AVVIA UNA MEDIAZIONE: PER AVVIARE UN PROCEDIMENTO OCCORRE PRESENTARE UNA SPECIFICA ISTANZA.

AVVIA UNA MEDIAZIONE

direttiva 2008/52/CE

La Commissione Europea, tramite il proprio servizio giuridico, ha presentato le osservazioni scritte alla Corte di giustizia, chiamata a esprimersi sulla causa C-492/11. Si tratta della ormai ”celebre” istanza di pronuncia pregiudiziale proposta, ex art. 267 TFUE, dal Giudice di Pace di Mercato San Severino in relazione ad una controversia in materia assicurativa e pertanto assoggettata, all’epoca dei fatti, al previo esperimento della mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Muovendo dalle problematiche inerenti ai profili sanzionatori, la Commissione ritiene, in via generale, che le sanzioni previste dal D. lgs n. 28/2010 per l’ipotesi della mancata partecipazione al procedimento di mediazione, senza giustificato motivo, debbano considerarsi NON ostative rispetto all’accesso alla giustizia e, pertanto, del tutto da condividersi.

Sottolinea infatti il documento come "non osta ad una normativa nazionale come quella oggetto della presente causa che prevede che la parte che ingiustificatamente non partecipa al procedimento di mediazione sia sanzionata con la possibilità per il giudice successivamente investito della controversia di desumere argomenti di prova dalla mancata partecipazione e con la condanna al pagamento di una somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. Tali sanzioni, non risultano tali da ostacolare o rendere particolarmente difficile l’accesso al giudice”.

Diversa la situazione per quanto concerne le sanzioni derivanti dalla mancata accettazione della eventuale proposta formulata dal mediatore che, nell’ipotesi di mediazione obbligatoria, vengono considerate dalla Commissione come effettivamente limitative dell’accesso alla giustizia. Si rileva, infatti, come "un sistema di mediazione quale quello istituito dal D.lgs. 28/2010, il quale prevede che il mediatore possa e a volte debba, senza che le parti possano opporvisi, (qui stranamente la Commissione non considera che il mediatore deve fare la proposta solo ove le parti gliene fanno concorde richiesta, ex art. 11, co. 1, D. lgs n. 28/2010, n. d. a.) formulare una proposta di conciliazione che le parti sono indotte ad accettare per evitare di incorrere in determinate sanzioni economiche, non é in grado di consentire alle parti di esercitare il diritto di decidere liberamente quando chiudere il procedimento di mediazione e pertanto non appare in linea con la ricerca consensuale dell’accordo di mediazione”, osservando inoltre che ”effettivamente tale meccanismo appare in grado di produrre un forte condizionamento delle scelte delle parti che sono spinte ad acconsentire alla mediazione (mettersi d’accordo amichevolmente o accettare la proposta del mediatore) e di conseguenza sono scoraggiate dall’introduzione del processo in sede giudiziaria. Tuttavia, nel caso in cui tale meccanismo opera nell’ambito della mediazione di tipo facoltativo, il condizionamento da esso prodotto non appare tale da incidere sull’esercizio del diritto d’accesso al giudice. Nelle ipotesi di mediazione facoltativa, infatti, sussiste sempre la possibilità per le parti di adire direttamente il giudice”.

Per quanto riguarda il punto cruciale della obbligatorietà del tentativo di mediazione, da espletarsi nel termine di quattro mesi, per la Commissione nulla da eccepire: "non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale come quella oggetto della presente causa che prevede per l’esperimento della mediazione obbligatoria un termine di quattro mesi che in determinate circostanze sia destinato ad aumentare. Questa misura non appare tale da comportare un ritardo nell’introduzione e nella definizione di un successivo giudizio che possa essere tale da risultare manifestamente sproporzionato rispetto all’obiettivo di garantire una composizione più rapida delle controversie. Spetta, tuttavia, al giudice nazionale stabilire caso per caso se il ritardo che l’esperimento della mediazione obbligatoria comporta rispetto al diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva non sia tale da comportare una compressione dì questo diritto suscettibile di ledere la sostanza stessa del diritto”.

