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21 Giugno

Redazione

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Mediazione delegata con indicazione del foro di mediazione

Il Tribunale di Bari, sezione distaccata di Modugno, con l’ordinanza 16 aprile 2012, n. 89, ci fornisce una utile esemplificazione circa l’applicazione del concetto di mediazione delegata ex art. 5, co. 2, D.lgs n. 28 del 2010.

All’interno di un giudizio di appello avverso una sentenza pronunciata dal Giudice di Pace nell’ambito di due cause riunite ai sensi dell’art. 273 c.p.c., il Tribunale rileva come, attesa l’ampiezza dei termini del rinvio all’udienza ex art. 190 c.p.c., nella fattispecie si renda preferibile per le parti l’esperimento di un tentativo di conciliazione, rendendone poi noto l’eventuale esito positivo con il congruo anticipo reso opportuno anche dal principio di oralità di cui all’art. 180 c.p.c.

Sulla base delle considerazioni che precedono, il Tribunale osserva ”…come possa altresì applicarsi alla vicenda in esame l’invito a procedere alla mediazione facoltativa, formalizzato dal legislatore nell’art. 5, comma II, d.lgs 28/2010, invito reso ”doveroso” non solo dalla natura delle questioni preliminari (…) ma in ultima analisi dalle stesse questioni in fatto, originate da un illecito attinente alla circolazione stradale, ovvero da una delle materie per le quali, a decorrere dal 21. 3. 2012, è entrata in vigore la media conciliazione obbligatoria, nonché dall’inevitabile intervallo di tempo (…) che intercorrere tra la presente fase processuale e l’udienza di decisione”.

Muovendo dalle premesse summenzionate, quindi, il Giudice, secondo un’impostazione che appare pienamente condivisibile, ”…visto l’art. 5, co. 2, d.lgs 28/2010, invita le parti procedere alla mediazione nelle debite forme previste dalla legge. Le invita, in particolare, a riferire per l’udienza di prosieguo se intendono avvalersi o meno della possibilità di mediazione, come sollecitabile dal giudice, ricordando loro che il foro di mediazione, in caso di adesione all’invito, dovrà essere scelto dai litiganti mediante presentazione di un’istanza comune; in difetto, la mediazione dovrà tenersi presso l’Organismo adito per primo. L’Organismo scelto dovrà trovarsi nel circondario di competenza dell’intestato Tribunale”.

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