AVVIA UNA MEDIAZIONE: PER AVVIARE UN PROCEDIMENTO OCCORRE PRESENTARE UNA SPECIFICA ISTANZA.

AVVIA UNA MEDIAZIONE

giudice Moriconi

 

Nella causa tra O. srl (attrice), PDS srl (convenuta) e Assicurazioni spa (terzo chiamato), il Giudice, dopo aver pronunciato in data 24 febbraio 2014 sentenza non definitiva con la quale si accertava la responsabilità contrattuale della società convenuta per inadempimento agli obblighi che incombevano sui professionisti che ne facevano parte, con separata ordinanza, sospesa ogni ulteriore determinazione, disponeva la mediazione delegata di cui all'art. 5, co. 2, D.lgs 28/2010.

In mediazione, le parti assumevano una condotta che il Tribunale definisce “ambigua”.

Innanzitutto, in sede di primo incontro di mediazione, le parti non comparivano personalmente dinanzi al mediatore, ma solo attraverso i rispettivi difensori.

In ogni caso, questi ultimi dichiaravano di voler procedere con il procedimento, di essere intenzionati – dunque – ad entrare nel merito della controversia alla ricerca di una fuoriuscita conciliativa dalla stessa, andando dunque oltre il primo incontro di cui all'art. 8 D.lgs 28/2010.

Tra l'altro, in detta occasione, veniva verbalizzato che la parte invitata “migliorava la proposta conciliativa già formulata via mail a parte istante fino all’importo di €.3.500”

Veniva quindi fissato un successivo incontro al quale, tuttavia, partecipava soltanto il difensore della società attrice, chiamata in mediazione, e che in sede di primo incontro aveva fatto verbalizzare la proposta di cui sopra, mentre nessuno era presente per la parte convenuta in giudizio ma istante in mediazione, che neppure inviava comunicazioni di alcun genere.

In altri e più sintetici termini: a fronte della mediazione disposta d'ufficio dal giudice, la parte convenuta si faceva diligente ed introduceva il procedimento presso l'organismo; l'attore, invitato, aderiva, proponendo tra l'altro una ipotesi conciliativa; superato il primo incontro, però, solo l'attore partecipava al successivo incontro, che, dunque, veniva disertato da parte convenuta che aveva presentato l'istanza di mediazione.

Successivamente,  in sede di trattazione orale ai sensi dell'art. 281 – sexies c.p.c., la pronuncia definitiva vedeva però il rigetto delle domande attoree, con il che la parte convenuta – che aveva introdotto la mediazione disposta dal Giudice per farla poi naufragare – pur vittoriosa in giudizio, si rendeva protagonista di un comportamento da qualificarsi, ad avviso del Tribunale di Roma, non giustificato; l’assenza della convenuta determinava ovviamente il fallimento di ogni possibilità di accordo in sede di mediazione, circostanza della quale va tenuto conto, negativamente, ai fini della regolamentazione delle spese di causa.

Nella motivazione della pronuncia in commento si osserva infatti come, quanto alle spese di causa, “...è giusto compensarle per due terzi a favore dell’attrice.
Invero da una parte esiste una reciproca soccombenza, determinata quanto alla PDS srl dal contenuto della sentenza parziale che ha accertato il suo inadempimento.
Ragione non secondaria della compensazione è l’assenza della convenuta PDS srl all’incontro di mediazione (vero e proprio); assenza che è valutabile in termini negativi, ritenendosi che abbia escluso qualsiasi possibilità di raggiungere un accordo entrando nel vivo della mediazione alla quale entrambe le parti e quindi anche la convenuta, avevano nel precedente primo incontro davanti al mediatore dichiarato piena disponibilità
”.

Non solo.

Infatti, non avendo la convenuta partecipato, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione che pur aveva provveduto ad introdurre, la stessa “...va condannata al versamento all’Erario della somma di €.500,00, a quanto cioè ammonta il contributo unificato dovuto per il giudizio”.

Testo integrale:

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ROMA
SEZIONE Sez.XIII°
RG n._____/___
REPUBBLICA  ITALIANA

 

Il Giudice dott. cons. Massimo Moriconi

nella causa tra

O. srl in persona del suo legale rappresentante pro tempore (avv.to S.M.)

attrice

E

P.D.S. srl in persona del suo legale rappresentante pro tempore (avv.to S.O.)

convenuta

E

Assicurazioni spa in persona del suo legale rappresentante pro tempore (avv.ti G. e L.B.)

terza chiamato

ha emesso e pubblicato, ai sensi degli artt. 281 sexies cpc, alla pubblica udienza del 30.4.2015 dando lettura del dispositivo e della presente motivazione, facente parte integrale del verbale di udienza, la seguente

