AVVIA UNA MEDIAZIONE: PER AVVIARE UN PROCEDIMENTO OCCORRE PRESENTARE UNA SPECIFICA ISTANZA.

AVVIA UNA MEDIAZIONE

11 Dicembre

Avv. Chiara Navarra

Materie di mediazione obbligatoria

La mediazione obbligatoria come condizione di procedibilità della domanda giudiziale o della domanda introduttiva?

La prima questione da chiarire prima di affrontare il tema proposto è la seguente: quando la mediazione è obbligatoria?
La mediazione è obbligatoria in diversi casi.

  1. Il primo è previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 28/2010, che ha subito importanti modifiche da parte della riforma Cartabia. La norma post riforma prevede infatti un numero più ampio di materie per le quali, chi intende avviare una causa, deve prima esperire la procedura di mediazione. Alle materie ante riforma, come le liti relative a condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione immobiliare, comodato, affitto di aziende, azioni per il risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria, da diffamazione a mezzo stampa o altri mezzi di pubblicità, contratti di assicurazione e contratti bancari sono state aggiunte quelle della associazione in partecipazione, del consorzio, del contratto di franchising, del contratto d’opera, di rete di imprese, di somministrazione, di subfornitura e insorgenti all’interno delle società di persone. Quando la controversia sorge quindi in una delle materie sopra elencate, il comma 2 dell’articolo 5 prevedeva espressamente l’obbligo di esperire in via preventiva la mediazione in quanto condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
  2. Il secondo caso in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda è previsto dall’art. 5 quater del decreto legislativo n. 28/2010. In questo caso la legge riconosce al giudice il potere di disporre la mediazione con ordinanza motivata, dopo aver valutato la natura della causa, lo stato dell’istruzione probatoria della causa, la condotta delle parti e ogni altra circostanza.
  3. Il terzo caso in cui legge prevede che la mediazione debba essere esperita prima del giudizio perché condizione di procedibilità della domanda è quello contemplato dall’articolo 5 sexies del decreto legislativo n. 28/2010. Il primo comma della norma dispone nello specifico che: “Quando il contratto, lo statuto o l’atto costitutivo dell’ente pubblico o privato prevedono una clausola di mediazione, l’esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.”

La norma prevede quindi che, nelle controversie per le quali è previsto come obbligatorio l’esperimento del procedimento di mediazione, quest’ultimo sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice non oltre la prima udienza.

Il riferimento del legislatore alla “domanda giudiziale”, pone agli operatori del diritto alcuni dubbi interpretativi, soprattutto con riferimento alla proposizione di domanda riconvenzionale che rientra nelle materia di mediazione c.d. obbligatoria.

In particolare è sorto il dubbio se quando viene introdotta in giudizio una domanda riconvenzionale che rientra nelle materie di mediazione obbligatoria previste dall’art. 5 D.lgs. 28/2010 e su di essa non sia stata svolta la mediazione, occorra proporre una nuova domanda di mediazione per soddisfare la condizione di procedibilità nel giudizio.

Al quesito sopra indicato è stata data risposta negativa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 3452 depositata il 7 febbraio 2024.

Infatti, secondo i giudici di legittimità, l’obbligo di promuovere la mediazione riguarda infatti solo l’atto che introduce il giudizio in via principale, non le domande riconvenzionali.

La Corte, pertanto, risolve il contrasto giurisprudenziale sorto in merito a due opposti orientamenti:

  1. il primo orientamento ritiene che la mediazione si debba esperire solo per la domanda principale (“condizione di procedibilità”) (cfr. Trib. Palermo, Sez. III, 27 febbraio 2016; Trib. Taranto, Sez. II, 2 maggio 2019, n. 1192);
  2. il secondo orientamento, invece, ritiene che la mediazione sia obbligatoria anche in sede di proposizione di domanda riconvenzionale (Trib. Como, Sezione distaccata Cantù, 2 febbraio 2012).

La Suprema Corte ha infatti precisato che resta ferma la facoltà del mediatore di esplorare tutti gli interessi che emergono all’incontro ed anche specificamente quelli sottesi alla c.d. “riconvenzionale”; eventualmente, col consenso di tutte le parti, è possibile estendere l’ambito oggettivo della procedura mediazione anche all’ulteriore domanda o domande avanzata/e dalla parte aderente o terza chiamata.

È in effetti ben possibile, ed anzi è proprio una delle potenzialità più rilevanti del procedimento di mediazione, quella di non doversi limitare a discutere della domanda originariamente avanzata ma di estendere l’ambito oggettivo della mediazione a oggetti, materie e valori diversi ed ulteriori rispetto a quelli iniziali.

Il caso di specie da cui la Corte di Cassazione ha ricavato il principio di diritto oggi in esame traeva origine da una questione posta dal Tribunale di Roma in una controversia in materia di locazione per l’accertamento della risoluzione del contratto di locazione (materia sicuramente di mediazione c.d. obbligatoria).

Nel corso della causa veniva sollevata una riconvenzionale da parte del conduttore che chiedeva la restituzione del deposito cauzionale versato, domanda su cui non si era svolta alcuna procedura di mediazione ma che a sua volta rientra tra le materie “obbligatorie” ex art. 5 comma 1 D.Lgs. 28/2010.

Ad affermare il principio di diritto di cui sopra i giudici di legittimità sono pervenuti attraverso un excursus su criteri ed evoluzione interpretativa dell’istituto della mediazione obbligatoria e del suo rapporto con il processo civile precisando che:

  • la legge anzitutto non prevede né che la riconvenzionale sia sottoposta a mediazione obbligatoria, né le modalità processuali di tale eventualità;
  • la mediazione obbligatoria pone una condizione di procedibilità della domanda giudiziale “specificamente con finalità deflattiva“(Corte Costituzionale sentenze 20 gennaio 2022, n. 10 e 18 aprile 2019, n. 97) e si collega quindi al processo, non alla domanda. Qualora quindi la causa sia iniziata, la funzione dell’istituto viene meno, non avendo avuto successo il tentativo di prevenire ed impedire l’instaurazione del processo;
  • poiché l’istituto della mediazione ha anche finalità di economia processuale, nel senso di evitare il proliferare di cause iscritte innanzi all’organo giudiziario, imporre un successivo, o più tentativi obbligatori di conciliazione ad ogni ulteriore domanda proposta nel giudizio, allungherebbe i tempi processuali e ciò non risponderebbe alla ratio della legge;
  • l’art. 5, comma 2, secondo comma del D.Lgs. 28/2010 prevede, infine, che l’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Quindi il legislatore, pur nel favor per la soluzione alternativa delle controversie, ha circoscritto la condizione di improcedibilità al rilievo d’ufficio o all’eccezione di parte entro un limite processuale assai ristretto.

Sulla base di tali considerazioni le Sezioni Unite hanno quindi statuito che la condizione di improcedibilità deve ritenersi superata qualora la mediazione si sia svolta in ordine alla domanda proposta con l’atto introduttivo del processo, mentre non avrebbe senso gravare le parti di ulteriori tentativi di conciliazione per le eventuali ulteriori domande poste dai convenuti o anche da terze parti quando il processo sia comunque iniziato.

Ad avviso di chi scrive, il principio giurisprudenziale che si ricava dalla sentenza n. 3452 depositata il 7 febbraio 2024 dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione è assolutamente condivisibile e di indubbia ragionevolezza, soprattutto con riguardo al rispetto del principio di speditezza ed economia processuale di cui il nostro ordinamento ha grande bisogno.

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