Il procedimento di mediazione è regolato dal:
La Mediazione può essere classificata in quattro tipologie:
Il ricorso alla mediazione obbligatoria, facoltativa, a seguito di clausola contrattuale o disposta dal giudice, garantisce, nella maggioranza dei casi, la risoluzione del conflitto.
L’art. 5, D.lgs. 28/2010, comma 2, dispone che “Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di giudizio di appello. Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.”
Le parti possono prevedere nei contratti che regolano i loro interessi una specifica clausola che, in caso di controversia, preveda di adire, autonomamente o congiuntamente, un organismo di mediazione in via preventiva all’instaurazione di un procedimento ordinario e/o di un arbitrato. Al riguardo, l’ art. 5, comma 5, D.lgs. 28/2010 precisa che: “Se il contratto, lo statuto ovvero l’atto costitutivo dell’Ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o l’arbitro, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6 (tre mesi). Allo stesso modo il giudice o l’arbitro fissa la successiva udienza quando la mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La domanda è presentata davanti all’Organismo indicato dalla clausola, se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti ad un altro Organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all’articolo 4, comma 1 (criterio della prevenzione). In ogni caso, le parti possono concordare, successivamente al contratto o allo statuto o all’atto costitutivo, l’individuazione di un diverso Organismo iscritto”.
La mediazione per tutte le materie riguardanti diritti disponibili non oggetto di obbligatorietà è fortemente consigliata per alcune delle sue caratteristiche peculiari tra cui:
Ciò sta a significare che la parte che ha interesse ad agire per la risoluzione del conflitto, può autonomamente rivolgersi ad ADR Intesa per la presentazione della istanza di mediazione ordinaria. L’organismo, a seguito della presentazione dell’istanza, comunica alle altre parti l’avvenuta presentazione dell’istanza e nomina il mediatore. Il tutto deve avvenire in tempi molto rapidi in quanto la legge concede un periodo massimo di quattro mesi per l’esperimento del tentativo di conciliazione.
Le parti in mediazione hanno la possibilità individuare quali siano i veri interessi sottesi alla lite e porvi una soluzione, anche creativa, che li soddisfi al meglio. Sono le parti che stabiliscono i contenuti dell’accordo. Ciò fa si che la mediazione si differenzi sia del giudizio ordinario sia dall’arbitrato, dove il giudice o l’arbitro decidono la controversia esclusivamente in base al diritto, con esclusione di qualsiasi analisi extra-giuridiche. Il controllo sulla mediazione consente inoltre alle parti di recuperare i rapporti, anche economici, tra le stesse.
Le indennità del procedimento di mediazione sono calcolabili fin dall’inizio della procedura in base alla tabella suddivisa per scaglioni di valore attribuibile alla mediazione.
È uno degli elementi fondamentali del procedimento di mediazione che, a differenza del procedimento ordinario, è privato e riservato. Ciò che emergerà dagli incontri di mediazione, sia in sessione congiunta che separata, sarà soggetto alla riservatezza delle parti, del mediatore e di tutti coloro che, a qualunque titolo, intervengono in mediazione. Inoltre, il mediatore, quale terzo imparziale, non potrà rivelare nulla di quanto appreso in sessione separata all’altra parte, salvo vi sia stata una specifica autorizzazione in tal senso e nei limiti della stessa.
Sta a significare che il procedimento di mediazione può essere interrotto in qualunque momento per avviare il procedimento ordinario innanzi al giudice.
Il giudice, qualora rilevi, su eccezione di parte nella prima difesa o d’ufficio entro la prima udienza, che la mediazione non è stata tentata o che è decorso il termine massimo per il suo completamento, fissa “contestualmente” una nuova udienza dopo la scadenza del termine massimo per la mediazione (tre mesi), al fine di consentirne lo svolgimento. Se poi la mediazione non è stata ancora iniziata, il giudice deve assegnare un termine per la presentazione della domanda a un organismo iscritto presso il Ministero della Giustizia.
Il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013 n. 98 ha reintrodotto la mediazione obbligatoria, quale condizione di procedibilità per avviare un procedimento ordinario, per le seguenti materie:
Le novità introdotte con tale provvedimento sono le seguenti:
La mediazione non è condizione di procedibilità della domanda (art. 5, comma 4, D.lgs. 28/2010):
N.B. Lo svolgimento della mediazione non preclude la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.