Aggiornamento dm 180 2010

Decreto Mediazione parere favorevole, con correzioni, da parte del Consiglio

Parere favorevole, con correzioni, da parte del Consiglio di Stato in ordine alle modifiche del DM 180/2010

In data 25/2/2014, il Consiglio di Stato, con il parere n. 640/14, sezione Consultiva per gli atti normativi, si è pronunciato sullo schema di modifica al DM 180/2010 in materia di mediazione civile.

Pur trattandosi di parere favorevole, va osservato come il Consiglio di Stato abbia inteso formulare alcuni rilievi circa lo “schema di regolamento recante modifica al decreto del Ministro della Giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sulla determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione nonché sull’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’art. 28 del decreto legislativo n. 28 del 2010”.

Come è noto, si tratta di un intervento non più differibile considerando le innovazioni arrecate, a livello di normazione primaria, dalla legge 98/2013, di conversione del c.d. “decreto del fare”, alla previgente normativa relativa alla mediazione.

Lo schema si compone di 9 articoli, tali da modificare o integrare quanto previsto dal DM 180/2010, peraltro già precedentemente modificato dal DM 145/2011.

In estrema sintesi:

l’art. 1 modifica l’art. 4, co. 2, lett. a) del DM 180, richiedendo un capitale minimo di euro 10.000 quale requisito di capacità finanziaria per il soggetto che richieda l’iscrizione nel registro;

l’art. 2 si riferisce all’art. 8 del predetto DM (obbligo di comunicazione trimestrale al Ministero delle statistiche circa l’attività di mediazione svolta);

l’art. 3 rafforza l’obbligo di comunicazione dei dati di cui sopra;

l’art. 4 mira a rafforzare il monitoraggio ministeriale di cui all’art. 11;

l’art. 5, ad integrazione di quanto previsto dall’art. 14 del DM 180, introduce l’art. 14 bis, relativo alle situazioni di incompatibilità e di conflitto di interessi;

l’art 6, a modifica dell’art. 16, co. 2, del DM, introduce un aumento delle spese di avvio per le controversie il cui valore ecceda i 250.000 euro (da 40 a 80 euro), specificando che le stesse sono dovute da entrambe le parti, ai fini dello svolgimento del primo incontro, anche in caso di mancata conciliazione;

l’art 7, con riferimento agli enti di formazione, introduce, quanto alla capacità finanziaria, una modifica analoga a quella disposta per gli organismi;

gli artt. 8 e 9, infine, recano le disposizioni transitorie e quelle relative all’entrata in vigore.

In particolare, va rilevato che, in ordine al summenzionato art. 14 bis, riguardante il profilo deontologico dell’avvocato mediatore (incompatibilità e conflitti di interesse) e con il quale si ribadiscono i vincoli di incompatibilità già stabiliti dal nuovo Codice deontologico forense, approvato lo scorso 31 gennaio, il Consiglio di Stato osserva che “…la prescrizione con la quale il divieto contemplato dall’articolo medesimo si estende anche ai “professionisti soci, associati ovvero che esercitino la professione negli stessi locali” (comma 1) e ai “professionisti soci, associati ovvero che esercitano negli stessi locali” (comma 3) non risulti appropriata nella odierna sede normativa (di attuazione dell’art. 16 del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28), trattandosi di questione che può presentare interconnessioni con l’ordinamento forense, come tale necessitante – semmai – di apposita previsione in altra iniziativa normativa.

Ne consegue l’espunzione dal 1° e 3° comma dei citati riferimenti”.

Non resta, dunque, che attendere la stesura del testo definitivo del decreto, atteso che il parere del Consiglio di Stato, bensì obbligatorio, non è peraltro vincolante.

Aggiornamento dm 180 2010

Il Consiglio di Stato conferma il no alla sospensiva dell’efficacia del D.M. 180/2010

Con ordinanza 11 febbraio 2014, il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento di rigetto pronunciato dal TAR Lazio il 10 dicembre scorso in ordine all’istanza cautelare richiesta dall’OUA (Cons. Stato, Sez. IV, ord. 11 febbraio 2014, n. 607)..

Si tratta di un’ulteriore (e, come subito si vedrà, non ultimo) passaggio della “storia infinita” dei tentativi di ricorso avverso l’introduzione (rectius: la reintroduzione) di un sistema di mediazione obbligatoria in materia civile e commerciale.

In effetti, l’OUA aveva richiesto al TAR Lazio la sospensione cautelare del D.M. 180/2010, mediante proposizione di motivi aggiunti, a seguito dell’entrata in vigore della nuova normativa in materia di mediazione contenuta nella L. 98/2013.

A seguito del rigetto pronunciato dal TAR, l’OUA aveva proposto appello al Consiglio di Stato che, pur accogliendo l’appello, nei limiti di seguito precisati, ha però confermato il no all’istanza cautelare sulla base delle stesse motivazioni addotte dal Giudice di primo grado, ossia perchè “non esiste alcun pericolo di danno caratterizzato dai requisiti dell’irreparabilità e della gravità”.

D’altra parte, va rilevato che già il TAR aveva osservato come la sede cautelare non rappresenti il luogo più idoneo per l’analisi approfondita di tutte le censure ed i rilievi mossi alla disciplina (pregressa ed attuale), con conseguente necessità di esaminare le nuove questioni di legittimità costituzionale dedotte a seguito delle sopravvenienze legislative (riferimento alla L. 98/2013) nella sede propria del merito.

Il Consiglio di Stato, quindi, conferma sul punto la posizione del Tribunale di primo grado, affermando poi che il ricorso deve essere accolto in quanto “le questioni sottoposte appaiono meritevoli di un vaglio nel merito”, e riformando, dunque, solo entro tali limiti l’ordinanza oggetto di gravame. Di conseguenza, il Giudice d’appello ha disposto che il TAR Lazio fissi la relativa udienza “sollecitamente”, ai sensi dell’art. 55, co. 10, D.lgs n. 104/2010, che dispone: “Il tribunale amministrativo regionale, in sede cautelare, se ritiene che le esigenze del ricorrente siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito, fissa con ordinanza collegiale la data della discussione del ricorso nel merito. Nello stesso senso può provvedere il Consiglio di Stato, motivando sulle ragioni per cui ritiene di riformare l’ordinanza cautelare di primo grado; in tal caso, la pronuncia di appello è trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la sollecita fissazione dell’udienza di merito”.

Appaiono dunque quanto meno discutibili, volutamente limitandosi all’utilizzo di un eufemismo, le notizie ed i commenti immediatamente apparsi da più parti sul web: non vi è stata, da parte dell’ordinanza in commento, alcuna “sospensione dell’obbligatorietà della mediazione” (sic), che, come è noto, è peraltro disposta dall’art. 5, co. 1 – bis, D.lgs 28/2010, come modificato dalla L. 98/2013, vale a dire da una disposizione prodotta da fonte di rango primario.

Dott. Luigi Majoli