AVVIA UNA MEDIAZIONE: PER AVVIARE UN PROCEDIMENTO OCCORRE PRESENTARE UNA SPECIFICA ISTANZA.

AVVIA UNA MEDIAZIONE

mediatori

Il Tribunale di Termini Imerese ha condannato al risarcimento, in favore dell'Erario, di una somma pari al contributo unificato per la mancata partecipazione alla mediazione obbligatoria.

La difesa dei convenuti ha giustificato l'assenza dei propri assistiti al tentativo di mediazione con un acclarata ed atavica litigiosità tra le parti. La sussistenza della situazione di litigiosità non può giustificare la mancata partecipazione al tentativo in quanto questo viene svolto con il fine di comporre la lite tra le parti.

Ricordiamo che, ai sensi dell’art. 8, comma 5, del d.lgs. 28/2010, come modificato dal D.L. 138/2011, deve essere pronunciata condanna al versamento in favore del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio nei confronti della parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5 del medesimo decreto legislativo, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo.

Essendo il procedimento di mediazione stato proposto successivamente all'entrata in vigore del D.L. 138/2011, il Giudice ha ritenuto doversi applicare, detta norma, alla mancata mediazione, in quanto non ha ritenuto valido il motivo di giustificazione.

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Fino allo scorso mese di marzo la Spagna non aveva ancora notificato alla Commissione UE le misure adottate in attuazione della Direttiva 2008/52/CE in materia di mediazione.

In conseguenza di ciό, era incorsa nella procedura di infrazione finalizzata ad indurre lo Stato membro ad adeguarsi agli obblighi comunitari.

Il Real Decreto Ley n.5 del 5 marzo 2012 ha provveduto in tal senso.

Va sottolineato che si tratta di una innovazione di indubbio rilievo per un sistema, come quello iberico, nel quale, pur essendo in vigore diverse leggi sulla mediazione, prevalentemente in materia familiare, a livello di Comunità Autonome, mancava completamente una disciplina generale nell’ambito civile e commerciale.

Occorre peraltro rilevare come in Spagna non si sia voluta introdurre l’obbligatorietà del tentativo con riferimento a determinate materie, potendo le parti accedere alla mediazione o volontariamente o in virtù di un’apposita clausola inserita nel contratto.

Il decreto non prevede, peraltro, le categorie professionali che possono accedere alla formazione richiesta per svolgere il ruolo di mediatore. Gli organismi di mediazione sono invece tenuti a pubblicare almeno un profilo minimo dei mediatori iscritti, dal quale risulti il percorso formativo svolto, le materie di specializzazione e le esperienze maturate. Naturalmente, l’operato dei mediatori e degli organismi sará monitorato dalla Pubblica Amministrazione.

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Vi informiamo che ADR Intesa è stata iscritta al n° 311 dell'elenco degli Enti di Formazione per Mediatori tenuto presso il Ministero della Giustizia con PDG del 17 maggio 2012.
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Nel corso del suo intervento al CSM, il Ministro Severino ha rivolto l'attenzione anche all'istituto della mediazione. Nel periodo compreso tra il 21 marzo 2011 ed il 31 marzo 2012 risultano iscritte, presso gli organismi abilitati, 91.690 mediazioni. Tale numero tiene conto, seppur in una misura minima, delle materie per le quali è scattata l'obbligatorietà il 21 marzo 2012: risarcimento derivante da circolazione di veicoli e cause di condominio.

Oltre la metà delle mediazioni in cui ha aderito la controparte si sono concluse con il raggiungimento di un accordo. Capita non di rado che le parti non partecipino alla mediazione e ciò va a discapito del carico dei Tribunali e della celerità del processo.

Il Ministro punta, quindi, l'accento sulla necessita di sensibilizzare la partecipazione alla mediazione, sia essa di tipo pre-processuale che endoprocessuale, anche per le materie non obbligatorie.

