Proposta di adeguamento della normativa comunitaria in materia di mediazione
All’esito della prima ricognizione sullo stato di attuazione della direttiva sulla mediazione (2008\52\CE), il Parlamento europeo, ritenendo i risultati nel loro complesso non soddisfacenti, propone di “esigere dagli Stati membri un numero minimo di mediazioni all’anno, per contribuire in modo concreto e misurabile a facilitare l’accesso alla giustizia dei casi che più lo meritano”.
In altri termini, secondo la proposta elaborata dai professori Mary Trevor e Giuseppe De Palo e dall’europarlamentare Arlene Mc Carthy, che verrà presentata alla Commissione giuridica del Parlamento europeo nel prossimo autunno, gli Stati membri dovrebbero attenersi a un ”Indice di relazione bilanciata” (Balanced Relationship Target Number) tra giudizi e mediazioni, in modo da perseguire il traguardo di un ideale equilibrio tra la percentuale delle controversie definite da una pronuncia giurisdizionale e quella dei casi risolti in via conciliativa e, dunque, stragiudiziale.
In conseguenza della proposta in esame, ciascuno Stato membro dovrebbe essere chiamato innanzitutto a predeterminare un numero, ossia un dato concretamente verificabile, di controversie civili che dovranno essere definite fuori dalle aule di giustizia. Ovviamente, ai fini dell’individuazione del numero in questione, si dovrebbe tenere conto non solo di indicatori generali di carattere macroeconomico, ma anche (e soprattutto) di elementi oggettivi specifici e comuni a tutti i Membri dell’UE, quali la situazione complessiva della giustizia civile nel singolo Stato e la sua dotazione in termini di infrastrutture di mediazione.
Ove tale numero non dovesse essere determinato e, naturalmente, ove non dovesse risultare rispettato, lo Stato membro incorrerebbe nella violazione della direttiva.
Secondo i normali dettami comunitari, ciascuno Stato, ai fini della definizione del proprio Indice potrà optare per gli strumenti normativi che reputi più confacenti alle sue peculiari problematiche, fermo restando che, ove le misure adottate non dovessero rivelarsi adeguate, l’UE potrebbe richiedere la modifica delle politiche fino a quel momento poste in essere.