In particolare, la Commissione osserva che "l’art. 5, comma 2, della direttiva 2008/52/CE fa salva la legislazione nazionale che rende il ricorso alla mediazione obbligatorio oppure soggetto a incentivi o sanzione, sia prima che dopo l’inizio del procedimento giudiziario, purché tale legislazione non impedisca alle parti di esercitare il diritto di accesso al sistema giudiziario”. Inoltre sottolinea che "riguardo alla mediazione obbligatoria, la Commissione ritiene che valgano le stesse considerazioni in quanto, come il tentativo obbligatorio di conciliazione extragiudiziale, anch’essa persegue lo scopo di ridurre i tempi processuali per la risoluzione delle controversie e quello di far diminuire quantitativamente il contenzioso giudiziario, migliorando indirettamente l’efficienza dell’amministrazione pubblica. In questo modo, la mediazione obbligatoria, pur ponendosi come misura restrittiva rispetto all’accesso al giudice, è giustificata dal fatto che essa realizza legittimi obiettivi d’interesse generale, tra cui quello della composizione più rapida delle controversie, che é fissato specificatamente nell’interesse delle parti. La mediazione obbligatoria appare pertanto come una misura idonea e non manifestamente sproporzionata a perseguire i suddetti obiettivi”.

Per quanto concerne infine le valutazioni in ordine all’onerosità della mediazione, occorre rilevare come la Commissione non abbia ritenuto di censurare a priori tale aspetto, ma abbia inteso demandare alla valutazione effettuata volta per volta dal giudice nazionale se il peso economico della mediazione possa in concreto ritenersi eccessivamente oneroso rispetto alle possibili alternative.

In ogni caso, in ordine al profilo da ultimo considerato, non sembra potersi prescindere dai rilievi che seguono:

  1. Costi di mediazione puramente simbolici, o addirittura un regime di gratuità, non sarebbero confacenti al principio,posto dalla Direttiva, in base al quale gli Stati sono tenuti a garantire la qualità del servizio.
  2. Una comparazione effettuata sic et simpliciter tra costi di mediazione e ammontare del contributo unificato non è realistica perché non tiene conto della circostanza per cui in giudizio devono essere considerate le spese per l’onorario dell’avvocato e per l’eventuale CTU.
  3. Inoltre la Commissione, con riferimento alle spese di mediazione, sembra considerare soltanto le tabelle e i criteri di cui al DM n. 180/2010, senza tener conto delle modifiche arrecate in tale ambito dal DM n. 145/2011 che, come è noto, ha ridotto ulteriormente le indennità e introdotto i tetti massimi (e non minimi).
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Il Tribunale di Vasto, con l’ordinanza il 5 luglio 2012, oltre a fornire una chiara esemplificazione applicativa dell’istituto della mediazione delegata, ha ritenuto opportuno stabilire alcuni principi cui le parti devono attenersi.

In primis, il Giudice, al fine di motivare la scelta di inviare le parti in mediazione, ha richiamato le “condizioni di estrema congestione in cui versa il proprio ruolo istruttorio e decisorio”, rilevando poi “la necessità di una definizione rapida del procedimento secondo le modalità conciliative auspicate dalla Direttiva Europea approvata dal Parlamento e dal Consiglio n. 2008/52/CE del 12.5.2008, allo scopo di garantire un miglior accesso alla Giustizia”.

Di conseguenza, aggiungendo un sia pur breve richiamo sulle recentissime disposizioni del D.L. n. 83 del 2012, il quale prevede il mancato risarcimento ex legge Pinto per chi rifiuti la proposta di conciliazione, ha invitato le parti ad attivare la procedura di mediazione.

Così provvedendo, tuttavia, il Giudice ha ritenuto altresì di puntualizzare il fatto che la formulazione da parte del mediatore di una proposta, in mancanza di accordo ed anche in assenza di una richiesta congiunta delle parti costituisca un passaggio fondamentale della procedura di mediazione, onde consentire al Giudice di valutare comportamenti processuali “ostinatamente protesi alla coltivazione della soluzione giudiziale della controversia”. Di conseguenza, ha invitato le parti a scegliere un Organismo il cui regolamento non contenga clausole limitative della facoltà del mediatore di formulare una proposta conciliativa. In questo modo, ove non vi fosse accordo, il Giudice potrà valutare quale delle parti, alla luce della proposta rifiutata, abbia eventualmente tenuto un comportamento sanzionabile.

