Sentenza del Tribunale di Ascoli che merita di essere citata nella presente raccolta in quanto, del tutto meritoriamente a parere di chi scrive, assume una posizione netta in ordine alle spese processuali, (non compensate ma) poste integralmente a carico del soccombente contumace che non aveva peraltro neanche partecipato, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione, rendendo così necessario, attraverso un proprio comportamento tenuto fuori e prima del processo, l’instaurazione dello stesso.
Pronuncia nella quale traspare chiaramente l’adesione all’orientamento della Corte di Cassazione sul punto, recentemente espresso, in termini paradigmatici, con l’ordinanza n. 373 della VI Sez. civile, del 13 gennaio 2015.
Il caso di specie è relativo ad un giudizio di rilascio dell’immobile concesso in comodato con regolare contratto scaduto nel quale la parte intimata è rimasta contumace.
Il Giudice, ritenuto che parte ricorrente abbia “…assolto pienamente all’onere – su di lei incombente – di dimostrare i fatti sui quali si fonda l’intera domanda avanzata in giudizio contro i resistenti e preso atto della riserva di agire in separata sede per gli eventuali danni di natura patrimoniale provocati alla ricorrente dalla ritardata consegna del bene immobile oggetto del presente giudizio, nonché per eventuali danni che si dovessero riscontrare nello stesso, provvede sulla sola domanda di rilascio”.
Considerato quindi il comportamento processuale dei resistenti, che non hanno dato seguito alle numerose missive pure ricevute di richiesta di restituzione dell’immobile e tenuto altresì conto del dato di fatto che gli stessi erano a conoscenza già da diversi mesi della volontà della proprietaria di rientrare in possesso del bene immobile da loro pure originariamente detenuto a titolo di comodato, il Giudice “…ritiene come in dispositivo di ordinare il rilascio immediato del bene, senza fissare un ulteriore termine per lo stesso”.
Malgrado i convenuti non si siano costituiti in giudizio, secondo il Tribunale marchigiano “…è possibile pronunciare condanna al pagamento delle spese processuali dei convenuti a favore della ricorrente in quanto i convenuti hanno ritenuto di non partecipare NEPPURE alla procedura di mediazione senza fornire alcuna giustificazione e non offrendo in particolare soluzioni sul rilascio del bene, comunque certamente dovuto stante l’intervenuta scadenza del contratto al 31.12.2014 e le spese si liquidano come in dispositivo tenuto conto della non complessità del giudizio e tenuto conto che non si è svolta attività istruttoria ed i resistenti sono rimasti contumaci”.
Tale decisione in ordine ai profili inerenti le spese di giudizio appare francamente condivisibile.
Come in precedenza accennato, di recente la Suprema Corte di Cassazione ha decisamente affrontato la questione della condanna alle spese in caso di soccombenza, con particolare riguardo all’ipotesi di contumacia del convenuto.
La Sezione VI civile, con l’ordinanza 13 gennaio 2015, ha precisato come “…poichè, ai fini della distribuzione dell’onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l’aver dato causa al giudizio, la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta così da renderne necessario l’accertamento giudiziale”.
Del resto, l’individuazione del soccombente avviene “…in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese che hanno anticipato nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi”.
Inoltre, il fatto che il convenuto sia rimasto contumace nel giudizio non può, secondo il Giudice di Legittimità, essere valutato quale indice di una volontà dello stesso convenuto di aderire a quanto sostenuto da controparte. Al contrario, potrebbe invece essere considerato in termini di “…mera indifferenza rispetto alle ragioni di economia che dovrebbero indurre le parti (…) all’adozione di ogni cautela utile ad evitare inutili dispendi di energia processuale”.
Di conseguenza, non partecipare, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione, certamente non esporrà la parte che poi rimane contumace nel successivo giudizio, alla sanzione consistente nella condanna al versamento, a favore dello Stato, di una somma di importo pari al contributo unificato dovuto per il giudizio. Ciò, per l’espressa previsione contenuta nell’art. 8, ult. co., D.lgs 28/2010. D’altra parte, si sarebbe altrimenti posta una sanzione indiretta alla contumacia stessa, che ben difficilmente avrebbe potuto resistere ad uno scrutinio di costituzionalità, stante la natura di ficta contestatio (e non di ficta confessio) dalla quale la contumacia è caratterizzata nel vigente ordinamento.
Se però la contumacia in giudizio è preceduta da comportamenti tenuti fuori dal processo (segnatamente la mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione ritualmente instaurato) che al giudizio medesimo hanno dato causa, ben si potrà incorrere nella condanna al pagamento delle spese processuali.
Dott. Luigi Majoli

Testo integrale:

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASCOLI PICENO
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Mariani ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 293/2015 promossa da:

E. P. con l’Avv. ANDREOZZI LUIGI elettivamente domiciliata in Ascoli Piceno presso lo studio del difensore RICORRENTE

e
M. L. e L. T. PARTI RESISTENTI CONTUMACI

Oggetto: ricorso ex art.447 bis c.p.c.

