28 Marzo
Luigi Majoli
MEDIAZIONE CIVILE
Il Tribunale di Agrigento, con la sentenza 8 gennaio 2025, n. 15, ha stabilito che, nell’ipotesi in cui la controversia riguardi un ambito in cui la negoziazione assistita si ponga quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la proposizione della domanda di mediazione in luogo della prima risulti comunque idonea a soddisfare la condizione di procedibilità stessa.
Il Giudice ha infatti ritenuto che l’eccezione sollevata da parte convenuta, relativa al mancato esperimento da parte dell’attore, nei suoi confronti, della negoziazione assistita, non possa ritenersi degna di pregio.
La motivazione – invero assai articolata – muove dalla considerazione di come occorra “…puntualizzare la natura e il contenuto dei rapporti esistenti fra mediazione e negoziazione assistita. In tema, le uniche disposizioni normative vigenti sono quelle di cui all’art. 3 commi uno e cinque del D.L. 132/2014, come modificato dalla L.162/2014, che prevedono l’obbligatorietà del procedimento di negoziazione assistita in relazione alle controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, specificandosi che allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall’articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro (art. 3 comma 1). Prevedendo altresì che “restano ferme le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di mediazione e conciliazione, comunque denominati (art. 3 comma 5)”.
Il Tribunale rileva come la norma sia già stata più volte interpretata come manifestazione di una valutazione del legislatore in ordine all’opportunità “…di evitare l’aggravamento conseguente all’imposizione di queste due specifiche condizioni di procedibilità e di dare prevalenza al procedimento di mediazione obbligatoria nelle ipotesi di potenziale cumulo tra la negoziazione assistita e la mediazione, sicché, tutte le volte in cui la controversia sia tanto tra quelle indicate dal D.I. n. 132 del 2014 quanto tra quelle contenute nell’art. 5 comma 1 bis del D. Lgs. n. 28 del 2010, di talché chi intenda agire in giudizio sarà tenuto a proporre solo la domanda di mediazione, perdendo così la negoziazione il carattere dell’obbligatorietà”.
D’altra parte, giova ricordare come il legislatore del D.L. n. 132/2014, con riferimento ad altre procedure obbligatorie di conciliazione, abbia scelto di non attribuire maggiore importanza all’una o all’altra, stabilendo che esse possano convivere. Tale opzione, secondo il provvedimento in commento, “…trova la sua ratio nella stessa struttura del procedimento di mediazione, che, prevedendo l’intervento di un soggetto terzo estraneo alle parti in lite e dotato del potere di sottoporre alle parti una proposta conciliativa, risulta maggiormente articolato rispetto a quello di negoziazione assistita e non totalmente demandato all’autonomia negoziale delle parti. In un quadro di tal fatta deve ritenersi che l’esperimento del tentativo di mediazione, in luogo del procedimento di negoziazione assistita ancorché in un’ipotesi non assoggettata a mediazione obbligatoria eх art. 5, D.Lgs. 28/2010 risponda comunque alla ratio della normativa in tema di negoziazione assistita, in quanto tende ad assicurare l’espletamento di un tentativo di definizione stragiudiziale della controversia con modalità più stringenti e, almeno in ipotesi, efficaci rispetto a quello prescritto dal legislatore”.
Da ciò, secondo il Tribunale di Agrigento, può e deve trarsi il conseguente principio a tenore del quale la mediazione può essere “…efficacemente esperita (con assolvimento della condizione di procedibilità prevista dall’art. 3 d.l. 132/2014) anche nei casi nei quali la legge non preveda l’esperimento obbligatorio della mediazione (art. 5 co. 1 bis decr. lgs.28/2010)”.
