Aggiornamento dm 180 2010

Decreto Mediazione parere favorevole, con correzioni, da parte del Consiglio

Parere favorevole, con correzioni, da parte del Consiglio di Stato in ordine alle modifiche del DM 180/2010

In data 25/2/2014, il Consiglio di Stato, con il parere n. 640/14, sezione Consultiva per gli atti normativi, si è pronunciato sullo schema di modifica al DM 180/2010 in materia di mediazione civile.

Pur trattandosi di parere favorevole, va osservato come il Consiglio di Stato abbia inteso formulare alcuni rilievi circa lo “schema di regolamento recante modifica al decreto del Ministro della Giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sulla determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione nonché sull’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’art. 28 del decreto legislativo n. 28 del 2010”.

Come è noto, si tratta di un intervento non più differibile considerando le innovazioni arrecate, a livello di normazione primaria, dalla legge 98/2013, di conversione del c.d. “decreto del fare”, alla previgente normativa relativa alla mediazione.

Lo schema si compone di 9 articoli, tali da modificare o integrare quanto previsto dal DM 180/2010, peraltro già precedentemente modificato dal DM 145/2011.

In estrema sintesi:

l’art. 1 modifica l’art. 4, co. 2, lett. a) del DM 180, richiedendo un capitale minimo di euro 10.000 quale requisito di capacità finanziaria per il soggetto che richieda l’iscrizione nel registro;

l’art. 2 si riferisce all’art. 8 del predetto DM (obbligo di comunicazione trimestrale al Ministero delle statistiche circa l’attività di mediazione svolta);

l’art. 3 rafforza l’obbligo di comunicazione dei dati di cui sopra;

l’art. 4 mira a rafforzare il monitoraggio ministeriale di cui all’art. 11;

l’art. 5, ad integrazione di quanto previsto dall’art. 14 del DM 180, introduce l’art. 14 bis, relativo alle situazioni di incompatibilità e di conflitto di interessi;

l’art 6, a modifica dell’art. 16, co. 2, del DM, introduce un aumento delle spese di avvio per le controversie il cui valore ecceda i 250.000 euro (da 40 a 80 euro), specificando che le stesse sono dovute da entrambe le parti, ai fini dello svolgimento del primo incontro, anche in caso di mancata conciliazione;

l’art 7, con riferimento agli enti di formazione, introduce, quanto alla capacità finanziaria, una modifica analoga a quella disposta per gli organismi;

gli artt. 8 e 9, infine, recano le disposizioni transitorie e quelle relative all’entrata in vigore.

In particolare, va rilevato che, in ordine al summenzionato art. 14 bis, riguardante il profilo deontologico dell’avvocato mediatore (incompatibilità e conflitti di interesse) e con il quale si ribadiscono i vincoli di incompatibilità già stabiliti dal nuovo Codice deontologico forense, approvato lo scorso 31 gennaio, il Consiglio di Stato osserva che “…la prescrizione con la quale il divieto contemplato dall’articolo medesimo si estende anche ai “professionisti soci, associati ovvero che esercitino la professione negli stessi locali” (comma 1) e ai “professionisti soci, associati ovvero che esercitano negli stessi locali” (comma 3) non risulti appropriata nella odierna sede normativa (di attuazione dell’art. 16 del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28), trattandosi di questione che può presentare interconnessioni con l’ordinamento forense, come tale necessitante – semmai – di apposita previsione in altra iniziativa normativa.

Ne consegue l’espunzione dal 1° e 3° comma dei citati riferimenti”.

Non resta, dunque, che attendere la stesura del testo definitivo del decreto, atteso che il parere del Consiglio di Stato, bensì obbligatorio, non è peraltro vincolante.

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Pubblici dipendenti e attività di mediazione

Il Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri si è pronunciato in ordine al problema dell’esperibilità dell’attività di mediatore da parte dei pubblici dipendenti.
La nota n. 3357 del 2012 del Dipartimento precisa infatti che ”…l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di mediatore civile e commerciale per il pubblico dipendente può essere concessa solo nel caso in cui questa non generi incompatibilità con la funzione pubblica (ovvero quando sussiste un conflitto di interesse) né quando implichi una vera e propria attività professionale”.
Posto che il D. lgs 28/2010 e il D.M. 180/2010, e successive modifiche, che contengono, come è noto, la normativa in materia di mediazione, nulla precisano sul punto, la nota richiama i principi sull’incompatibilità di cui all’art. 53 del D. lgs 165/2001, il quale non consente al dipendente pubblico lo svolgimento di incarichi retribuiti, anche se occasionali, non compresi nei compiti e doveri d’ufficio, senza la previa autorizzazione dell’ente di appartenenza.
Di conseguenza, l’amministrazione di volta in volta dovrà procedere alla verifica preliminare della natura dell’incarico, che dovrà avere carattere occasionale e non implicare profili conflittuali di alcun tipo nei confronti dell’attività istituzionale. In caso di autorizzazione, dovrà essere espressamente previsto, inoltre, che l’incarico sia svolto al di fuori dell’orario di lavoro, ed in modo comunque compatibile con le esigenze della P.A.
Al fine di garantire la necessaria trasparenza ed onde evitare disparità di trattamento, appare dunque opportuno che ciascuna P.A. provveda ad adottare dei criteri generali per il rilascio delle autorizzazioni.