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d’udienza del 15.06.2015.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 447 bis e pedissequo decreto di fissazione udienza notificato il 25.02.2015 la Sig.ra P.E. conveniva in giudizio, davanti all’intestata Autorità Giudiziaria, per l’udienza del 01 giugno 2015, i Sig.ri L.M. e L.T., per sentirli condannare al rilascio dell’immobile sito in via xx a xxx, riferimenti catastali NCEU di yy foglio yx particella yxz, concesso in comodato d’uso con regolare contratto scaduto il 31 dicembre 2014, in favore della resistente, affinché esso rientri nella piena disponibilità della proprietaria Sig.ra P E, e con la rifusione integrale di spese e competenze di giudizio.
L’udienza fissata per il 01 giugno 2015 veniva rinviata d’ufficio al 08 giungo 2015 ore 12:45.
In data 08 giugno 2015 alle ore 13:15 dinanzi al Giudice dott.ssa Paola Mariani compariva solo l’Avv. Luigi Andreozzi per la parte ricorrente il quale chiedeva al Giudice, nella regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione della odierna udienza, dichiararsi la contumacia del resistenti; chiedeva altresì al Giudice designato, essendo il contratto di comodato scaduto nel mese di dicembre 2014 e non essendo necessaria attività istruttoria, fissarsi a brevissimo l’udienza di discussione della causa.
Il Giudice preso atto della regolarità della notifica ai resistenti effettuata sia presso la residenza anagrafica che presso l’immobile oggetto di contratto, rinviava per la discussione alla nuova udienza del 15.06.2015 ore 12,30 con termine fino al 12.6.2015 per il deposito di memoria conclusionale riepilogativa.
Ritiene il Giudice che il ricorso sia fondato e pertanto meritevoli di accoglimento le conclusioni ivi rassegnate .
La Sig.ra P E è proprietaria di un appartamento sito in xx, alla Via xxx, riferimenti catastali NCEU di yy foglio xy, particella xxyzdi vani 00, adibito a civile abitazione.
Tale immobile è stato concesso, per fini abitativi, in comodato ai Sig.ri L M e L T con contratto stipulato il 29/12/2010 e registrato in data 31/12/2010 al numero 4xxx presso l’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di xxxx, Ufficio Territoriale di xxxxx, per un periodo di anni quattro e con scadenza 31.12.2014.
Risulta pertanto incontestabilmente che il suddetto contratto prodotto agli atti sia scaduto il 31.12.2014.
Con lettere Racc. A.R. del 19.06.2013 la Sig.ra P E chiedeva ai Sig.ri L M e L T, entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta missiva, la restituzione dell’immobile avanzando richiesta di risoluzione anticipata ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell’art. 1809 c.c., per ragioni strettamente personali.
Tale richiesta rimaneva senza alcuna risposta, pertanto seguiva Racc. A.R., a mezzo dell’Avv. Luigi Andreozzi, del 29.08.2013 di eguale contenuto che non veniva però ritirata dai destinatari e tornava al mittente per compiuta giacenza.
In data 11.11.2013 veniva depositata istanza di mediazione presso la Camera di Conciliazione Forense Picena.
In data 08.01.2014 si teneva l’incontro di mediazione senza che nessuna delle parti chiamate, Sig.ri LM e LT, aderissero al procedimento, nonostante la regolarità delle notifiche, e che pertanto veniva redatto dal mediatore designato verbale negativo.
Con lettere Raccomandate A.R. datate 22.10.2014, si ricordava l’imminente scadenza del
contratto e si comunicava la non disponibilità a rinnovare il contratto, neppure a diverse
condizioni, e pertanto si invitava i comodatari a rilasciare l’immobile libero da persone e cose alla scadenza contrattualmente prevista (31.12.2014);
Stante l’intervenuta scadenza del contratto alla data del 31.12.2014 e la regolarità e tempestività della disdetta i Sig.ri L M e L T continuano ad oggi ad occupare senza alcun titolo, stante si ribadisce, l’avvenuta scadenza del contratto di comodato alla data del 31.12.2014, l’immobile sopra specificato e di proprietà della comodante Sig.ra P E.
La ricorrente, quindi, ha assolto pienamente all’onere – su di lei incombente – di dimostrare i fatti sui quali si fonda l’intera domanda avanzata in giudizio contro i resistenti e preso atto della riserva di agire in separata sede per gli eventuali danni di natura patrimoniale provocati alla ricorrente dalla ritardata consegna del bene immobile oggetto del presente giudizio, nonché per eventuali danni che si dovessero riscontrare nello stesso, provvede sulla sola domanda di rilascio.
Preso atto del comportamento processuale dei resistenti che non hanno dato seguito alle numerose missive pure ricevute di richiesta di restituzione dell’immobile e dunque anche del dato di fatto che gli stessi siano a conoscenza già da diversi mesi della volontà della proprietaria di rientrare in possesso del bene immobile da loro pure originariamente detenuto a titolo di comodato, ritiene come in dispositivo di ordinare il rilascio immediato del bene, senza fissare un ulteriore termine per lo stesso.
Sia pure non si siano costituiti in giudizio è possibile pronunciare condanna al pagamento delle spese processuali dei convenuti a favore della ricorrente in quanto i convenuti hanno ritenuto di non partecipare NEPPURE alla procedura di mediazione senza fornire alcuna giustificazione e non offrendo in particolare soluzioni sul rilascio del bene, comunque certamente dovuto stante l’intervenuta scadenza del contratto al 31.12.2014 e le spese si liquidano come in dispositivo tenuto conto della non complessità del giudizio e tenuto conto che non si è svolta attività istruttoria ed i resistenti sono rimasti contumaci.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
dichiarato ed accertato come sopra che che l’immobile de quo risulta essere occupato, in modo illegittimo e senza titolo dai Sig.ri LM e LT,

ORDINA agli stessi il rilascio IMMEDIATO dell’immobile sito in via xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx affinché esso rientri nella piena disponibilità della proprietaria, Sig.ra P E.

CONDANNA i convenuti in solido fra loro al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 700,00 oltre rimb. forf. spese e cpa come per legge per compenso processionale ed in euro 90 per spese non imponibili.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed
allegazione al verbale.
Ascoli Piceno, 15 giugno 2015
Il Giudice
Dott.ssa Paola Mariani