26 Giugno
Marco Meiattini
Franchising
Come è noto, il D.lgs 149/2022, ha profondamente innovato l’art. 5 del D.lgs 28/2010, ampliando il novero delle materie in cui la mediazione è condizione obbligatoria di procedibilità.
In particolare, il legislatore ha stabilito che, a decorrere dal 30 giugno 2023, chi intende iniziare una causa relativa ad un contratto di affiliazione commerciale (franchising), è tenuto, prima di avviare il giudizio civile, ad esperire obbligatoriamente il tentativo di mediazione.
Al fine di rendere più interessante e più gradevole la lettura del presente articolo ho ritenuto utile articolarlo in una serie di domande e risposte per permettere al lettore di comprendere da un lato tutte le peculiarità del contratto di affiliazione commerciale e dell’altro quali siano i vantaggi che la mediazione potrà offrire in merito.
Il contratto di affiliazione commerciale è l’accordo tra due parti economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte (franchisor) concede la disponibilità all’altra (franchisee), verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l’affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi[1].
Il franchising ha ad oggetto un accordo di collaborazione commerciale finalizzato alla commercializzazione di beni e/o servizi aventi i medesimi tratti distintivi o attraverso le stesse procedure messe a disposizione dall’affiliante.
L’affiliante a fronte del pagamento di un corrispettivo iniziale, anche comunemente denominata fee d’ingresso e il riconoscimento di determinate royalties periodiche, concede all’affiliato i propri diritti di proprietà intellettuale o industriale relativi a: marchi; denominazioni commerciali; Insegne; modelli di utilità; disegni; diritti d’autore, know–how, brevetti e assistenza o consulenza commerciale.
Con il termine know-how si è soliti indicare quel complesso di saperi e abilità, competenze ed esperienze (sperimentate dall’affiliante) anche non brevettate, di solito segrete, necessarie per l’esercizio e lo svolgimento di una determinata attività.
La segretezza della conoscenza, in ogni caso, è intesa nel senso che essa non sia generalmente nota o facilmente accessibile agli esperti e agli operatori del settore, che abbia valore economico in quanto riservata e che sia sottoposta a misure adeguate a mantenerla tale. Non è necessario che ogni singola informazione sia confidenziale, ma è rilevante che, complessivamente, il sapere risulti da una elaborazione del soggetto che lo detiene e che non sia conosciuto.[2]
Data la peculiarità del contratto di affiliazione commerciale e lo stretto legame tra affiliante e affiliato cui il contratto da origine, il legislatore ha voluto disporre dei precisi obblighi informativi a carico dell’affiliante nella fase precontrattuale e in quella costitutiva del rapporto.
Oltre a ribadire i generali doveri di lealtà, correttezza e buona fede il legislatore ha posto in capo all’affiliante dei precisi obblighi nella fase precontrattuale:
La legge inoltre dispone ulteriori obblighi informativi a carico dell’affiliante anche nella fase costitutiva del rapporto ovvero:
L’affiliante ovviamente nel caso di impresa transfrontaliera può limitarsi a fornire le informazioni relative alle attività svolte in Italia.
Tali obblighi si applicano anche al contratto di affiliazione commerciale principale con il quale un’impresa concede all’altra, giuridicamente ed economicamente indipendente dalla prima, dietro corrispettivo, diretto o indiretto, il diritto di sfruttare un’affiliazione commerciale allo scopo di stipulare accordi di affiliazione commerciale con terzi.[5]
È chiaro che dichiarazioni mendaci in relazione ai punti precedenti costituiscono un motivo di annullamento del contratto e giustificano una richiesta di risarcimento del danno ex art. 1439 c.c. [6].
