Prosegue, con un ritmo che si può ormai definire incalzante, l’evoluzione giurisprudenziale dell’istituto della mediazione delegata, di cui all’art. 5, co. 2, D.lgs 28/2010.

Il problema, come è noto, trova la sua origine nella mancata previsione, da parte del legislatore, di regole procedurali ad hoc per la suddetta tipologia di mediazione, con la conseguenza che a fronte dell’attribuzione al giudice di un potere il cui esercizio implica il configurarsi, in via sopravvenuta, di una condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche laddove si versi nell’ambito di materie diverse da quelle di cui all’art. 5, co. 1 – bis del decreto stesso ovvero si tratti di controversia nella quale, sia già stato esperito, senza successo, un tentativo di mediazione ante causam.

In conseguenza di quanto precede, frequentemente la mediazione demandata dal giudice si esaurisce in un primo incontro in cui non si trova l’accordo tra le parti o, addirittura, in un verbale in cui si prende atto che le parti non ravvisano i presupposti per  l’inizio del procedimento ex art. 8 D.lgs 28/2010. Il che, naturalmente, ha suscitato la reazione di innumerevoli Giudici, i cui approcci ermeneutici hanno progressivamente portato ad una caratterizzazione dell’istituto ben determinata, al di là della normativa (nella quale, val bene precisarlo, esiste soltanto una disposizione, appunto l’art. 8, che si riferisce al “procedimento”, indipendentemente dalla circostanza che si tratti di mediazione ante causam o di delegata).

Nell’ordinanza in commento, il Tribunale di Pistoia, disposta la mediazione ex art. 5, co. 2, D.lgs 28/2010, invita le parti a comunicare, attraverso i propri avvocati, l’esito della mediazione stessa, con nota da depositare in cancelleria almeno 10 gg. prima della successiva udienza.

Detta nota, precisa il Giudice, dovrà contenere innanzitutto informazioni relative “…a quanto stabilito dall’art. 8, comma 4- bis del D.Lgs 28/2010, in merito all’eventuale mancata personale partecipazione delle parti (sostanziali) senza giustificato motivo nonché in merito alle ragioni dell’esito infruttuoso del procedimento”; inoltre, dovrà dare conto delle “…eventuali ragioni di natura preliminare che hanno impedito l’avvio dell’effettivo procedimento di mediazione”; infine, in relazione all’art. 13, D.lgs 28/2010, anche ai fini delle spese processuali, dovrà motivare il “…rifiuto dell’eventuale proposta di conciliazione formulata dal mediatore”.

In sostanza, dunque, una serie di paletti idonei a consentire al giudicante la verifica dell’effettiva intenzione delle parti di “recepire il messaggio”, vale a dire di entrare in mediazione affrontando concretamente il merito della lite.

Con fissazione della successiva udienza, destinata precipuamente alla valutazione in ordine all’esito del procedimento di mediazione.

Dott. Luigi Majoli

Testo integrale: 

TRIBUNALE ORDINARIO DI PISTOIA

Il giorno 22.9.2015, alle ore 11.40, dinanzi alla dott.ssa Nicoletta Maria Caterina Curci viene chiamata la causa iscritta al ___/ 2014 R.G..

Compaiono:

per la parte attrice, Azienda xx s.r.l., l’avvocato ____;
per la parte convenuta, Azienda yy s.r.l., l’avvocato ____;.
I procuratori insistono per l’ammissione dei rispettivi mezzi di prova