Qui di seguito riportiamo l'estratto dell'intervento del Ministro relativo alla mediazione:

Nel quadro del recupero dell’efficienza nel settore civile, particolare attenzione viene dedicata all’istituto della mediazione civile obbligatoria. Nel periodo compreso tra il 21.3.2011 ed il 31.3.2012 gli affari iscritti presso gli organismi di mediazione abilitati risultano pari a 91.690, tenendo conto comunque che il flusso è destinato a crescere sensibilmente, dal momento che le materie del risarcimento da circolazione stradale e quella delle liti di condominio sono state inserite solo dal 21.3.2012. Per i tentativi di mediazione cui ha aderito la controparte, il risultato è particolarmente confortante, dal momento che almeno nella metà dei casi si giunge all’accordo.

Si tratta tuttavia di un dato relativo in quanto, per altro verso, i due terzi dei tentativi di mediazione non vedono purtroppo la partecipazione della controparte, cosicchè lo strumento realizza i suoi effetti per il solo 35% degli affari previsti. Pertanto, può dirsi che se vi è partecipazione al tentativo di mediazione, la sua percentuale di riuscita è alta; quindi, quanto più si sensibilizzerà l’adesione al meccanismo della mediazione, tanto più si accrescerà l’effetto deflattivo sui carichi di lavoro della giustizia civile. In quest’ottica, è di fondamentale importanza il ruolo del giudice, nella possibilità di delegare l’accesso alla mediazione anche nelle materie non previste come obbligatorie, nelle quali uno degli effetti favorevoli per le parti è indubbiamente il risparmio delle spese processuali. Purtroppo si constata che la mediazione delegata si colloca a livelli bassissimi, nella misura del solo 3% di quella complessiva. Appare quindi necessario sensibilizzare i magistrati del settore civile alla pratica della mediazione, sia attraverso specifiche azioni formative e sia valorizzando, a livello professionale, la definizione della controversia con strumenti alternativi alla tipica decisione giudiziaria.

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La Direzione generale della Statistica del dicastero di via Arenula ha aggiornato al 31 marzo 2012 i dati ministeriali relativi alla proiezione nazionale delle mediazioni civili e commerciali, con analisi delle iscrizioni per materia, valore, tipologia di adesione, distribuzione geografica, durata delle procedure in confronto con la giustizia ordinaria.

Dalla detta rivelazione è evidente l’impatto dell’avvio dell’obbligatorietà del tentativo di mediazione per Condominio e RC auto. Come si ricorderà, per queste materie l’obbligo di presentarsi davanti ad un mediatore è stato posticipato di dodici mesi rispetto alle altre materie a seguito del rinvio deciso dal Dl 225/2010 (cd. milleproroghe), convertito dalla legge 10/2011.

In particolare, dal confronto con la precedente rilevazione, si è potuto riscontrare che l’effetto dell’introduzione delle dette materie  ha comportato (solo negli ultimi 10 gg di marzo!) un incremento del 644% per le controversie relative al risarcimento danni da circolazione di veicoli e natanti che passano da 115 a 856 casi, e del 286% per le richieste di mediazione per controversie in materia di condominio che passano da 94 a 363 casi.

Altro elementi interessanti sono:

  • l’aumento del valore medio della controversia che passa dai 93.700 euro ai 118.299 euro;
  • un leggero aumento (1%) delle adesioni alla mediazione (dal 64% al 65%);
  • un leggero aumento (1%) degli aderenti assistiti dall’avvocato;
  • l’incremento delle controversie demandate dal giudice che passano dal 2% al 2,7% del totale.

È facile predire che il trend di crescita evidenziato dalla mediazione dal complesso delle statistiche ministeriali proseguirà anche per il futuro. È altrettanto evidente che è ancora troppo presto per verificare l’impatto dell’istituto della mediazione nelle controversie delle “neo materie” ma è certo che il raffronto tra la durata minima dei processi azionati innanzi al tribunale ordinario (in media 1.066 giorni), e la durata della mediazione concluse positivamente (circa 61 giorni) la dice lunga sull’efficacia della mediazione.

Per scaricare il file delle statistiche cliccare qui.

