01 Giugno
Redazione
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Il Tribunale di Varese, con ordinanza 18 maggio 2012, nell’ambito di una controversia in materia di contratti bancari, ha affermato che l’onere di promuovere il procedimento di mediazione ex art. 5, D.lgs n. 28 del 2012, posto a carico di chi intende esercitare in giudizio un’azione, deve essere ritenuto incombente, nella fattispecie in esame, sull’attore “sostanziale”, da intendersi ai sensi del medesimo art. 5, vale a dire il creditore e non il debitore opponente.
Di conseguenza, successivamente alla pronuncia del giudice secondo quanto previsto dagli artt. 648 ovvero 649 c.p.c., la parte tenuta ad attivarsi al fine di evitare la declaratoria di improcedibilità è la parte opposta, proprio in quanto attore sostanziale e creditore effettivo, e non la parte che ha proposto opposizione, che nel successivo giudizio a cognizione piena assume la veste di attore unicamente sotto il profilo squisitamente formale.
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L’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28/2010, che ha subito importanti modifiche da parte della riforma Cartabia, prevede le materie per le quali, chi intende avviare una causa, deve prima esperire la procedura di mediazione, tra cui “le liti relative a condominio”.
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