24 Ottobre
Redazione
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La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della normativa sulla mediazione civile nella parte più innovativa, ovvero quella che rende obbligatorio il ricorso a questa forma di risoluzione delle controversie private prima di procedere in giudizio ordinario. E’ quindi incostituzionale nella parte degli art. 5 e 14 del D. Lgs 28/2010.
Rimaniamo in attesa di conoscere l’intero testo della pronuncia e di capire come si muoverà il Governo dopo la pronuncia sull’eccesso di delega legislativa del d.lgs. 4 marzo 2010, n.28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione.
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In un procedimento di mediazione, l’attività di negoziazione si riferisce al processo in cui le parti coinvolte cercano di raggiungere un accordo su una controversia attraverso il dialogo e la negoziazione assistita da un mediatore neutrale.
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L’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28/2010, che ha subito importanti modifiche da parte della riforma Cartabia, prevede le materie per le quali, chi intende avviare una causa, deve prima esperire la procedura di mediazione, tra cui “le liti relative a condominio”.
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Nelle controversie per le quali è previsto come obbligatorio l’esperimento del procedimento di mediazione, quest’ultimo è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.