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A.D.R. Intesa ha aderito alle linee guida Ania.

Le linee guida sono volte a facilitare la gestione delle mediazioni a fini conciliativi di controversie derivanti da contratti di assicurazione, responsabilità civile sanitaria e responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli che costituiscono condizione di procedibilità per l'esercizio di un'eventuale azione giudiziaria ordinaria.

Esse hanno la funzione di individuare modalità operative per il concreto svolgimento del nuovo istituto che tengano conto delle peculiarità della materia assicurativa, garantendo agli organismi di mediazione e alle imprese procedure coerenti con l'attività industriale tipica della liquidazione dei danni. In tale ottica, mirano a:

  • rendere conoscibili alle imprese le caratteristiche degli organismi di mediazione, le eventuali specializzazioni nelle diverse materie assicurative, le procedure e criteri di designazione dei mediatori e di calcolo dei relativi compensi, l'esistenza di eventuali accordi con altri organismi di mediazione per la gestione delle istanze di mediazione;
  • facilitare la partecipazione delle imprese assicuratrici, degli assicurati e dei danneggiati alla procedura di mediazione. A tal fine è stato predisposto un modello di domanda di mediazione di mero riferimento che evidenzia gli elementi qualificanti dal punto di vista assicurativo tali da permettere l'identificazione di una controversia effettivamente sussistente e, al contempo, consente all'impresa la tempestiva individuazione della pratica coinvolta.

http://www.ania.it/CONSUMATORI/Mediazione.html

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Tribunale di Ostia, ordinanza del 26 Marzo 2012

Il mancato avvio della procedura di mediazione delegata entro l'udienza successiva ha portato il giudice a determinare l'improcedibilità della domanda dell'attore. Riportiamo di seguito il testo dell'Ordinanza: Il Giudice, dott. Massimo Moriconi, letti gli atti, osserva:
  • Tizio ha intimato a Caio sfratto per morosità con citazione notificata in data 15.7.2011;
  • Caio si è costituito e si è opposto alla convalida;
  • alla udienza del 22.9.2011 il Giudice non ha emesso ordinanza di rilascio ed ha disposto il mutamento del rito ai sensi dell’art. 426 c.p.c.;
  • con la stessa ordinanza ha inviato le parti a mediazione obbligatoria trattandosi di materia di locazione (art. 5 primo comma decr. legsl.28/10);
  • all’udienza del 26.3.2012 fissata per la verifica e per l’eventuale prosecuzione del giudizio in caso di mancato accordo, il difensore di Caio, unico presente, faceva presente che non era stato avviato da nessuna delle parti il tentativo obbligatorio di conciliazione;
  • visto l’art. 5 primo comma del d.lgs. 28/10 che prevede che l'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda giudiziale;
  • il presente provvedimento che sia pure emesso con la forma di ordinanza, in quanto definitivo, ha natura di sentenza e come tale ben può contenere la statuizione sulle spese, che vanno poste a carico della intimante;
P.Q.M. DA’ ATTO della mancata attivazione dell’esperimento di mediazione da parte di Tizio; DICHIARA improcedibile la domanda di Tizio CONDANNA Tizio al pagamento delle spese di causa che liquida in favore di Caio in complessivi € 950,00 di cui €.150,00 per spese oltre IVA e CAP Ostia lì 26.3.2012 Il Giudice dott. cons. Massimo Moriconi
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Oggi, 21 marzo 2012, entra in vigore l'obbligatorietà della mediazione in materia di Condominio ed RC auto. Come si ricorderà, la mediazione per entrambe queste materie fu posticipata di un anno soprattutto per dar modo agli organismi di mediazione, anche pubblici, di "attrezzarsi" in funzione dell' enorme carico di lavoro previsto. Si stima, infatti, che in questi settori del contenzioso vi siano quasi mezzo milione di cause civili all’anno che dovrebbero essere indirizzate verso gli organismi di mediazione regolati dal D.lgs 28/2010 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

A nulla dunque è valso il tentativo esercitato da alcuni enti di far slittare l'entrata in vigore della mediazione in materia di Condominio ed RC auto, avvio tra l'altro confermato dal Ministro Paola Severino all’incontro con tutti i rappresentanti dell’avvocatura, tenutosi il 14 marzo u.s. a Roma.