S E N T E N Z A

letti gli atti e le istanze delle parti,

osserva

-1- Accertato l’inadempimento (responsabilità professionale), attesa l’assenza di prova di danno, la domanda dell’attrice va integralmente rigettata.
Con sentenza non definitiva del 24.2.2014 il Giudice accertava la responsabilità contrattuale della società convenuta per inadempimento agli obblighi che incombevano sui professionisti che ne facevano parte (1)
Tale pronuncia ampiamente motivata (2), trova qui necessaria conferma e viene integralmente richiamata.
Oltre al decisum, sintetizzato dal dispositivo, in quella sentenza il Giudice ulteriormente così disponeva e motivava:
Esistenza e quantificazione dei danni.
In punto di riconoscimento dei danni causati dall’inadempimento della PDS va rilevato che l’attrice non ha dimostrato:
di aver pagato tempestivamente come era suo esclusivo onere e dovere, le imposte pertinenti al modello Unico 2004; e che abbia di conseguenza dovuto pagare due volte per la sorte; e che abbia di fatto pagato;
alcunché di ciò che ha meramente affermato circa la richiesta di accertamento con adesione; ed il ricorso alla commissione tributaria. Atti di cui non c’è alcuna traccia documentale nei documenti prodotti.
Quanto alla PDS ed alla questione relativa agli accertamenti di settore si tratta di eccezione talmente vaga che non merita alcuna indagine e non consente alcuna valutazione. Se non negativa.
Pertanto il principio della necessità di accertare, nell’ambito della responsabilità professionale, se l’adempimento ovvero l’esatto adempimento, mancato, avrebbe evitato in tutto o in parte i danni lamentati, non può essere effettuato sotto tale ultimo profilo.
Viceversa rimangono aperti i punti 1 (nei suoi molteplici segmenti) e 2.
A questi si aggiunge, per la PDS, che la compagnia assicuratrice ha con puntualità e precisione, depositando il relativo contratto ed allegati, respinto la richiesta di manleva deducendo che fra i rischi assicurati non rientra quello della compilazione e redazione (e ovviamente invio all’Agenzia) delle dichiarazioni dei redditi essendo così delimitato in polizza: acquisizione ed elaborazione dati a mezzo di sistemi elettronici: registrazione, trascrizione e verifica di informazioni fornite da clienti o da terzi su idonei supporti (nastri, dischi,etc.) propri o di terzi
Con ordinanza separata, a seguito della sentenza del 24.2.2014, il Giudice, sospesa ogni ulteriore determinazione, inviava le parti in mediazione demandata ai sensi dell’art.5 secondo comma del decr. lgsl. 28/10.
In quella sede le parti assumevano una condotta ondivaga.
Al primo incontro, non erano presenti le parti personalmente, ma solo i rispettivi difensori e procuratori.
I difensori dichiaravano in tale occasione al mediatore di voler procedere alla mediazione vera e propria (oltre quindi l’incontro informativo di cui al primo comma dell’art.8 decr. lgsl.28/10) richiedendo al mediatore a tal fine un altro incontro; al quale però compariva solo il difensore dell’attrice mentre nessuno era presente per la srl P.D.S. che neppure inviava comunicazioni di alcun genere.
Al primo incontro veniva altresì verbalizzato che la convenuta “migliorava la proposta conciliativa già formulata via mail a parte istante fino all’importo di €.3.500”
Nessuna dichiarazione verbalizzava l’attrice.
Tale assenza della parte convocata va qualificata non giustificata di talché ne va tenuto conto, negativamente, ai fini della regolamentazione delle spese di causa; l’assenza della convenuta determinava ovviamente il fallimento di ogni possibilità di accordo in sede di mediazione.
Alla successiva udienza davanti al Giudice le parti producevano la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n.77/2013 che accoglieva l’appello della O. srl avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate a seguito di omessa dichiarazione Mod. Unico 2004 per l’anno 2003 aveva rettificato il reddito imponibile ai fini dell’IRPEF, IRAP e IVA.
A seguito di tale decisione che ha annullato l’avviso di accertamento relativamente all’IRPEF ed all’IRAP (quanto all’IVA già in primo grado il ricorso dell’ O. srl aveva ottenuto la giusta rideterminazione dell’IVA in €.12.320 in luogo dei €.80.495 ritenuti dall’Agenzia) nessun danno è ravvisabile a carico dell’attrice, quale conseguenza dell’inadempimento della convenuta.
Tale evento consente di integrare e completare le già esposte ragioni, esposte nella sentenza, relative ai deficit di allegazione e prova del danno, di cui soffrono gli atti introduttivo e difensivi della srl O.
La cui domanda va senza meno rigettata.

