AVVIA UNA MEDIAZIONE: PER AVVIARE UN PROCEDIMENTO OCCORRE PRESENTARE UNA SPECIFICA ISTANZA.

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27 Febbraio

Redazione

MEDIAZIONE CIVILE

Mediazione civile: come richiedere il credito di imposta

Con il Decreto del 01 agosto 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 07 agosto 2023, il Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze modificano il decreto legislativo n. 28/2010 sugli incentivi fiscali nell’art. 20 disciplinando la procedura e le modalità di presentazione della domanda per ottenere il riconoscimento del credito di imposta e la determinazione, liquidazione e pagamento dell’onorario spettante all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Crediti d’imposta riconosciuti per le mediazioni presentate dopo il 30 giugno 2024

Dal 1° luglio 2024, le parti coinvolte in una procedura di mediazione civile possono beneficiare di specifici crediti d’imposta legati ai costi sostenuti per l’indennità di mediazione e per l’assistenza legale.

Per usufruire di questi crediti d’imposta, le parti devono presentare una domanda tramite l’apposita piattaforma online del Ministero della Giustizia, vediamo quindi la procedura da seguire.

Come richiedere il credito d’imposta per la mediazione civile

La domanda per richiedere il credito d’imposta va presentata tramite il Portale online Isg.giustizia.it fornito dal Ministero della Giustizia accedendo con gli attuali sistemi di identità digitale.

La procedura di richiesta del credito d’imposta

Una volta entrati nel portale con le credenziali SPID, CIE o CNS, occorre registrarsi e selezionare l’icona “istanza credito d’imposta”.

Entrati nel form, bisogna selezionare, nella barra in alto, “istanza credito imposta” e caricare “Nuova istanza”. Quindi, selezionare per chi si inserisce l’istanza.

Il Portale chiede espressamente di inserire l’indirizzo mail PEC, per ricevere le comunicazioni che, comunque, rimarranno presenti nell’apposita area riservata della piattaforma. 

Date tutte le autorizzazioni, è necessario salvare e proseguire.

In seguito, bisogna scegliere la tipologia di procedura, i dati della mediazione e i dati di riconoscimento del credito d’imposta.

In caso di Mediazione – ai sensi dell’art. 17, commi 3 e 4 del D.lgs n.28/2010 si avranno le seguenti sezioni: 

  • Dati mediazione con i seguenti campi: Numero ordine ODM 
  • Nome ODM 
  • Numero identificativo procedimento registrato 
  • Valore della lite 
  • Materia controversia 
  • Data accordo di conciliazione registrata oppure Data del verbale di constatazione del mancato raggiungimento accordo 
  • Dati riconoscimento credito d’imposta con i seguenti campi: Fattura emessa da 
  • Numero fattura emessa 
  • Importo fattura emessa 
  • Data fattura emessa 
  • Bonifico oppure Carta di credito/Bancomat
  • Importo di pagamento
  • Data di pagamento
  • Estremi identificativi del pagamento effettuato

È possibile inserire più fatture per procedura, selezionando l’apposito pulsante Aggiungi fattura.

Una volta indicati i dati obbligatori minimi (segnati da asterisco (*) e la scritta campo obbligatorio in rosso), si abiliterà il pulsante Aggiungi Procedura per registrare la procedura e visualizzarla nella tabella in alto.

Terminata la compilazione dei dati richiesti, si seleziona il tasto Salva e Invia istanza, il sistema registra i dati e porta l’istanza nello stato di IN ATTESA DI VALIDAZIONE.

La domanda di attribuzione dei crediti d’imposta di cui sopra, a pena di inammissibilità, è presentata online tramite l’apposita piattaforma entro il 31 marzo 2025.

Crediti d’imposta per la mediazione: attribuzione, verifica e modalità di utilizzo

Ricevute le domande di attribuzione dei crediti d’imposta di cui al presente capo, il Ministero effettua le verifiche ritenute necessarie e, con decreto del capo dipartimento per gli affari di giustizia, riconosce l’importo del credito di imposta effettivamente spettante a ciascun beneficiario, nel rispetto dei limiti indicati dall’art. 20, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo n. 28 del 2010. Il Ministero, entro il 30 aprile 2025, comunica al richiedente l’importo del credito d’imposta spettante ai sensi del comma 1, in relazione a ciascuna delle richieste.

Il credito d’imposta è revocato se è accertata l’insussistenza dei requisiti soggettivi o oggettivi o se la domanda di attribuzione del credito contiene dati o dichiarazioni non veritiere e sono fatte salve le eventuali conseguenze previste dalla legge civile, penale e amministrativa

I crediti di imposta, riconosciuti in conformità al presente decreto, sono utilizzabili in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui agli articoli 8, comma 2, e 11, comma 3, del presente decreto tramite modello F24, presentato, a pena di rifiuto dell’operazione di versamento, esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dalla Agenzia delle entrate.

FAQ
Domande frequenti sul credito d'imposta per la mediazione civile

Il credito d’imposta per la mediazione civile è un’agevolazione fiscale riconosciuta alle parti che partecipano a una procedura di mediazione. Copre parzialmente o totalmente i costi dell’indennità di mediazione e dell’assistenza legale, fino a determinati limiti.

  • Fino a 600 euro per l’indennità di mediazione, se la procedura si conclude con un accordo conciliativo.
  • Fino a 600 euro per il compenso dell’avvocato che assiste nella mediazione, se obbligatoria per legge o demandata dal giudice.
  • Fino a 518 euro per il contributo unificato versato in caso di giudizio estinto a seguito della conciliazione.

Possono fare richiesta le parti coinvolte in una mediazione civile avviata dopo il 30 giugno 2024, purché abbiano sostenuto i relativi costi e abbiano documentazione fiscale adeguata.

La richiesta deve essere inviata online tramite il Portale Isg.giustizia.it, utilizzando un’identità digitale SPID, CIE o CNS.

La domanda deve essere inoltrata entro il 31 marzo 2025 tramite la piattaforma online.

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