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17 gennaio 2012. Questa mattina alla Camera del Deputati il Ministro Paola Severino, nel corso della sua relazione sullo stato della Giustizia in Italia, ha affrontato il tema della mediazione civile e commerciale.

Nel suo intervento il guardasigilli, oltre ad evidenziare i numeri a dimostrazione del trend di crescita delle iscrizioni dei tentativi di mediazione, a conferma delle “grandi potenzialità dell’istituto”, ha definito la mediazione “un importante riforma” che “può rappresentare un importante pilastro nella strategia complessiva di recupero dell’efficienza del sistema giudiziario, attraverso una diminuzione dei casi in cui la soluzione della controversia avviene tramite il lungo e defatigante cammino del giudizio ordinario”.

A tale riguardo il guardasigilli, oltre a puntare il dito sulla mancata adesione al procedimento di mediazione ed allo scarso utilizzo della mediazione demandata dal giudice, ha sostenuto che occorre aspettare ancora del tempo per valutare l’impatto della mediazione sul sistema giustizia in Italia e che tutte le valutazioni a riguardo devono essere necessariamente posticipate.

Inoltre il Ministro, in piena concordanza con quanto da tempo sostenuto dagli operatori del settore, sottolinea che nella stragrande maggioranza dei casi le parti partecipano alla mediazione assistiti degli avvocati, e ciò “vale a scongiurare, almeno in parte, le preoccupazioni della classe forense in ordine ad una possibile minorata tutela tecnica dei diritti dei cittadini”.

Per ascoltare l’intervento del Ministro Paola Severino cliccare qui ed ascoltare dal minuto 5.18 al minuto 8.58.

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Il 20 dicembre u.s., il Ministero della Giustizia ha diramato una circolare interpretativa del DM 145/2011 allo scopo dichiarato di chiarire alcuni profili d’incertezza sollevati dalla nuova formulazione del DM 180/2010. Con questa circolare la Direzione Generale della Giustizia Civile si sofferma, in sequenza, sui seguenti temi: l’attività di vigilanza, vari aspetti riguardanti il tirocinio assistito nonché i criteri per l’assegnazione delle mediazioni, la chiusura del procedimento, le indennità del servizio, il gratuito patrocinio.

In merito all’attività di vigilanza si evidenzia che il Ministero stesso esercita il potere di vigilanza e di controllo, sia in fase preventiva (verificando la correttezza della domanda di iscrizione e la sussistenza dei requisiti richiesti), che successiva (verificando il continuo rispetto degli organismi di mediazione e dei mediatori agli obblighi cui sono tenuti secondo le previsioni normative primarie, secondarie nonché le direttive di questa amministrazione). In ogni caso, i criteri operativi sono ancora da definire in concreto.

Riguardo al tirocinio assistito, è stato precisato che tale obbligo formativo riguarda solo i mediatori già iscritti e deve essere rinnovato ogni due anni. Inoltre, il tirocinante deve limitarsi a presenziare alla mediazione, necessariamente affiancando mediatore, senza però dover compiere una specifica attività. Il tetto delle 20 mediazioni in tirocinio può essere raggiunto:

  • conteggiando a tal fine anche la sola presenza del mediatore ad una singola fase del procedimento di mediazione;
  • conteggiando altresì anche la sola presenza alla fase di redazione del verbale negativo per mancata partecipazione della parte chiamata in mediazione da parte del mediatore nominato.

È importante sottolineare che per i mediatori già iscritti, il biennio di aggiornamento professionale (comprensivo del tirocinio) decorre al momento dell’entrata in vigore del DM 145/2011 (26 agosto 2011). Per tutti i mediatori iscritti successivamente alla predetta data, l’obbligo di aggiornamento decorrerà dalla data d’iscrizione di ciascuno di essi presso l’elenco dell’organismo di mediazione di appartenenza.