Il legislatore ha invece ritenuto porre a carico dell’affiliato esclusivamente due prescrizioni ovvero:
Si il legislatore all’articolo 3 della legge n. 129/2004 ha stabilito che il contratto di affiliazione commerciale dovesse obbligatoriamente essere redatto per iscritto a pena di nullità, inoltre nelle disposizioni transitorie e finali della medesima legge ha evidenziato che gli accordi di affiliazione commerciale anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge (se non stipulati a norma dell’articolo 3, comma 1) dovessero essere formalizzati per iscritto entro un anno dalla data di entrata in vigore della stessa norma.[8]
Si, la legge ha disposto un sistema di tutele minime. Il legislatore ha stabilito che, qualora il rapporto sia a tempo determinato, l’affiliante debba comunque garantire all’affiliato una durata minima del contratto, sufficiente a fargli conseguire l’ammortamento dell’investimento. Qualora non venga indicato alcun termine nel contratto questo viene legislativamente predeterminato in un periodo di tempo che non possa essere inferiore, comunque, nel minimo a tre anni, fatta salva ovviamente l’ipotesi di risoluzione anticipata per inadempienza di una delle parti.
Deve inoltre essere espressamente indicato nel contenuto del contratto:
Il Franchising può essere utilizzato in ogni settore di attività economica. Lo stesso si è principalmente sviluppato attraverso tre distinte forme organizzative:
Nel franchising di produzione, l’affiliante è un’impresa industriale che produce i propri beni e li distribuisce attraverso la propria rete di affiliati. Un esempio tipico sono i franchising nel campo della moda o dell’industria automobilistica (FIAT concessionaria MIRAFIORI). In questo caso l’azienda “madre” produce direttamente i beni che poi vengono distribuiti e venduti tramite la rete affiliata.
Nel franchising di distribuzione invece il franchisor acquista grandi forniture di prodotto da diverse imprese e li rivende ad una rete di affiliati. Esempi di questo tipo di franchising sono oggi le grosse catene commerciali come “La Rinascente”. In pratica, un soggetto di rilevanti dimensioni economiche seleziona un gruppo di fornitori dai quali acquista beni o servizi e li rivende dopo avere concordato gli standard qualitativi da rispettare.
Nel franchising di servizi il franchisor non distribuisce come negli altri casi un prodotto o un insieme di prodotti, ma fornisce invece agli affiliati il proprio know-how ovvero le proprie conoscenze per l’esecuzione del servizio. Si pensi in questo caso alle catene di ristoranti, alle agenzie di viaggi o di mediazione nel campo del credito o dei servizi Internet.
In realtà non proprio. La conciliazione era già prevista dalla legge istitutiva del contratto di affiliazione commerciale (L. 129/2004).
Il legislatore sin dal 2004 avvertendo, o sarebbe meglio dire, quasi presagendo l’importanza che la mediazione avrebbe dovuto assumere in relazione al contratto di affiliazione commerciale, dal momento che allora non era ancora presente nel nostro ordinamento giuridico, “suggeriva”[10] alle parti di stabilire all’interno del contratto di affiliazione commerciale una clausola devolutiva espressa che prevedesse, in via preliminare rispetto al giudizio, l’esperimento di una procedura conciliativa (cfr art. 7 legge 129/2004)[11].
Il rapporto di affiliazione commerciale può far sorgere dei conflitti tra le parti su varie questioni, tra cui quelle maggiormente trattate:
Al di là dei singoli motivi di gravame che possono essere sviluppati ragionando in termini generali sulla base dalla lettura delle disposizioni appena riportate è interessante evidenziare come l’affiliante e l’affiliato una volta stipulato il contratto di franchising siano legati da un rapporto di una durata minima di tre anni, dall’interesse dell’affiliante di sviluppare il proprio marchio in una determinata aerea territoriale e dall’interesse dell’affiliato a rientrare quanto prima del capitale investito e di conseguire degli utili. E’ altresì palese che dati alla mano è stata dimostrata l’endiadi mediazione-rapporti di durata, giacché la mediazione si è dimostrata tanto più efficace quando è stata chiamata a risolvere quelle controversie in cui le parti sono legate da una relazione preesistente.
Avv. Marco Meiattini
[1] Cfr.art.1 legge 129/2004
[2] Cfr. art. 1 comma II legge 129/2004
[3] Cfr. art 6 legge 129/2004;
[4] cfr. art. 5 legge 129/2004;
[5] cfr. Art. 2 legge 129/2004
[6] cfr. art. 8 legge 129/2004
[7] cfr. art. 5 legge 129/2004
[8] cfr. art.3 legge 129/2004
[9] Cfr art. 3 legge 129/2004;
[10] Cfr art. 7 legge 129/2004.
[11] Cfr. art. 9. legge 129/2004
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