-2- Le spese di causa e l’assenza ingiustificata della convenuta in mediazione.
Quanto alle spese di causa è giusto compensarle per due terzi a favore dell’attrice.
Invero da una parte esiste una reciproca soccombenza, determinata quanto alla PDS srl dal contenuto della sentenza parziale che ha accertato il suo inadempimento.
Ragione non secondaria della compensazione è l’assenza della convenuta PDS srl all’incontro di mediazione (vero e proprio); assenza che è valutabile in termini negativi, ritenendosi che abbia escluso qualsiasi possibilità di raggiungere un accordo entrando nel vivo della mediazione alla quale entrambe le parti e quindi anche la convenuta, avevano nel precedente primo incontro davanti al mediatore dichiarato piena disponibilità.
Non avendo partecipato, ingiustificatamente, la convenuta al procedimento di mediazione che pure aveva richiesto, va condannata al versamento all’Erario della somma di €.500,00, a quanto cioè ammonta il contributo unificato dovuto per il giudizio.

P.Q.M. 

definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda eccezione e deduzione respinta, così provvede:
RIGETTA le domande della O. srl in persona del suo legale rappresentante pro tempore;
CONDANNA, compensate per due terzi le spese di causa, la O. srl in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento del restante terzo che liquida in favore della PDS srl in complessivi €.8.000,00 per compensi oltre €.300,00 per spese, oltre IVA CAP e spese generali;
CONDANNA la PDS srl al pagamento della somma di €.500,00, pari al contributo unificato dovuto per il giudizio; mandando alla cancelleria, in mancanza di volontario pagamento entro gg.10, per la riscossione coattiva;

Roma lì 30.4.2015

Il Giudice
dott. cons. Massimo Moriconi

(1) DICHIARA la responsabilità contrattuale per colpa non scusabile della PDS srl in persona del suo legale rappresentante pro tempore.

(2) Il fatto e la responsabilità dei responsabili della PDS srl e per essi della società stessa sono provati al di là di ogni ragionevole dubbio.
Giova subito premettere che da tale dato incontrovertibile non deriva automaticamente, e ciò anche per una caduta di valore dell’atto introduttivo, l’accoglimento della domanda di risarcimento dei danni; come sarà ben spiegato infra.

La società attrice narrava di essersi avvalsa per alcuni anni della PDS srl (PDS in breve) per la cura ed assistenza della contabilità della società, la compilazione dei registri contabili nonché per la predisposizione e l’invio telematico delle dichiarazioni da presentare al fisco.

In data 29.7.2008, continuava l’attrice, aveva ricevuto dall’Agenzia delle Entrate l’avviso di accertamento …200942 che sulla base del mancato invio del modello unico 2004 relativo all’esercizio 2003 determinava in via induttiva il reddito della società O. srl e rideterminava le imposte da versare e comminava le sanzioni relative ingiungendo il pagamento della complessiva somma di €.243.572,00.

Poiché aveva effettuato regolarmente i pagamenti delle imposte, precisava l’attrice, confidava in un errore dell’Agenzia, invece scopriva che la convenuta, che lo ammetteva, non aveva affatto inviato il modello Unico 2004.

Insieme alle scuse per l’inconveniente, assumeva l’attrice, dalla convenuta era arrivato il suggerimento di presentare istanza di accertamento con adesione all’ufficio delle imposte per cercare di diminuire la somma.
Tale suggerimento, cui l’attrice affermava di aver dato seguito, non sortiva risposta dell’Agenzia che rimaneva ferma sulle sue posizioni. Eguale buco nell’acqua sortiva il ricorso alla commissione tributaria.
La citazione si avviava con inaspettata rapidità alla fine con la richiesta, invero apodittica, del pagamento della somma di €.260.000 a titolo di danni.

La difesa della società convenuta si è sostanzialmente compendiata nel sostenere che l’invio del modello Unico non competeva, per contratto, alla PDS srl.

Invero tale assunto tradiva, con il dire ed il non dire, un certo imbarazzo in cui si trovava la PDS nel sostenerlo.

In particolare mentre la difesa era precisa ed esplicita nel negare che fosse stato previsto e pattuito l’inoltro all’Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni dei redditi a carico della PDS, ammetteva chiaramente, sia pure in modo indiretto e non esplicito, che la preparazione e la redazione di tale dichiarazioni rientrava fra le prestazioni dedotte nel contratto rappresentato dal documento (n.1) del 2.1.2002 della convenuta (che mediante….professionisti che forniranno la necessaria consulenza, provvederà, a svolgere attività di assistenza amministrativa e fiscale, nonché la gestione del settore relativo alla consulenza del lavoro..).