A tale riguardo, Si ricorda che l’iscrizione nelle liste di un organismo di mediazione si ha solo ed esclusivamente a seguito della seguente procedura:

  • a. deposito presso il Ministero della Giustizia, da parte dell’organismo prescelto, di una specifica istanza di aggiornamento delle liste dei propri mediatori con allegata la documentazione richiesta a tal fine;
  • b. ottenimento di uno specifico provvedimento ministeriale (PDG) di accredito del mediatore, ovvero, accredito a seguito di silenzio-assenso (dopo 30 gg dal deposito dell’istanza di aggiornamento della lista dei mediatori - Min. Giust. Circolare 13 giugno 2011).

Riguardo i criteri per l’assegnazione delle mediazioni, si ribadisce la necessità di evidenziare nei regolamenti dei singoli organismi i criteri di designazione tra i quali assume particolare importanza la competenza professionale del mediatore e le specifiche conoscenze acquisite anche in relazione al percorso universitario e all’attività professionale svolta.

Per quanto riguarda la chiusura dei procedimenti di mediazione, la circolare evidenzia che in caso di mediazione volontaria o sollecitata dal giudice o per contratto, il mediatore può chiudere il procedimento di mediazione anche ove la parte istante non si sia presentata. Nei casi, invece, in cui vi è obbligatorietà del tentativo di mediazione, è essenziale che l’invitante si presenti davanti al mediatore, non potendo, diversamente, chiedere il rilascio dell’attestazione di conclusione del procedimento di mediazione. In sostanza, si è voluto precisare che, solo nei casi di obbligatorietà del tentativo di mediazione:

  • a. l’invitante deve necessariamente presentarsi davanti al mediatore, indipendentemente dal fatto che l’altra parte abbia, eventualmente, dichiarato o rappresentato che non sarebbe stata presente;
  • b. è il mediatore che deve verbalizzare la mancata presenza della parte chiamata, non potendo tale attività essere compiuta dalla segreteria;
  • c. solo a seguito della redazione del verbale negativo del mediatore, la segreteria potrà rilasciare l’attestato di conclusione del procedimento.

Per quanto riguarda le indennità del servizio di mediazione, si afferma che le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione costituiscono due voci di spesa autonome che, unitamente considerate, formano l’indennità complessiva. Queste devono essere corrisposte al verificarsi dei diversi momenti che connotano l’espletamento del servizio di mediazione. Di conseguenza, oltre all’importo di € 40,00 dovuto per l’avvio del procedimento, dovranno essere corrisposte, in aggiunta, dalle parti anche le ulteriori spese di mediazione secondo i criteri indicati nell’articolo 16, commi 3 e seguenti del DM 180/2010, come modificati dall’articolo 5 del DM 145/2011. Il Ministero afferma inoltre che, oltre alla suddetta indennità complessiva, dovranno essere altresì corrisposte all’organismo di mediazione le spese vive, purché documentate dall’organismo di mediazione.

Per concludere, la circolare in oggetto afferma un dubbio principio secondo il quale in caso di sussistenza delle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’articolo 76 del Tu di cui al Dpr 30 maggio 2002 n. 115, tutti gli organismi, sia essi pubblici o privati, sono tenuti a svolgere il servizio di mediazione, senza potere pretendere alcun compenso né nei confronti della parte né nei confronti dell’erario o, in generale, dell’amministrazione.

Ogni ulteriore informazione è reperibile qui.

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La vostra intesa ha un valore aggiunto. E' conseguita tramite un procedimento semplice che riesce, grazie all'aiuto dei nostri mediatori, a sollevare il velo ed a far emergere tra le parti i veri interessi sottesi alla controversia. Con l'esternazione di tali interessi riesce più semplice a tutti, parti e mediatori, trovare la via corretta per raggiungere l'Intesa.

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Per avviare un procedimento di mediazione ai fini della composizione bonaria della controversia esistente, occorre presentare una specifica istanza ad ADR Intesa.