11 Dicembre
Avv. Chiara Navarra
Materie di mediazione obbligatoria
La prima questione da chiarire prima di affrontare il tema proposto è la seguente: quando la mediazione è obbligatoria?
La mediazione è obbligatoria in diversi casi.
La norma prevede quindi che, nelle controversie per le quali è previsto come obbligatorio l’esperimento del procedimento di mediazione, quest’ultimo sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice non oltre la prima udienza.
Il riferimento del legislatore alla “domanda giudiziale”, pone agli operatori del diritto alcuni dubbi interpretativi, soprattutto con riferimento alla proposizione di domanda riconvenzionale che rientra nelle materia di mediazione c.d. obbligatoria.
In particolare è sorto il dubbio se quando viene introdotta in giudizio una domanda riconvenzionale che rientra nelle materie di mediazione obbligatoria previste dall’art. 5 D.lgs. 28/2010 e su di essa non sia stata svolta la mediazione, occorra proporre una nuova domanda di mediazione per soddisfare la condizione di procedibilità nel giudizio.
Al quesito sopra indicato è stata data risposta negativa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 3452 depositata il 7 febbraio 2024.
Infatti, secondo i giudici di legittimità, l’obbligo di promuovere la mediazione riguarda infatti solo l’atto che introduce il giudizio in via principale, non le domande riconvenzionali.
La Corte, pertanto, risolve il contrasto giurisprudenziale sorto in merito a due opposti orientamenti:
La Suprema Corte ha infatti precisato che resta ferma la facoltà del mediatore di esplorare tutti gli interessi che emergono all’incontro ed anche specificamente quelli sottesi alla c.d. “riconvenzionale”; eventualmente, col consenso di tutte le parti, è possibile estendere l’ambito oggettivo della procedura mediazione anche all’ulteriore domanda o domande avanzata/e dalla parte aderente o terza chiamata.
È in effetti ben possibile, ed anzi è proprio una delle potenzialità più rilevanti del procedimento di mediazione, quella di non doversi limitare a discutere della domanda originariamente avanzata ma di estendere l’ambito oggettivo della mediazione a oggetti, materie e valori diversi ed ulteriori rispetto a quelli iniziali.
Il caso di specie da cui la Corte di Cassazione ha ricavato il principio di diritto oggi in esame traeva origine da una questione posta dal Tribunale di Roma in una controversia in materia di locazione per l’accertamento della risoluzione del contratto di locazione (materia sicuramente di mediazione c.d. obbligatoria).
Nel corso della causa veniva sollevata una riconvenzionale da parte del conduttore che chiedeva la restituzione del deposito cauzionale versato, domanda su cui non si era svolta alcuna procedura di mediazione ma che a sua volta rientra tra le materie “obbligatorie” ex art. 5 comma 1 D.Lgs. 28/2010.
Ad affermare il principio di diritto di cui sopra i giudici di legittimità sono pervenuti attraverso un excursus su criteri ed evoluzione interpretativa dell’istituto della mediazione obbligatoria e del suo rapporto con il processo civile precisando che:
Sulla base di tali considerazioni le Sezioni Unite hanno quindi statuito che la condizione di improcedibilità deve ritenersi superata qualora la mediazione si sia svolta in ordine alla domanda proposta con l’atto introduttivo del processo, mentre non avrebbe senso gravare le parti di ulteriori tentativi di conciliazione per le eventuali ulteriori domande poste dai convenuti o anche da terze parti quando il processo sia comunque iniziato.
Ad avviso di chi scrive, il principio giurisprudenziale che si ricava dalla sentenza n. 3452 depositata il 7 febbraio 2024 dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione è assolutamente condivisibile e di indubbia ragionevolezza, soprattutto con riguardo al rispetto del principio di speditezza ed economia processuale di cui il nostro ordinamento ha grande bisogno.
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