La prova del mancato invio all’Agenzia delle Entrate del modello Unico 2004, sulle cui cause si formuleranno infra delle ipotesi, è stata raggiunta in modo pieno e soddisfacente, non solo attraverso un compendio di prove testimoniali provenienti da ambo le parti, tutte nella sostanza convergenti nella conferma della doverosità contrattuale e di fatto usuale, nell’ambio dei rapporti intercorrenti fra le due società, dell’invio da parte della PDS srl e della avvenuta omissione nell’occasione; ma anche mediante l’interpretazione logica di un fondamentale documento, la lettera di risposta della PDS in data 28.10.2008, alla contestazione del mancato invio fattale dalla cliente.

In questa lettera, confezionata prima dell’intervento e dell’assistenza degli avvocati, priva quindi di quella attenzione alle parole che solo un professionista legale conosce e pratica a tutela del suo cliente, la società non scrive ciò che di semplice ed essenziale l’attuale strategia difensiva della PDS farebbe aspettare: NON-ERA-NOSTRO-COMPITO-INVIARLO (il modello Unico).

Eppure alla stregua della attuale difesa non vi può essere alcun dubbio che sarebbe stata proprio quella, a rigor di logica, la risposta più ovvia, necessaria e ragionevole.

Tutt’altro, la lettera è tutta sulle difensive, ma in un altro terreno di gioco.

E così la PDS lamenta di non essere stata informata della ricezione dell’avviso dell’Agenzia immediatamente ‘sì da poter intervenire (?); evoca la possibilità di richiedere un accertamento analitico (?); discetta della comunque inevitabile esposizione della società cliente ad un accertamento di settore considerata la non congruità e non coerenza dei dati esposti in bilancio con gli studi di settore (?).
Infine, la “perla”, sorprendentemente fatta propria anche dalle difese in questa causa.

L’intermediario risponde per le proprie violazioni ed è sottoposto alle specifiche sanzioni di imposta ma le stesse sono diverse rispetto a quelle a carico del contribuente il quale è il solo soggetto di imposta ed il solo referente di fronte all’Erario.

Ragionamento del tutto inconsistente e, per di più, incoerente, nel senso che seppure in astratto possa avere un qualche portato di verità, in questo giudizio trova la porta sbarrata, posto che la PDS viene chiamata in causa per rispondere dei danni (se danni ci sono) causati al cliente dall’inadempimento ai suoi obblighi contrattuali ed in particolare dalla sua condotta negligente e/o imperita per quanto lamentato e testé riscontrato.

E’ ovvio che il rapporto debitore di imposta/fisco e intermediario/fisco è un altro discorso, il quale però, in questa causa, non c’entra niente.

Sulle ragioni del mancato invio.

La prima difesa della convenuta è stata, come visto, perché non pattuito, non era un compito della PDS.
In seguito, ha cambiato traiettoria.

Non sarebbe stata inviata perché il cliente non aveva trasmesso alla PDS una dichiarazione di impegno a trasmettere, unitamente al modello Unico che la PDS aveva trasmesso al cliente per la firma.
Il giudice non crede a tale giustificazione, che in ogni caso sarebbe di poco o nulla rilevante.
In primo luogo perché è poco credibile che fra soggetti privati si instaurino pratiche cervellotiche di vai e vieni (tipiche di altri ambiti) che, comportando l’invio del modulo Unico al cliente, la firma, il rinvio dello stesso dal cliente alla società, l’invio del modulo dalla PDS all’Agenzia, l’invio della dichiarazione di impegno alla PDS da parte della cliente etc.etc., sarebbero servite solo a complicare e non a semplificare i rapporti.
Del resto se l’assunto fosse stato vero la convenuta avrebbe avuto facile gioco a produrre le “dichiarazioni di impegno a trasmettere” firmate dal cliente negli anni precedenti !
Inoltre per l’invio del modello non occorre la firma del cliente.

Ed infine di tale presunto motivo non vi è nessuna menzione nella lettera della PDS supra ricordata.
Ammesso ma non concesso, e per pura ipotesi, concedendo spazio a tale giustificazione, comunque non avrebbe alcuna efficacia.

Vale a dire non giustificherebbe affatto quella che rimarrebbe una pura e semplice negligenza della PDS.
Infatti quand’anche la O. srl avesse tardato a rimandare il modulo, la dichiarazione e quant’altro, sarebbe stato dovere della convenuta interessare il cliente, sollecitarlo e, nel caso estremo, contestargli per iscritto questa grave omissione fonte di ancora più gravi conseguenze.

Ma come detto si tratta di pura ipotesi perché le cose si sono svolte diversamente, di pura e semplice inescusabile omissione da parte della PDS si è trattato.

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