’eventuale incontro degli interessi delle stesse.
In questo contesto, ADR Intesa svolge un’attività professionale finalizzata all’organizzazione e alla gestione del procedimento di mediazione, strumento giuridico che consente alle parti in lite di ricercare un accordo amichevole per la composizione di una controversia attraverso l’ausilio di un terzo imparziale il quale, se richiesto da tutte le parti, potrà anche formulare una proposta per la risoluzione della stessa.
A tali fini, ADR Intesa si avvale della collaborazione di professionisti accreditati quali mediatori al Ministero della Giustizia, appositamente selezionati ed esperti nelle varie materie riguardanti i diritti disponibili.
La mediazione può essere introdotta, da una sola parte, con una semplice istanza da presentarsi ad ADR Intesa, contenente, tra l’altro, i dati identificativi delle parti, l’oggetto dell’istanza e le relative ragioni. Altresì le parti possono accordarsi per presentare istanza congiunta all’organismo.
Le materie per le quali la mediazione è obbligatoria sono:
Con l’avvio della mediazione il mediatore organizza uno o più incontri mirati alla composizione amichevole della controversia.
L’eventuale accordo raggiunto con la collaborazione del mediatore può essere omologato dal giudice e diventare esecutivo.
Nel caso di mancato accordo il mediatore, se richiesto da tutte le parti, può fare una proposta di risoluzione della controversia e queste ultime restano comunque libere di accettarla o meno.
Qualora la proposta del mediatore non venisse accettata e il provvedimento che definisce il giudizio corrispondesse interamente al contenuto della proposta, il giudice escluderà la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta e la condannerà al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di un’ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto.
Qualora, invece, il provvedimento del giudice non corrisponda interamente al contenuto della proposta del mediatore, il giudice, in caso di gravi ed eccezionali ragioni, potrà escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l’indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all’eventuale esperto intervenuto in mediazione.
Nessuna dichiarazione o informazione data dalle parti nel procedimento di mediazione può essere utilizzata nel processo.
Nessuna dichiarazione o informazione data da una parte solo al mediatore può essere rivelata alla controparte, senza il consenso di colui che la esprime, ed ogni violazione viene sanzionata.
Tutte le informazioni sono riservate e sono inutilizzabili in ogni successivo ed eventuale processo.
I tempi della mediazione sono stabiliti dalla legge (il procedimento di mediazione può durare al massimo 4 mesi).
I costi della mediazione sono determinati in base a parametri stabiliti dalla legge. In ogni caso, i costi del procedimento di mediazione sono molto più contenuti rispetto ad altre modalità di composizione extragiudiziale delle controversie.
ADR Intesa applica un’unica Tabella delle Indennità per tutte le procedure di mediazione, siano esse obbligatorie o facoltative.
Di conseguenza, ADR Intesa, applica gli importi ridotti di cui all’art. 5 D.lgs. 28/2010 a tutte le materie, sia obbligatorie che facoltative, incluse quelle derivanti da una clausola contrattuale e quelle delegate dal giudice.
Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti non esitate a contattarci.