10 Luglio
Redazione
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Il Tribunale di Palermo, sezione distaccata di Bagheria, con sentenza 13 giugno 2012, ha avuto modo di riaffermare come debba considerarsi nullo l’atto di citazione lesivo del contraddittorio sotto il profilo dell’obbligatorietà del tentativo di mediazione.
Nel caso di specie, si tratta di questione inerente lo scioglimento della comunione, nella quale, quindi, ai sensi del D.lgs n. 28 del 2010, si deve previamente espletare il tentativo di mediazione.
Il Giudice rileva che non può disporsi la rinnovazione della citazione o della notificazione della stessa o l’integrazione del contraddittorio per una successiva udienza assegnando contestualmente il termine per la proposizione dell’istanza di mediazione; ciò sulla base della considerazione che ”…è necessario garantire a tutte le parti del giudizio la possibilità di interloquire sulla necessità o meno di instaurare un procedimento di mediazione (con riferimento ad esempio alla circostanza della sussumibilità della specifica controversia in quelle soggette per legge alla mediazione obbligatoria)”.
Il Tribunale osserva altresì come l’invio delle parti in mediazione contestualmente all’imposizione degli adempimenti per la regolare instaurazione del contraddittorio “…sarebbe sì una soluzione attuativa del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, ma impedirebbe alle parti ancora non presenti in giudizio di evidenziare le ragioni per cui non andrebbe effettuata la mediazione obbligatoria e potrebbe comportare, in caso di presentazione davanti al mediatore del chiamato in mediazione, la sopportazione di costi ad opera di quest’ultimo soggetto ancora non costituito in giudizio e la necessità per lo stesso chiamato, in caso di sua contumacia nel procedimento di mediazione, di dover motivare il giustificato motivo della sua assenza qualora decidesse di costituirsi poi in giudizio e ciò al fine di evitare le conseguenze negative previste dall’art. 8, comma 5, D.lgs n. 28 del 2010”.
Sulla base delle considerazioni che precedono, dunque, il Giudice, in linea con le citate esigenze di ragionevole durata del processo, ritiene che nulla osti al fatto che sia l’attore ad attivarsi spontaneamente, prima della successiva udienza, al fine di provocare il tentativo di mediazione, evitando così di dover attendere, per il medesimo scopo, l’udienza di cui all’art. 183 c.p.c., “…per poi dovere subire il rilievo officioso dell’improcedibilità della domanda e, quindi, un ulteriore rinvio ad oltre quattro mesi di distanza”.
Di conseguenza, il giudice ha provveduto a dichiarare la nullità della citazione fissando, ex art. 164 c.p.c., la data della successiva udienza.
Da rilevare, peraltro, a margine degli aspetti di specifico interesse che si sono evidenziati sopra, il fatto che nel caso riportato l’atto di citazione avrebbe dovuto essere dichiarato nullo in ogni caso, in quanto mancante dell’avvertimento relativo alla decadenza di cui all’art. 38 c.p.c., vizio non sanatosi a causa della mancata costituzione della parte convenuta.
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