Il giudice

valutate le istanze istruttorie articolate dalle parti; ritenuti, in premessa, estranei all’oggetto della controversia i profili inerenti agli accordi negoziali intercorsi tra Le parti, in ragione della mancata evocazione in giudizio di tale società e dell’autonomia giuridica intercorrente tra la stessa e la ___ s.r.l.; valutate ammissibili e rilevanti la prova per interpello e la prova per testi dedotte dalla __ s.r.l., sebbene limitatamente ai capitoli n.ri 20 (da ragionevolmente collocarsi in data successiva al 15.3.2013), 21, 39, 40 e 41; valutata la necessità di differire all’esito dell’assunzione dell’interrogatorio formale e della prova testimoniale sui capitoli sopra indicati ogni determinazione circa la rilevanza della prova per testi dedotta dalla___ s.r.l., relativamente ai capitoli dal n.22 al n.29, nonché circa la rilevanza della prova per testi dedotta dalla ___ s.r.l. nella memoria del 20.7.2015; ritenuto che debba rimanere altresì riservata all’esito della prova orale ogni valutazione circa la necessità di disporre la c.t.u. estimativa invocata dall’opponente, palesandosi, viceversa, l’acquisizione del campionario “Autunno Inverno 2013/2014” non indispensabile ai fini della conoscenza dei fatti di causa (né ai fini dell’espletamento dell’indagine consultiva);
ritenuto, inoltre, che debbano essere disattese, fin d’ora, le prove orali dedotte dalla ____ s.r.l.:
quanto ai capitoli dal n.ro 1 al n.19, poiché volti a dimostrare fatti non specificamente contestati oltre che emergenti dalla documentazione in atti (in parte, proveniente dalla stessa opponente);
quanto ai capitoli riguardanti la J One s.r.l. (per le ragioni suesposte); quanto al capitolo n.38, poiché genericamente formulato ed implicante valutazioni;
ritenuto che, allo stato degli atti, non sia ravvisabile in capo ai Sig.ri ___ e ___ un interesse, attuale e concreto, idoneo a giustificare una loro partecipazione al presente giudizio e, con esso, un’incapacità a testimoniare come eccepita; valutata ammissibile la controprova invocata dall’opponente con i testimoni addotti a prova diretta sui capitoli ex adverso dedotti ed ammessi;
ritenuto, tuttavia, che le già acquisite risultanze processuali consentano alle parti contendenti di proficuamente ponderare l’alea dell’esito processuale vuoi in ordine all’an ed al quantum delle domande attorea e riconvenzionale vuoi in merito alla regolamentazione delle spese di lite;
reputato che meritino di essere altresì valorizzati la durata complessiva del giudizio correlata alla necessità di procedere all’istruttoria orale nei termini prima esposti e di – eventualmente – disporre la consulenza tecnica invocata dall’opponente, con conseguente aggravio delle anticipazioni a carico delle parti contendenti;
considerato, inoltre, che il successivo rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni dovrà essere disposto nel rispetto delle priorità del ruolo di questo giudice nonché di quelle indicate nel Programma di Gestione del Contenzioso Civile predisposto dal Presidente del Tribunale, in ragione della data d’instaurazione della controversia e del suo oggetto;
ritenuto, infine, che le parti non possano esimersi dal debitamente valutare le criticità correlate al soddisfacimento (volontario o coattivo) della pretesa eventualmente consacrata nel titolo giudiziale;
considerato piuttosto che, mettendo a frutto l’esperienza maturata nello svolgimento delle rispettive attività d’impresa e nell’ottica di una migliore tutela della rispettiva credibilità commerciale, le parti ben potrebbero addivenire, con il supporto di un mediatore, ad una soluzione mutualmente accettabile e soddisfacente per entrambe, in tempi e con costi assai più contenuti di quelli altrimenti correlati alla definizione giudiziale della controversia (cfr. artt. 17 e 20 D.Lgs 28/2010);
considerato, infine, che, in ragione del rapporto contrattuale oggetto del contendere, appare opportuno che la scelta del soggetto deputato all’espletamento del procedimento di mediazione cada su di un organismo che annoveri tra i suoi componenti professionisti specializzati, con la precisazione che la competenza territoriale di cui all’art. 4 D.Lvo 28/2010 può essere derogata dalle parti;
visto ed applicato l’art. 5, secondo comma, D.Lgs. 28/2010;

P.Q.M.

Dispone che le parti, assistite dagli avvocati, esperiscano un tentativo di mediazione presso un organismo accreditato ai sensi dell’art. 4, comma primo, D.lgs. 28/2010 citato, con deposito della domanda di mediazione entro il termine di 20 giorni.
Precisa che l’esperimento del procedimento di mediazione integra condizione di procedibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo (secondo l’indirizzo seguito da questo tribunale) e che dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova ai fini del successivo giudizio.
Invita le parti a comunicare, tramite i loro avvocati, l’esito della mediazione, con nota da depositare in cancelleria almeno dieci giorni prima della prossima udienza.
La nota dovrà contenere informazioni:
a) in relazione a quanto stabilito dall’art. 8, comma 4- bis del D.Lgs 28/2010, in merito all’eventuale mancata personale partecipazione delle parti (sostanziali) senza giustificato motivo nonché in merito alle ragioni dell’esito infruttuoso del procedimento;
b) in relazione a quanto stabilito dall’art. 5, comma 2 del D.Lgs. citato, in merito alle eventuali ragioni di natura preliminare che hanno impedito l’avvio dell’effettivo procedimento di mediazione;
c) in relazione a quanto stabilito dall’art. 13 del D.Lgs. citato, anche ai fini del regolamento delle spese processuali, in merito ai motivi del rifiuto dell’eventuale proposta di conciliazione formulata dal mediatore.
Fissa l’udienza del 9.2.2016, alle ore 9,00 (nell’aula del mezzanino), per vagliare l’esito del procedimento di mediazione.
Precisa che, in caso di esito infruttuoso del suddetto procedimento, la causa sarà rinviata all’udienza del 18.2.2016 alle ore 9,00 (nel proprio ufficio) per l’assunzione dell’interrogatorio formale del legale rappresentante della XX s.r.l. e per l’audizione di due testi per ciascuna parte (a prova diretta e a controprova contraria) sui capitoli n.ri 20, 21, 39, 40 e 41 di parte opposta.

Il Giudice
Dott.ssa Maria Caterina Curci