A tale proposito, si richiama – opportunamente a parere di chi scrive – quanto già espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 97/2019, in cui risultano chiaramente tratteggiate le preminenti e assorbenti caratteristiche della mediazione rispetto a quelle della negoziazione assistita. Nella richiamata decisione, infatti, la Corte osserva come entrambi gli istituti siano “…diretti a favorire la composizione della lite in via stragiudiziale e (siano) riconducibili alle misure di ADR (Alternative Dispute Resolution). Entrambi, inoltre, costituiscono condizioni di procedibilità della domanda giudiziale, il cui difetto ha peraltro conseguenze analoghe, con finalità deflattiva. A fronte di tali profili di omogeneità, e tuttavia ravvisabile nella mediazione un fondamentale elemento specializzante, che assume rilievo al fine di escludere che si sia al cospetto di situazioni sostanzialmente identiche disciplinate in modo ingiustificatamente diverso, ovvero che la scelta legislativa di trattare diversamente, le due fattispecie possa ritenersi manifestamente irragionevole e arbitraria, questo essendo il parametro di riferimento in materia, tenuto conto che si discute di istituti processuali, nella cui conformazione il legislatore fruisce di ampia discrezionalità. Più precisamente, il procedimento di mediazione è connotato dal ruolo centrale svolto da un soggetto, il mediatore, terzo e imparziale, laddove la stessa neutralità non è ravvisabile nella figura dell’avvocato che assiste le parti nella procedura di negoziazione assistita”.
Appare opportuno rilevare come la pronuncia in commento, in realtà, non rappresenti affatto l’espressione di un orientamento isolato, ma vada anzi ad inserirsi in un solco già ben consolidato.
Recentemente, ad esempio, il Tribunale di Gorizia, con la sentenza 30 gennaio 2024, n. 35, a fronte della medesima eccezione sollevata dal convenuto, che cioè fosse stato esperito il tentativo di mediazione (peraltro conclusosi con esito negativo per la mancata partecipazione della parte chiamata) in luogo della negoziazione assistita, nel rigettare la stessa ha sottolineato come la mediazione dovesse invece ritenersi utilmente effettuata, nonostante, per il caso di specie, fosse previsto il diverso procedimento di negoziazione assistita in quanto “…la presenza, nella prima, del mediatore terzo e imparziale, offrisse maggiori garanzie rispetto alla seconda in cui l’analogo ruolo viene svolto dai difensori delle parti”.
In particolare il Giudice osserva come la “la funzione degli strumenti di ADR non sia quella di introdurre nuove ipotesi di improcedibilità della domanda ma di consentire alle parti, in ottica deflattiva, di ricercare una soluzione conciliativa in una sede diversa da quella contenziosa.”
Sulla stessa linea, sempre a proposito di precedenti recenti, anche Tribunale di Prato, sentenza 29 aprile 2024, n. 343, in cui si sottolinea come, ai fini del perfezionarsi della condizione di procedibilità possa ritenersi più che adatta e sufficiente la procedura di mediazione in luogo di quella di negoziazione assistita ove obbligatoria.
D’altra parte, e conclusivamente sul punto, sembra opportuno rammentare come la Corte di Appello di Roma, con la sentenza n. 7272/2023, abbia autorevolmente affermato che la condizione di procedibilità della domanda in una materia per la quale la legge richieda il preventivo esperimento della negoziazione assistita debba ritenersi soddisfatta anche laddove la parte abbia presentato domanda di mediazione.
La pronuncia in parola, rigettando la diversa interpretazione formulata dal giudice di prime cure nella sentenza oggetto di impugnazione, va esplicitamente a corroborare un precedente del Tribunale dello stesso Foro (sentenza n. 11431/2022) secondo il quale la mediazione obbligatoria deve ritenersi per l’appunto utilmente effettuata anche nel caso in cui sia previsto il diverso procedimento della negoziazione assistita “…in quanto la mediazione obbligatoria, comportando la presenza di un terzo imparziale quale il mediatore, offre maggiori garanzie rispetto alla negoziazione (…) A quanto già motivato dal Tribunale di Roma nel precedente citato va rilevato che lo spirito delle norme che sanzionano con l’improcedibilità il mancato esperimento dei diversi procedimenti di ADR non è quello di eliminare i processi uccidendoli in culla con pronunce in rito ma quello di sanzionare con l’improcedibilità solo le azioni nelle quali non sia stato fatto tutto il possibile per evitare il ricorso alla via giudiziaria“.
In altri termini, dunque.
Il fatto che l’attore abbia avviato la procedura di mediazione in luogo della negoziazione assistita non incide negativamente in ordine al soddisfacimento della condizione di procedibilità.
Le norme che sanzionano il mancato avvio dei diversi procedimenti di risoluzione alternativa delle controversie, laddove interpretate sistematicamente e non in via meramente letterale, non si pongono la finalità di eliminare i processi mediante decisioni in rito, ma quella, ben diversa, di sanzionare con l’improcedibilità quelli in cui non siano state compiute tutte le attività possibili per evitare la extrema ratio giudiziale.
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