TRIBUNALE DI VASTO

ORDINANZA RISERVATA

IL GIUDICE Dott. Fabrizio Pasquale

A scioglimento della riserva assunta nel procedimento di cui in epigrafe;

LETTI gli atti e la documentazione di causa;

VISTE le condizioni di estrema congestione in cui versa il proprio ruolo istruttorio e decisorio; RILEVATA la necessità di una definizione rapida del procedimento secondo le modalità conciliative auspicate dalla Direttiva Europea approvata dal Parlamento e dal Consiglio n. 2008/52/CE del 21.5.2008, allo scopo di garantire un miglior accesso alla giustizia;

LETTO l’art. 5, secondo comma, del D. L.gs. 4 marzo 2010, n. 28;

RITENUTO che la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti rendono particolarmente adeguato il ricorso a soluzioni amichevoli della medesima, anche in considerazione del contenuto delle proposte conciliative formulate nel corso del giudizio;

RITENUTO, peraltro, opportuno che, nella scelta dell’organismo di mediazione, le parti si rivolgano ad enti il cui regolamento non contenga clausole limitative del potere, riconosciuto al mediatore dall’art. 11, secondo comma, del D. Lgs. n. 28/10, di formulare una proposta di conciliazione quando l’accordo amichevole tra le parti non è raggiunto, in particolare restringendo detta facoltà del mediatore al solo caso in cui tutte le parti gliene facciano concorde richiesta, in quanto tali previsioni regolamentari frustrano lo spirito della norma – che è quello di stimolare le parti al raggiungimento di un accordo – e non consentono al giudice di fare applicazione delle disposizioni previste dall’art. 13 del citato decreto, in materia di spese processuali, così vanificandone la ratio ispiratrice, tesa a disincentivare rifiuti ingiustificati di proposte conciliative ragionevoli;

CHE la formulazione di una proposta di conciliazione da parte del mediatore – tutte le volte in cui le parti non abbiano raggiunto un accordo amichevole ed anche in assenza di una richiesta congiunta delle stesse – costituisce un passaggio fondamentale della procedura di mediazione, vieppiù valorizzato dalle recenti disposizioni del D.L. 22.06.2012 n. 83, il quale – modificando l’art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo – ha introdotto il comma 2quinquies, a norma del quale “non è riconosciuto alcun indennizzo: […] c) nel caso di cui all’articolo 13, primo comma, primo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28”, con ciò confermando la tendenza del legislatore ad introdurre nell’ordinamento meccanismi dissuasivi di comportamenti processuali ostinatamente protesi alla coltivazione della soluzione giudiziale della controversia, la cui individuazione – però – presuppone necessariamente la previa formulazione (o, comunque, la libera formulabilità) di una proposta conciliativa da parte del mediatore ed il suo raffronto ex post con il provvedimento giudiziale di definizione della lite;

Per Questi Motivi

INVITA i difensori e le parti ad attivare la procedura di mediazione per la soluzione della controversia, ricorrendo ad un qualsiasi organismo di conciliazione, pubblico o privato, presente nel circondario del Tribunale di Vasto, purché regolarmente iscritto nell’apposito registro istituito con decreto del Ministero della Giustizia, ai sensi dell’art. 16 del D. L.gs. 4 marzo 2010, n. 28, e a condizione che il regolamento dell’ente non contenga clausole limitative della facoltà del mediatore di formulare una proposta conciliativa, subordinandone – in particolare – l’esercizio alla condizione della previa richiesta congiunta di tutte le parti;

ASSEGNA alle parti termine di giorni quindici per la presentazione della domanda di mediazione;

RINVIA la causa, per il prosieguo, all’udienza del 09/10/2012, ore 11.30;

INVITA le parti a comunicare all’Ufficio l’esito della procedura prima della prossima udienza;

MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza per intero.

Vasto, 5 luglio 2012.

IL GIUDICE Dott. Fabrizio Pasquale

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Per avviare un procedimento di mediazione ai fini della composizione bonaria della controversia esistente, occorre presentare una specifica istanza ad ADR Intesa.