20 Dicembre
Redazione
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Venerdì 16 dicembre il Consiglio dei ministri ha approvato una serie di provvedimenti “nel segno della collegialità”, su proposta del Guardasigilli Severino. Nel consistente pacchetto giustizia approvato sono state previste alcune correzioni alla disciplina della mediazione, per potenziarne l’utilizzo. L’articolo 12 del DL 22 dicembre 2011, n.212 (GU n.297 del 22/12/2011) mira a perfezionare la disciplina della mediazione in Italia. Si prefigge di rendere maggiormente efficace tale disciplina tramite un collegamento tra la mediazione demandata dal giudice e la programmazione della gestione del contenzioso civile introdotta dall’articolo 37 c. 1 del D. L. 98/2011, convertito, con modifiche, dalla L. 111/2011, e rendendo più tempestiva la sanzione per l’ipotesi di ingiustificata-mancata comparizione delle parti innanzi al mediatore.
E’ posto a carico dei capi degli uffici giudiziari l’onere di vigilare sull’applicazione effettiva della condizione di procedibilità prevista dall’art. 5 c. 1 del decreto legislativo e di adottare ogni iniziativa necessaria a favorire l’espletamento della mediazione su invito del giudice nonché a stabilire un obbligo di informazione periodica sugli esiti nei confronti del Consiglio Superiore della Magistratura e del Ministero della Giustizia.
Inoltre, la sanzione prevista dall’art. 8 c. 5 del D. Lgs. 28/2010, a carico della parte costituita che, senza giustificato motivo, non abbia partecipato al procedimento di mediazione, deve essere applicata dal giudice con apposita ordinanza non impugnabile invece che con la sentenza che definisce il giudizio, al fine di garantire una maggiore tempestività ed una maggiore effettività della sanzione già prevista dall’ordinamento vigente.
Di seguito riportiamo il testo dell’art. 12 del DL 22 dicembre 2011, n.212 contenente le disposizioni sulla mediazione:
Articolo 12
(Modifiche alla disciplina della mediazione)
1. Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:
a) All’articolo 5, dopo il comma 6, è inserito il seguente “6-bis. Il capo dell’ufficio giudiziario vigila sull’applicazione di quanto previsto dal comma 1 e adotta, anche nell’ambito dell’attività di pianificazione prevista dall’art. 37, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ogni iniziativa necessaria a favorire l’espletamento della mediazione su invito del giudice ai sensi del comma 2, e ne riferisce, con frequenza annuale, al Consiglio Superiore della Magistratura ed al Ministro della Giustizia.”;
b) All’articolo 8, comma 5, al secondo periodo sono anteposte le seguenti parole: “Con ordinanza non impugnabile pronunciata d’ufficio alla prima udienza di comparizione delle parti, ovvero all’udienza successiva di cui all’articolo 5, comma 1,”.
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